TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-09-08, n. 201601783
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Pubblicato il 08/09/2016
N. 01783/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2016, proposto da:
A E D, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Morcavallo C.F. MRCCLL76H21D086W, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Commissione Esami Avvocati Presso Corte D'Appello di Bologna, Commissione Esami Avvocati Presso Corte D'Appello di Catanzaro non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Francesca Angotti non costituito in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla commissione esami avvocati presso la Corte d'Appello di Bologna di non ammissione prove orali esami avvocati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Va premesso che la circostanza per cui la correzione degli elaborati è avvenuta ad opera di un sottocommissione con sede presso la Corte d’appello di Bologna non intacca la competenza territoriale di questo Tribunale, stante il principio per cui, quando il partecipante alle prove per l’abilitazione alla professione di avvocato impugna atti che ne hanno negativamente valutato gli elaborati, detta competenza dev’essere individuata sulla base degli effetti del provvedimento gravato, i quali ineriscono alla sede di Corte d’appello dove la sessione d’esami è stata indetta che, nella specie, è quella di Catanzaro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 141/2010, n. 2616/2010 e n. 1827/2010).
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
Aderendo a quanto affermato dal Consiglio di Stato (da ultimo, cfr. Sez. IV, 27 agosto 2015 n. 3818), ai fini della sufficienza e validità del voto numerico come motivazione del giudizio di non ammissione alle prove orali per l’iscrizione all’albo degli avvocati, non è richiesta, da parte delle sottocommissioni esaminatrici, alcuna ulteriore specificazione, né è richiesto alcun collegamento con l’estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione.
Tanto meno, rilevano considerazioni relative all’estensione temporale della correzione, ovvero la presenza, o meno, di segni di correzione sull’elaborato, non essendo applicabile, ratione temporis, l’art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, secondo cui la sottocommissione “annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”, ed avendo la commissione, in sede di determinazione dei criteri, espresso una mera raccomandazione al riguardo.
Occorre, poi, ricordare che le valutazioni espresse dalla commissioni giudicati nel merito delle prove di esame per gli aspiranti avvocati sono espressioni di un’ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnico/culturale/attitudinale dei candidati e come tali sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità, arbitrarietà e/o travisamento dei fatti, che, nella specie, non è dato ravvisare.
Ancora, si deve escludere che la composizione dei collegi, nella misura in cui essi servono solo ad istruire la correzione delle varie prove scritte, debba in ogni caso rispecchiare sempre le tre categorie professionali che compongono la commissione, poiché ognuna di esse è fungibile rispetto alle altre (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 9 settembre 2015 n. 400).
E’ infine da escludere che assuma rilevanza il tempo medio di correzione, in quanto la relativa attività – posta in essere dai componenti della commissione dotati delle specifiche competenze poste a base dei loro atti di nomina – è suscettibile di essere diversamente modulata, a seconda dello scritto esaminato e, per altro verso, non potendosi desumere dai verbali che sia stata omessa la fase della lettura e correzione dei compiti o quella del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991) o che la stessa non sia avvenuta collegialmente.
Quanto alle ulteriori censure di carattere formale dedotte, le stesse appaiono infondate.
Nel caso, il “rimescolamento” finalizzato ad assicurare la regola dell’ “anonimato” c’è stato, come emerge proprio dal verbale del 18 dicembre 2015;infatti, nello stesso si legge che, ultimate le operazioni di raggruppamento degli elaborati, si è proceduto prima alle operazioni di “rimescolamento” e quindi ad una nuova numerazione degli elaborati, dimodochè la successiva suddivisione secondo la progressione numerica (intervenuta il 13 gennaio 2016) non solo non altera alcuna regola dell’anonimato, ma appare funzionale, razionale oltre che oggettiva.
Quanto alla circostanza dedotta, secondo cui la procedura sarebbe illegittima in quanto alle operazioni di raggruppamento e successivo mescolamento non sarebbero state presenti tutte le varie componenti professionali, va osservato che la normativa asseritamente violata (art.22, comma 4, R.D. n.37 del 1934) così dispone: “4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno di cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando é ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo”.
Orbene, la normativa richiede che le operazioni siano svolte dalla commissione in seduta plenaria ma non richiede la contemporanea presenza di tutte le componenti professionali.
Comunque, la circostanza che tale presenza fosse prevista dai criteri generali della Commissione Centrale non appare tale da determinare l’annullamento richiesto, in quanto, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, la mancanza di una presenza simultanea delle varie componenti professionali nelle Sottocommissioni non è censura tale da determinazione l’invalidazione delle operazioni, in quanto gli stessi componenti non partecipano ai lavori in rappresentanza degli interessi settoriali;tanto vale per i lavori di correzione della Sottocommissione, nella quale, per effetto dell'intervento di membri supplenti, risulti alterato il rapporto fra le varie componenti delle categorie professionali chiamate a costituire l'organo collegiale (T.A.R. Roma (Lazio) sez. I 14 settembre 2009 n. 8687;C.d.S. sez. IV 22 giugno 2006 n. 3855, Tar Puglia Bari sez. I 3 gennaio 2001 n. 16, Tar Calabria, Catanzaro sez. I 9 febbraio 2006 n. 131), ma non v’è ragione per cui non debba valere anche per i lavori di abbinamento e rimescolamento degli elaborati, essendo medesima la ratio.
Peraltro, non sono stati palesati elementi tali da indurre ad una non genuinità, anche solo probabile, dei lavori, svoltisi anche alla presenza di diversi candidati, per come risulta dal verbale prodotto.
Avuto riguardo all’andamento del giudizio, sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.