TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-11-26, n. 202421120
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Testo completo
Pubblicato il 26/11/2024
N. 21120/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05113/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2021, proposto da
RE Soc. Coop. Edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Lijoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, Via Acqua Donzella 11, pal. B, scala B, interno 15;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove 21;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Cooperativa Edilizia Ottavia S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Kristian Cosmi e Paolo Becatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. Paolo Becatti in Roma, via Alessandro Farnese, n. 26;
per l'annullamento
per l'annullamento
-della determinazione dirigenziale protoc. QI/20423/2021 del 04.02.2021, comunicata il 22 febbraio 2021, del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia- U.O. Edilizia Sociale – Ufficio Amministrativo Coordinamento Procedure Piani di Zona di Roma Capitale;
- e perché venga disposta la retrocessione dell’area oggetto della Determinazione Dirigenziale stessa e la conseguente sua restituzione alla AN Soc. Coop. Edilizia a r.l. determinandosi la indennità dovuta dalla Soc. Coop stessa secondo i parametri di cui all’atto di esproprio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale nonché l’atto di intervento ad opponendum della Cooperativa Edilizia Ottavia S.c.a.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 ottobre 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22/04/2021 e depositato il successivo 14/05/2021, la ricorrente impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe con il quale Roma Capitale, richiamando espressamente “ i contenuti della nota prot. QI 56959 del 3.09.2009 ” e “ confermando le motivazioni che hanno dato luogo al rigetto dell'istanza a suo tempo presentata dalla Soc. Coop. RE, in relazione all'istanza volta ad ottenere la retrocessione parziale dell'area insistente sul comparto "Ul" del P.d.Z. La Lucchina, come previsto dall'art.46 del D.P.R. n. 327/2001 ” ha dato “ ottemperanza alla sentenza T.A.R. Lazio n. 11798/2020 ” ed ha rigettato “ l'istanza prot. QI 56959 del 3.09.2009 e sue successive reiterazioni, non ritenendosi applicabile, al caso di specie, l'istituto della retrocessione parziale, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.n. 327/2001, trattandosi di aree ex L.167/1962, già entrate a far parte del patrimonio indisponibile e, per l'effetto, inalienabili ”.
Ha anche chiesto di accertare “ l'esistenza del relativo diritto in capo alla ricorrente ” disponendo “ la retrocessione del terreno oggetto della Determinazione Dirigenziale oggetto del presente ricorso (…) e la conseguente restituzione del terreno stesso alla AN Soc. Coop. Edilizia a r.l., determinandosi la indennità dovuta da quest’ultima a Roma Capitale ”.
Ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46 del d.p.r. n. 327/2001 ”, in quanto non sussisterebbero impedimenti, discendenti dall’attuale regime dominicale dei beni, alla chiesta retrocessione delle aree alla ricorrente.
II) “ Eccesso di potere omessa e comunque erronea e travisata valutazione dei fatti nonchè per omessa e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 86/2005 ”, in quanto l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 86/2005 non sarebbe pertinente né sarebbe ostativo all’accoglimento dell’istanza di retrocessione, in quanto tale norma presupporrebbe “ che le aree sulle quali debbano attuarsi i piani e i programmi di attuazione di edilizia residenziale pubblica non siano ancora acquisiti ” e prevederebbe “ un termine di sei mesi per l’acquisizione stessa oltre la scadenza del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma ”, mentre nel caso di specie l’acquisizione del terreno sarebbe avvenuta “ circa 30 anni orsono ”.
III) “ Eccesso di potere per mancato rispetto del termine di giorni 60 imposto all’amministrazione comunale dalla sentenza n. 11798/2020 per provvedere, concludendo il procedimento di valutazione dell’istanza di retrocessione presentata dalla società ricorrente - conseguente nullità della determinazione dirigenziale oggetto del presente ricorso ” in quanto sarebbe decorso il termine assegnato dal TAR con la sentenza n. 11798/2020 sicchè “ avrebbe dovuto provvedere, quale commissario ad acta ivi nominato, l’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato Generale di Finanza (IGF) della Ragioneria Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente dello stesso Ispettorato ”.
2. Per resistere al ricorso si è costituita, in data 21/05/2021, Roma Capitale con memoria di mero stile.
3. In data 22/12/2023, la Cooperativa Edilizia Ottavia S.c.a.r.l. ha spiegato atto di intervento ad opponendum , instando quindi per il rigetto del ricorso.
4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
5. All'udienza straordinaria del 25/10/2024, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell'intervento ad opponendum spiegato dalla Cooperativa Edilizia Ottavia S.c.a.r.l..
6.1. A tal riguardo va innanzitutto evidenziato che se è vero che la giurisprudenza è costante nell’affermare che «nel processo amministrativo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum , è sufficiente che l'interveniente vanti un interesse di fatto al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consent[a] di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso» (v. ex multis Consiglio di Stato, III, 6 luglio 2022, n. 5634, nonché V, 13 settembre 2023, n. 8297), è altrettanto vero che tale interesse, per legittimare l’intervento, oltre ad essere sufficientemente differenziato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 13 settembre 2012, n. 4858) deve essere connotato da un apprezzabile livello di concretezza e attualità (Consiglio di Stato, IV, 6 ottobre 2004, n. 6491; di recente, Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza non definitiva 29 ottobre 2024,