TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-03-02, n. 202200058
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Pubblicato il 02/03/2022
N. 00058/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2021, proposto dal sig. L A, rappresentato e difeso dagli avv.ti S D P, N S e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di M del Snio, non costituito in giudizio;
nei confronti
della sig.ra S P, rappresentata e difesa dall'avv. M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei sigg.ri A M, E C, M A A, T C,-OMISSIS-, N N, F C, M M e G A, non costituiti in giudizio;
del sig. V A P, rappresentato e difeso dall'avv. I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
delle operazioni per l'elezione del Sindaco di M del Snio (CB) e per il rinnovo del relativo Consiglio Comunale, svoltesi il 3 ed il 4 ottobre 2021, e in particolare:
i) del verbale di proclamazione degli eletti del 4 ottobre 2021, nonché di tutti gli atti anche istruttori in esso richiamati;
ii) dell'atto di ammissione della lista “ Insieme a noi M rinasce ”, nella parte in cui ha ammesso alla competizione elettorale il candidato sig.-OMISSIS-;
iii) delle operazioni elettorali e dei verbali delle sezioni elettorali di M del Snio, ivi comprese le relative tabelle di scrutinio e gli atti allegati delle Sezioni;
iv) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visto l'art. 130, comma 7, cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie dei sigg.ri S P e V A P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Col ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. Luca D’Ambrosio, candidato a sindaco di M del Snio (CB) per la lista “ Siamo M ”, ha impugnato gli atti delle operazioni per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di tale Ente locale.
L’interessato ha esposto, in particolare, che alle elezioni è stato ammesso a partecipare un esponente, il -OMISSIS-, della lista concorrente, risultata poi vincitrice delle elezioni (“ Insieme a noi M rinasce ”), a carico del quale è stata successivamente accertata la preesistenza di una causa d’incandidabilità.
La partecipazione del predetto, che aveva riportato -OMISSIS-preferenze, ad avviso del ricorrente avrebbe indebitamente condizionato le operazioni elettorali, che pertanto sarebbero dovute essere integralmente annullate. La lista risultata vittoriosa aveva invero preceduto la seconda classificata di soli 2 voti (203 voti contro 201 voti).
Al contrario, però, una volta emersa la causa di incandidabilità, il -OMISSIS- è stato semplicemente surrogato dal Consiglio Comunale con altro candidato della lista vincitrice, ai sensi dell’art. 10, c. 3, d. lgs n. 235/2012.
2 – Pertanto il sig. D’Ambrosio, con un unico motivo di ricorso, ha lamentato che all’accertamento postumo dell’incandidabilità del -OMISSIS- sia seguita la sua mera surroga con altro candidato della stessa lista, in luogo di una declaratoria di integrale nullità delle elezioni.
Secondo il ricorrente le elezioni sarebbero state irrimediabilmente compromesse dalla partecipazione di un soggetto che non avrebbe potuto concorrervi. E tale partecipazione avrebbe avuto una rilevanza decisiva nell’influenzare l’esito della consultazione, in quanto: 1) il soggetto incandidabile aveva conseguito -OMISSIS-preferenze, a fronte di uno scarto di soli 2 voti fra la lista del ricorrente e quella vincitrice;2) l’impossibilità, nella vicenda, del voto disgiunto non consentiva l’espressione del voto al candidato sindaco di una determinata lista e, nel contempo, l’attribuzione di una preferenza per un candidato consigliere di altra lista.
3 – Si sono costituiti in resistenza al ricorso il sig. A V P, consigliere comunale in carica della lista prima classificata, e la sig. ra S P, eletta sindaco di M del Snio (CB) con la medesima lista.
Con articolate memorie i controinteressati hanno controdedotto su tutte le censure avversarie, concludendo per la piena legittimità degli atti impugnati.
4 – All’udienza del 23 febbraio 2022, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5 – Il successivo 24 febbraio è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 130, c. 7, cod. proc. amm., il dispositivo della presente sentenza.
6 – Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le seguenti motivazioni.
6.1 – Gli atti impugnati, ad avviso del Collegio, risultano pienamente coerenti con il tenore e la ratio dell’art. 10, comma 3, d. lgs n. 235/2012, così come interpretato dal condivisibile orientamento giurisprudenziale consolidato.
Secondo tale norma, l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovino in condizione di incandidabilità è nulla, e l'organo che abbia provveduto alla nomina o convalida dell'elezione stessa (nell’ipotesi in esame, il Consiglio Comunale contestualmente eletto) è tenuto a revocare il relativo provvedimento, non appena venuto a conoscenza dell'esistenza della ridetta condizione.
Il dettato della norma è quindi chiaro nel circoscrivere le conseguenze dell’ipotesi di incandidabilità dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali: a) alla nullità meramente parziale della singola elezione;b) all’attribuzione all’organo che abbia provveduto alla nomina o convalida dell'elezione, qui l’organo consiliare contestualmente eletto, del potere di revoca dell’atto di elezione viziato, previsione, quest’ultima, che presuppone inequivocabilmente la valida costituzione e regolare operatività dell’organo collegiale, la cui elezione non risulta quindi in alcun modo inficiata.
6.2 – Questa piana lettura risulta confermata dal corrente orientamento giurisprudenziale, consolidato nel ritenere che “ In caso di incandidabilità, vi è luogo soltanto a surrogazione della persona non eleggibile o non candidabile, e ciò in quanto la sanzione di nullità dell’elezione o della nomina (in caso di incandidabillità) è stabilita soltanto relativamente alla posizione del candidato, senza conseguenze invalidanti ulteriori.
L’art. 58, IV comma [e oggi l’art. 10, c. 3 d.lgs n. 235/2012 ndr], infatti, sanziona espressamente con la nullità la sola elezione del candidato che si trova in una delle condizioni ostative contemplate dal precedente I comma e circoscrive, dunque, la portata delle conseguenze invalidanti riconducibili a tale fattispecie alla radicale invalidità dell’elezione del solo soggetto incandidabile.
Altre illegittimità riconducibili alla consultazione elettorale, quale effetto dell’indebita partecipazione di un candidato privo della relativa capacità, risultano, pertanto, chiaramente, ancorché implicitamente, escluse dal legislatore…..L’attribuzione all’organo che ha convalidato l’elezione, ai sensi dell’art. 17 L. n. 108/1968, della persona incandidabile, e cioè allo stesso Consiglio comunale contestualmente eletto, del potere di provvedere alla revoca di quest’ultima, postula indefettibilmente la validità della costituzione dell’organo elettivo, in quanto titolare della competenza assegnatagli dalla norma ed esclude, al contempo, qualsivoglia dubbio circa la configurabilità della nullità di alcune espressioni di voto o delle intere elezioni, posto che, se si ammettesse questa possibilità, la disposizione risulterebbe priva di senso ”. ( ex multis cfr. Cons. St., II, n. 5432/2015;id., V, n. 3673/2012;id., n. 2333/2002;id, V, n. 1052/1999;T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 712/2020).
E a tale orientamento il Collegio reputa di dare continuità, innanzitutto per ragioni di carattere generale.
6.3 – Va invero subito evidenziata la piena coerenza dell’orientamento esposto con la disciplina positiva (la quale non può non costituire fondamento e limite di ogni ricostruzione), nonché con i valori della certezza del diritto e del risultato elettorale, cui l’art. 10 d.lgs n. 235/2012, con la previsione del cennato meccanismo correttivo di conservazione del risultato delle elezioni, annette indubbia prevalenza.
In questa prospettiva, con la tesi di parte ricorrente che la partecipazione alle elezioni del soggetto incandidabile varrebbe sempre e comunque ad invalidare l’intero procedimento elettorale si finirebbe inaccettabilmente per subordinare la certezza e stabilità dei risultati elettorali alla valutazione contingente di un parametro generico ed elastico (l’idoneità a influenzare il procedimento elettorale), non previsto dal citato art. 10, cui verrebbe attribuito l’effetto di determinare una sostanziale disapplicazione della disciplina prevista da tale norma.
6.4 - L’orientamento giurisprudenziale in discorso risulta poi soprattutto coerente con i princìpi: i) della prevalenza del voto di lista su quello di preferenza a favore dei consiglieri;ii) della centralità del voto al sindaco nei comuni fino a 15.000 abitanti, come M del Snio;iii) del principio del favor voti .
Tali princìpi risultano evidenti nella sistematica dell’art. 71 del d. lgs n. 267/2000.
Tale articolo non solo attribuisce una rilevanza primaria al legame fra Sindaco e lista collegata (cfr. commi 2, 3 e 4), in coerenza con il sistema elettorale maggioritario, ma specifica emblematicamente, con il suo comma 5, che “ Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno ”, in tal modo rimarcando la pregnanza del citato legame.
Il seguito del comma 5 citato si limita poi a prevedere la mera facoltatività del voto di preferenza a favore dei consiglieri. La disposizione, infatti, evidenzia che “ ciascun elettore può esprimere…. uno o due voti di preferenza ” a favore di “ non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto ”.
Ai suddetti principi si riportano inoltre, nel quadro dell’articolo, il tenore del suo comma 7, che prevede l’attribuzione a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere dei “ voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato ”, e quello del comma 8, che lega indissolubilmente l’attribuzione di seggi ai voti riportati dalla lista.
6.5 - In definitiva tali norme, ad avviso del Collegio, consentono di affermare la chiara preminenza, nel procedimento elettorale disciplinato dall’art. 71 d. lgs n. 267/2000, del voto attribuito al candidato Sindaco, e alla lista a lui collegata, su quello di preferenza attribuito ai consiglieri, significativamente connotato dal legislatore in chiave di facoltatività. Difatti l’articolo riserva solo alla prima tipologia di voto la fondamentale funzione di esprimere il suffragio dell’elettore per la forza politica cui la lista si riferisce e per i relativi impegni programmatici, potendo la seconda tipologia anche mancare.
Ne consegue che i due tipi di voto in raffronto non possono essere affatto posti sullo stesso piano di rilevanza giuridica, e che quello accordato al sindaco e alla sua lista assume un preminente ruolo, che trova riscontro nella sua decisiva influenza sulla formazione delle maggioranze consiliari.
6.6 - In tale prospettiva ben si comprende, allora, l’inestensibilità alla presente fattispecie dell’orientamento giurisprudenziale incline a ravvisare la nullità dell’intero procedimento elettorale nella ben diversa evenienza in cui alle elezioni abbia preso parte un aspirante sindaco incandidabile.
Sicché il Collegio ritiene di dover ribadire, almeno nell’ambito del sistema elettorale delineato dall’art. 71 d. lgs n. 267/2000 per i comuni fino a 15.000 abitanti, e qui rilevante, il principio di prevalenza del voto di lista su quello di preferenza ( ex multis cfr. Cons. St., V, 26 n. 5643/2006;id. n. 158/1996;id., n. 2002/1998;id., n. 1176/1996;id., n. 503/1996).
6.7 – Sulla base dei princìpi di conservazione delle operazioni elettorali e del favor voti , poi, il Collegio non ritiene utilmente invocabile ai fini del caso concreto il precedente di questo Tribunale n. 224/2012 richiamato dal ricorrente.
Detto risalente precedente si è espresso in relazione alla diversa ipotesi dell’illegittima partecipazione alle elezioni di una intera lista, e nella relativa vicenda la soluzione invalidante dell’intera elezione è stata giustificata anche in considerazione della mancata previsione, nel caso deciso, del meccanismo correttivo previsto dall’art. 10, c. 3, d. lgs n. 235/2012 (cfr. 27° cpv. del par. 2 della citata sentenza), qui per converso pienamente applicabile.
In secondo luogo, la pronuncia invocata dai ricorrenti ha fatto applicazione di un orientamento risalente e minoritario, sostenuto da un’isolata sentenza di primo grado (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 7/2002), per giunta riformata dal Consiglio di Stato (Cons. St., n.2333/2002).
Diversamente dal precedente richiamato, il Collegio ritiene inoltre più coerente con la ratio delle disposizioni surrichiamate fare applicazione, quanto meno per analogia juris , dei surrichiamati prìncipi di conservazione del risultato elettorale e del favor voti nei casi d’incertezza sull’effettivo condizionamento esercitato dal soggetto non candidabile.
Se un simile orientamento è stato affermato nella vigenza della regola del voto disgiunto, al fine di preservare la validità del voto attribuito alla lista e al sindaco, rispetto alla preferenza espressa per un candidato consigliere di un’altra lista, a fortiori gli stessi valori di certezza e di conservazione devono indurre a ritenerlo altrettanto applicabile all’ipotesi, qui rilevante, del voto congiunto, atteso che la preferenza espressa a favore del consigliere incandidabile rileva prima di tutto come una valida espressione di voto per il sindaco e per la lista a lui collegata.
Su queste basi, dunque, del tutto correttamente i voti attribuiti al soggetto incandidabile sono stati attribuiti alla lista collegata, e pertanto ritenuti validi ai fini dell’elezione del Sindaco di M del Snio e del Consiglio Comunale.
6.8 – La soluzione volta a salvaguardare la validità del risultato elettorale risulta più coerente anche con le caratteristiche concrete della vicenda in controversia.
Difatti, il ricorrente non ha adeguatamente provato la sussistenza di un effettivo condizionamento, ad opera del soggetto incandidabile, sull’andamento del procedimento elettorale.
Nel ricorso si insiste sul ridotto scarto fra le due liste in competizione: tale elemento, però, può al più autorizzare un mero sospetto astratto di possibilità di condizionamento, senza tuttavia disvelare alcunché sull’effettiva sussistenza di quest’ultimo.
Né vale invocare l’orientamento, peraltro già minoritario, e ormai superato dal Consiglio di Stato, incline, per ragioni di ordine pubblico, ad estendere l’effetto invalidante delle elezioni cui abbia preso parte un soggetto non candidabile. Tale soluzione, infatti, è stata adottata in ipotesi diverse da quella qui in rilievo, nelle quali la verosimiglianza del condizionamento dell’elettorato è stata desunta non tanto dalla astratta rilevanza del contributo di voti apportato dal soggetto non candidabile, quanto da elementi concreti come la tipologia di condanna da questo riportata (ad es., delitti di mafia e contro l’ordine pubblico).
6.9 – La reiezione del ricorso discende pertanto, in definitiva, da una lineare applicazione dell’autorevole indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “ nel caso di partecipazione di un soggetto che era incandidabile, il mero sospetto del c.d. inquinamento della consultazione, in mancanza di un qualsivoglia riscontro probatorio e nella pacifica impossibilità di ricostruire dall'esterno il processo psicologico formativo della volontà dell'elettore, non solo non consente la caducazione del risultato elettorale, ma impone la conservazione degli atti del procedimento elettorale non direttamente colpiti dall'invalidità dell'elezione del singolo candidato e, nel dubbio circa l'incidenza della candidatura di questi sull'esito delle elezioni, la conferma della legittimità della consultazione ” (cfr. cfr. Cons. St., V, n. 3673/2012;id., n. 2333/2002).
6.10 - In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto in quanto infondato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della controversia, per giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.