TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-02-16, n. 202101897
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Testo completo
Pubblicato il 16/02/2021
N. 01897/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08204/2015 REG.RIC.
N. 13938/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8204 del 2015, proposto dai Comuni di Acquapendente, Allerona, Bolsena, Castel Giorgio, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo, Orvieto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché dalla Provincia di Viterbo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 32 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dei beni e delle attività culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
ITW&LKW Geotermia Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giuffrè ed Enrico Gai, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via degli Scipioni, n. 288 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 13938 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dai Comuni di Castel Giorgio, Acquapendente, Allerona, Bolsena, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo, Orvieto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Lioi e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ITW & Geotermia Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
quanto al ricorso iscritto al numero di R.G. 8204 del 2015:
del provvedimento n. 59 del 3.4.2015 con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha decretato la compatibilità ambientale dell’impianto pilota geotermico “Castel Giorgio”;
del parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via e Vas n. 1641 del 31.10.2014;
della determina direttoriale DVA – 2015 – 6138 del 5.3.2015 di approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
del parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali prot. 31235 dell’11.12.2014;
del parere CIRM del 12.2.2012;
nei limiti dell’interesse: del parere interlocutorio della Regione Umbria espresso con determina n. 7896 del 01.10.2014; del parere favorevole della Regione Lazio espresso con determina n. G16974 del 25.11.2014, trasmesso con nota prot. G16794/2014; della nota del Mise — Dipartimento per l'Energia, DG Risorse minerarie ed energetiche del 09.01.2014, prot. 358;
di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;
nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa;
quanto al ricorso iscritto al numero di R.G. 13938 del 2019:
della deliberazione 31.7.2019 con la quale il Consiglio dei Ministri ha superato “la mancata intesa della Regione Umbria” ed ha consentito “la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”, per la realizzazione di un impianto nel campo geotermico sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), proposto da ITW LKW Geotermia Italia spa”;
del processo verbale della riunione del 31 luglio 2019 all’esito della quale, “tenuto conto dell’istruttoria effettuata”, il CdM ha deciso - con la deliberazione di cui al punto che precede - di “consentire la prosecuzione” del progetto di cui al punto che precede, “superando i dissensi emersi nel corso dell’istruttoria”;
del parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale (d’ora in avanti anche CTVIA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) ha stabilito che “il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all’impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti”;
del verbale – ordine del giorno dell’Assemblea Plenaria CTVIA del 31 maggio 2019;
della nota 17 giugno 2019, inviata al Capo di Gabinetto del MATTM, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM medesimo ha ritenuto di “dover confermare quanto già contenuto nella pregressa corrispondenza, in particolare nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019 della CTVIA, salvo diverso avviso, di merito tecnico, della Commissione stessa alla quale la presente nota viene pure trasmessa”;
del parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019 con il quale la CTVIA “conferma quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019”;
del verbale – ordine dell’Assemblea Plenaria della CTVIA del 5 luglio 2019;
dei verbali-resoconti delle tre riunioni ex art. 14 quater co. 3 l. 241 /1990 tenutesi presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora in avanti DICA) il 25 maggio 2018, 25 giugno 2018 e 10 settembre 2018;
dell’istanza del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 11.5.2018 di rimessione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater co. 3 l. 241/1990, nella parte in cui si afferma, tra l’altro, che “la posizione prevalente espressa in seno alla conferenza è risultata favorevole alla realizzazione del progetto” e che la Regione Umbria “non ha evidenziato motivi di contrarietà al progetto in seno alla conferenza dei servizi”;
del verbale della conferenza dei servizi MISE dell’8.9.2015, nella parte in cui - tra l’altro - non è stata richiesta l’intesa alla Regione Lazio;
di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cogniti;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 luglio 2020:
del decreto 16 marzo 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG) n. 3 del 31 marzo 2020, con il quale il MISE e il MATTM hanno rilasciato a ITW&LKW Geotermia Italia spa (d’ora in avanti ITW&LKW) “il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “Castel Giorgio”, finalizzato alla sperimentazione dell’impianto pilota convenzionalmente denominato “Castel Giorgio” ed hanno contestualmente approvato il relativo programma dei lavori;
delle note prot. 28872/DVA del 21.10.2016 e prot. 23410 del 17.9.2019, il proprio concerto al rilascio del permesso di ricerca;
di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a impugnati, espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cogniti.
Visti i ricorsi introduttivi, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico del Ministero dei beni e delle attività culturali, della Regione Lazio, della ITW & Geotermia Italia S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie difensive;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa B B ed uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 8204 del 2015 i Comuni in epigrafe indicati e la Provincia di Viterbo hanno agito per l’annullamento del provvedimento n. 59 del 3 aprile 2015, recante decreto di compatibilità ambientale del progetto per impianto pilota geotermico denominato “Castel Giorgio”, nel Comune Castel Giorgio, presentato dalla società ITW & Geotermia Italia S.p.a., unitamente al parere positivo con prescrizioni n.1641 del 31/10/2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale - Via e Vas ed agli altri atti indicati riferiti a detto procedimento, con proposizione anche dell’azione risarcitoria per i danni correlati all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Nel premettere che gli enti territoriali ricorrenti sono tutti interessati dalla localizzazione dell’impianto, in considerazione della prossimità dell’area di intervento ed in ragione della spiccata vocazione agricola e paesaggistico- ambientale del territorio e della suscettibilità di una diretta incidenza pregiudizievole sul piano sanitario, ambientale e dello sviluppo economico e sociale delle comunità di riferimento, hanno contestato la legittimità degli atti gravati, adottati precedentemente alla stesura della risoluzione delle Commissioni riunite VIII e X della Camera dei Deputati, approvata nella seduta del 15.04.2015, recante precisi impegni per il Governo in relazione alle implicazioni correlate all’attività geotermica, con osservanza delle prescrizioni previste nelle linee guida, da emanarsi entro precisi termini.
Parte ricorrente ha, dunque, illustrato le caratteristiche del progetto e gli sviluppi nei quali si è articolata la procedura, proponendo avverso gli atti impugnati tredici articolati motivi di ricorso. Nello specifico, è stata, in primo luogo, censurata l’omessa verifica in ordine al possesso da parte della società controinteressata, proponente il progetto, di idonei requisiti di capacità tecnica ed economica, in violazione dell’art. 3, comma 1, del. d.lgs. n. 22 del 2010. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del parere reso dalla Commissione idrocarburi e risorse minerarie (di seguito CIRM), in quanto non risulterebbe ancora istituita in seno a detto organo consultivo l’apposita sezione alla quale, ai sensi dell’art 3, comma 3 del sopra indicato decreto, sono attribuite specifiche competenze in ordine alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. Le deduzioni successive si appuntano sulla difformità tra l’intervento valutato dal CIRM e quello esaminato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale Via (di seguito CTVIA), essendo il primo articolato nella realizzazione di due impianti (Castel Giorgio e Torre Alfina), mentre il secondo ha considerato esclusivamente l’impianto da realizzare nel Comune di Castel Giorgio, con artificiosa frammentazione del progetto, rilevante su di un piano sostanziale e non meramente formale, giacché solo l’unitario apprezzamento dell’intervento avrebbe assicurato una reale ponderazione di tutti i rilevanti profili implicati, tanto più tenuto conto della diversità dei parametri tecnici oggetto di analisi da parte delle due commissioni, essendosi addivenuti ad un aumento dei pozzi di produzione da tre a cinque, di quelli di reiniezione da tre a quattro, oltre ad un sensibile incremento della portata del fluido geotermico (aumentata da 650 a 1,050 t/h), consentito solo al ricorrere di specifici presupposti la cui sussistenza non è stata, secondo parte ricorrente, neppure verificata. Il quinto motivo di ricorso si appunta, invece, sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata acquisizione dell’intesa con le Regioni interessate che avrebbe dovuto intervenire nella fase procedimentale al fine di consentire un effettivo contemperamento con gli altri interessi in gioco. Il parere espresso dalla CTVIA, inoltre, risulta, secondo parte ricorrente, inficiato dalla omessa considerazione dell’opzione zero, da ritenere, allo stato ed in assenza di obiettive evidenze di segno contrario, la più vantaggiosa in considerazione della sovrapproduzione, nel nostro Paese, di energia da fonti rinnovabili, constando, comunque, una evidente lacunosità dell’istruttoria svolta. Con precipuo riferimento ai profili di compatibilità sul piano paesaggistico ed ambientale, la difesa dei ricorrenti, con il settimo motivo di ricorso, ha censurato il parere favorevole espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali, con il quale, in assenza di congrua motivazione e del tutto irragionevolmente, si è ritenuto di superare le valutazioni negative in ordine alla compatibilità del progetto reiteratamente espresse dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria, in ragione delle specifiche ed obiettive evidenze da quest’ultima rappresentate. In tale quadro, inoltre, con l’ottavo motivo di ricorso, è stata censurata la lacunosità dell’istruttoria svolta in relazione ad un ulteriore profilo: parte ricorrente ha, infatti, lamentato che la valutazione di incidenza ambientale (di seguito anche VINCA) è “stata richiesta dal Ministero dell’ambiente per il solo Sic/Zps del Lago di Bolsena distante Km 6,3 dall’impianto ove, invece, a maggior ragione la stessa avrebbe dovuto essere richiesta anche per gli altri Sic/Zps che sono situati a distanze minori, emergendo, comunque, una genericità di detta valutazione, in specie in relazione alle interferenze con l’ambiente idrico superficiale e sotterraneo, tenuto conto della presenza nel fluido geotermico di pericolosi inquinanti, tra i quali l’arsenico, e delle caratteristiche strutturali, morfologiche e funzionali del contesto, dettagliatamente descritte in ricorso anche per quanto attiene alla peculiare caratterizzazione del Lago di Bolsena, quale riserva di acqua potabile per l’area contermine, oggetto, peraltro, di considerazione da parte della stessa Commissione europea. Con diffuse deduzioni articolate nel nono motivo di ricorso è stata censurata la carenza dell’istruttoria svolta con riferimento alle problematiche di sismicità indotta ed innescata, non essendo stati esaustivamente considerati gli esiti dello studio dalla Commissione ICHESE sugli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia Romagna, oltre ad altre evidenze, con riguardo alle quali parte ricorrente ha prodotto ampia e pertinente documentazione. Le deduzioni successive – articolate negli ultimi tre mezzi di gravame – sono incentrate sui vizi di lacunosità dell’istruttoria e carenza di motivazione in relazione alle possibili emissioni di CO2 nell’atmosfera, al posizionamento di barriere antirumore, al piano di utilizzo delle terre, relativamente al quale è stata censurata la violazione, sotto diversi profili, della disciplina recata dal D.M. n. 161 del 2012, con l’ulteriore rilievo che le condizioni necessarie all’approvazione del piano avrebbero dovuto costituire oggetto di accertamento ex ante sulla base di adeguati elementi a comprova della relativa sussistenza che era onere del proponente allegare, non potendo la verifica essere differita a fasi successive.
Come sopra esposto, unitamente all’azione di annullamento parte ricorrente ha proposto anche quella risarcitoria, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Successivamente, tutti gli enti ricorrenti si sono costituiti con i nuovi difensori in conseguenza della rinuncia al mandato dichiarata dall’avvocato Tradardi.
I Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Del pari, si è costituita in giudizio Regione Lazio con atto di mera forma.
Anche la controinteressata ITW & Geotermia Italia S.p.a. si è costituita in giudizio, concludendo, con ampie argomentazioni, per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 13938 del 2019 i medesimi Comuni hanno agito anche per l’annullamento degli ulteriori atti in epigrafe indicati con i quali è stato proseguito l’iter procedimentale.
A seguito, infatti, della sentenza del TAR Umbria 9 aprile 2018, n. 197, di annullamento delle delibere della Regione Umbria volte ad esprimere rilievi in senso ostativo all’accoglimento dell’istanza, il MISE ha attivato – come da obbligo stabilito in detta pronuncia – la procedura di cui all’art. 14 quater, comma 3, della l. n. 241 del 1990, volta a superare il dissenso espresso dagli EELL e dalla Regione, rimettendo il procedimento al Consiglio dei Ministri. Quest’ultimo, nella seduta del 28 novembre 2018, ha sospeso ogni decisione per acquisire ulteriori approfondimenti “diretti, in particolare, a verificare la possibilità di svolgere una nuova VIA sul progetto, che tenga conto degli eventi sismici del 2016, non considerati nel provvedimento di VIA, in quanto rilasciato nel 2015”.
Con parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, la CTVIA ha stabilito che “il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all’impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti”. Ad identiche conclusioni è giunta la CTVIA con il parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019, nel quale – con l’unico approfondimento dato dal mero rinvio ad una intervista del Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comparsa su un giornale locale on line – è stato confermato “quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019”.
La riunione del Consiglio dei Ministri ha avuto luogo in data 31 luglio 2019 ed alla stessa non ha partecipato il Presidente della Regione Umbria, come richiesto dall’art. 14 quater co. 3 l. 241/1990, bensì un delegato (l’Assessore B); né ha preso parte alla riunione la Regione Lazio, non essendo stata ritualmente e formalmente convocata. In detta riunione, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di “superare la mancata intesa della Regione Umbria e di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”.
La suddetta deliberazione e gli altri atti in epigrafe indicati hanno, dunque, costituito oggetto di impugnazione con il ricorso iscritto al numero di R.G. 13938 del 2019.
Premessa un’ampia esposizione delle circostanze idonee a fondare la sussistenza delle fondamentali condizioni dell’azione, con richiesta anche di riunione al precedente giudizio proposto (R.G. 8204 del 2015), i Comuni ricorrenti hanno, in primo luogo, censurato che in conformità alle previsioni dell’art. 3, comma 2 bis del D. Lgs n. 22 del 2010, l’intesa avrebbe dovuto essere richiesta non solo alla Regione Umbria ma anche alla Regione Lazio, non potendo intendersi per “regione interessata” soltanto quella in cui è collocata la centrale (peraltro a brevissima distanza dal confine), ma anche quella che vede direttamente coinvolti dalle operazioni