TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-23, n. 202401248

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-23, n. 202401248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401248
Data del deposito : 23 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2024

N. 01248/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07537/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7537 del 2023, proposto da
M F, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via G. P. Da Palestrina 47;

contro

Csm Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

V S, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta plenaria del 15 marzo 2023, con la quale è stato deliberato il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Aggiunto Sezione GIP Roma (Fasc. n. 82/SD/2021 - vac. 01/10/2021 - pubbl. con bollettino n. 18159 del 7.10.2021);

- della proposta B) della V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura – Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Aggiunto Sezione GIP Roma (Fasc. n. 82/SD/2021 - vac. 01/10/2021 - pubbl. con bollettino n. 18159 del 7.10.2021);

- ove occorrer possa, dell'art. 15 lett. c) del T.U. della Dirigenza Giudiziaria di cui alla circolare CSM n. P-14858 del 28 luglio 2015 ove interpretato nel senso di valorizzare la collocazione temporale in epoca recente e la maggior durata dell'esperienza di esercizio delle funzioni GIP/GUP;
dell'art. 24 del predetto T.U. ove interpretato nel senso di equiparare i candidati la cui anzianità di servizio si differenzi per un tempo inferiore ai sette mesi;

- degli eventuali provvedimenti di nomina e presa di servizio del dott. S nel posto di Presidente Aggiunto Sezione GIP Roma;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale, ivi compresi:

- i verbali delle sedute della V Commissione e delle sedute del Plenum nelle quali è stata trattata la suddetta pratica, in particolare i verbali del 15 febbraio e del 15 marzo 2023;

- ove occorrer possa, il parere dell'Ufficio studi del CSM n. 47 del 10 marzo 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – La presente controversia ha ad oggetto la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, con cui è stato conferito al dott. V S l’ufficio semidirettivo di Presidente Aggiunto della Sezione G.I.P. del Tribunale di Roma.

2. – L’ iter procedimentale che ha condotto all’approvazione dell’impugnata delibera può essere sinteticamente riassunto come segue:

i) con interpello pubblicato nel bollettino n. 18159 del 7 ottobre 2021, il Consiglio Superiore della Magistratura ha bandito la procedura afferente il conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente Aggiunto Sezione G.I.P. Roma;

ii) per la copertura del posto indicato hanno presentato domanda otto magistrati, tra i quali anche l’odierna ricorrente, dott.ssa M F;

iii) all’esito dell’istruttoria, la V Commissione ha approvato due proposte: la “Proposta A” in favore della ricorrente e la “Proposta B” in favore del controinteressato, dott. V S;

iv) le due proposte sono state illustrate al Plenum nella seduta del 15 febbraio 2023;

v) uno dei relatori ha chiesto il ritorno della pratica in Commissione, evidenziando come la candidata della Proposta A – ossia l’odierna ricorrente – avesse già esercitato per otto anni le funzioni semidirettive di Presidente di Sezione del Tribunale di Roma nel settore penale e, dunque, non fosse legittimata a concorrere per l’assegnazione di altre funzioni semidirettive presso il medesimo Tribunale di Roma, quali sono quelle di Presidente Aggiunto Sezione G.I.P., pena la violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006 che sancisce il divieto della protrazione della permanenza di un incarico semidirettivo nella stessa sede giudiziaria;

vi) all’esito della discussione, il Presidente ha posto in votazione la proposta di ritorno in Commissione, che è stata approvata;

vii) la Commissione ha riesaminato la pratica e ha formulato le medesime due proposte iniziali: Proposta A in favore della ricorrente e Proposta B in favore del dott. V S;

viii) le due Proposte sono state nuovamente discusse nel corso del Plenum del 15 marzo 2023, al termine del quale è stata approvata a maggioranza la Proposta B e, per l’effetto, è stata deliberata l’attribuzione dell’incarico di Presidente Aggiunto di Sezione G.I.P. Roma al dott. S.

3. – La delibera approvata dal Plenum è motivata dal fatto che il dott. S risulta essere il candidato più idoneo, per merito e attitudini, al conferimento dell’ufficio messo a concorso, rispetto agli altri candidati.

3.1. – Con riferimento specifico alla posizione dell’odierna ricorrente, la delibera afferma (1) che quest’ultima non è legittimata a partecipare alla procedura in esame e (2) che, in ogni caso “e fermo il rilievo assorbente di quanto precisato” (così si esprime il CSM), il suo profilo è recessivo rispetto a quello del dott. S in relazione all’ufficio messo a concorso.

3.2. – Quanto all’assenza di legittimazione della dott.ssa F, la delibera del CSM chiarisce che:

- essa ha svolto per otto anni le funzioni di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma (dal 9 giugno 2014 al 9 giugno 2022);

- l’art. 10, comma 7, d.lgs. 160/2006 qualifica come funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sia le funzioni di Presidente di Sezione presso il Tribunale ordinario, sia quelle di Presidente Aggiunto della Sezione dei Giudici unici per le indagini preliminari;

- l’art. 46 del d.lgs. 160/2006 fissa, inoltre, in otto anni (ovvero in quattro anni rinnovabili una sola volta) il limite massimo di esercizio delle medesime funzioni semidirettive, sancendo il principio di temporaneità delle stesse;

- avendo, dunque, la dott.ssa F già esercitato per otto anni le medesime funzioni semidirettive ora in esame (in ragione dell’“equivalenza” sancita dal citato art. 10, comma 7, tra le funzioni di presidente di sezione presso il tribunale e le funzioni di presidente aggiunto GIP), la stessa deve ritenersi non legittimata a prendere parte alla procedura comparativa, essendo decaduta dalle medesime funzioni semidirettive qui in discussione;

- a supporto della dedotta carenza di legittimazione della ricorrente viene richiamato il parere n. 47/2014, reso dall’Ufficio Studi del CSM in data 10 marzo 2014.

3.3. – Con riferimento alla comparazione dei profili dei due magistrati, la delibera afferma, in sintesi, la prevalenza del dott. S rispetto alla dott.ssa F quanto agli indicatori generali e specifici, risultando la prevalenza del primo con riferimento all’indicatore di cui all’art. 15, lett. c), T.U. a fronte della sostanziale equivalenza tra i candidati con riguardo agli ulteriori indicatori di cui all’art. 15, lett. a) e b), T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria.

4. – La ricorrente ha impugnato la predetta delibera del CSM, articolando due motivi di censura.

Con il primo, viene contestata la carenza di legittimazione a partecipare alla selezione in esame in capo alla ricorrente, in quanto le funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale e quelle di Presidente Aggiunto GIP, sebbene entrambe qualificate come ‘semidirettive giudicanti di primo grado’ dall’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 160/2006, sarebbero autonome e distinte sotto il profilo contenutistico e tabellare. L’assunzione della seconda funzione, dopo aver svolto la prima per otto anni, non violerebbe, pertanto, l’art. 46 del D.Lgs. n. 160/2006.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole dell’illegittimità, sotto plurimi profili, della valutazione attribuita al suo curriculum e a quello del Dott. S.

5. – Si sono costituite in causa le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il controinteressato, invece, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

6. – In vista dell’udienza di discussione, la ricorrente ha depositato memoria conclusionale.

7. – All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. – Il Collegio ritiene che il ricorso non sia fondato.

9. – Prima di procedere all’analisi delle censure, è opportuno evidenziare che l’art. 10 del D.Lgs. n. 160 del 2006 definisce le funzioni che possono essere esercitate dai magistrati, suddividendole in requirenti e giudicanti , e queste ultime in funzioni “ di primo grado, di secondo grado e di legittimità;
semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado;
direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali
”.

Quanto alle “funzioni semidirettive giudicanti di primo grado” – che vengono in rilievo in questa sede – l’art. 10, comma 7, citato indica che esse sono quelle di (i) Presidente di Sezione presso il Tribunale ordinario, di (ii) Presidente e di (iii) Presidente Aggiunto della Sezione dei giudici unici per le indagini preliminari e di (iv) Presidente di Sezione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L’art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 160 del 2006 prevede, inoltre, che le funzioni semidirettive di cui all’art. 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per una sola volta e per altri quattro anni, da parte del CSM, a seguito di valutazione positiva dell’attività svolta.

Il medesimo art. 46 prescrive, infine, che, alla scadenza del secondo quadriennio, il magistrato torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, sia nel caso in cui non abbia presentato domanda di assegnazione ad “ altre funzioni o altro ufficio ”, sia nel caso in cui il CSM non abbia ancora deciso in ordine a tale domanda.

In altri termini, alla scadenza degli otto anni di svolgimento di una funzione semidirettiva, il magistrato può presentare “ domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio ”. In mancanza, egli torna a svolgere le funzioni in precedenza esercitate.

L’art. 46 citato è espressione del c.d. “principio di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive”, il quale risponde all’esigenza di garantire un periodico ricambio nei ruoli direttivi e semidirettivi, al fine di facilitare la circolazione delle esperienze, scongiurare fenomeni di prolungato radicamento territoriale e conseguente “personalizzazione” degli uffici giudiziari, favorendo al contempo la diffusione delle professionalità all’interno dell’ordine giudiziario ( cfr . TAR Lazio – Roma, Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 1374).

10. – Nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver svolto per otto anni, dal 9 giugno 2014 al 9 giugno 2022, la funzione di Presidente di Sezione del Tribunale di Roma (ossia una funzione che l’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 160 del 2006 qualifica come “semidirettiva di primo grado”), ha presentato domanda per partecipare alla procedura per il conferimento della funzione di Presidente Aggiunto Sezione GIP presso il medesimo Tribunale di Roma (ossia un’altra funzione “semidirettiva di primo grado” ai sensi del medesimo art. 10, comma 7).

Il CSM ha ritenuto che la stessa non fosse legittimata a presentare tale domanda, in forza del disposto di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

Per dare soluzione alla presente controversia, pertanto, deve valutarsi se il disposto dell’art. 46, citato precluda, o meno, ad un magistrato che ha già volto per otto anni una delle funzioni semidirettive elencate nell’art. 10, comma 7, di presentare domanda per un’altra funzione semidirettiva indicata nel medesimo articolo.

11. – La ricorrente sostiene che al predetto quesito debba fornirsi risposta negativa ( cfr . I° motivo di ricorso).

Afferma, in particolare, che le funzioni di Presidente di Sezione dibattimentale e quelle di Presidente Aggiunto GIP, sebbene qualificate entrambe come “semidirettive giudicanti di primo grado” dall’art. 10, comma 7, citato, non siano in concreto equiparabili, perché sono autonome e distinte sotto il profilo contenutistico e tabellare.

L’autonomia in parola sarebbe dimostrata dal fatto che le due funzioni (i) attengono alla gestione di fasi processuali distinte (indagini/dibattimento), (ii) sono indicate nelle tabelle organizzative in posizioni diverse e (iii) sono disciplinate da procedure concorsuali differenti per la loro assegnazione.

Di conseguenza, le funzioni di Presidente Aggiunto GIP dovrebbero ritenersi “altre funzioni”, rispetto a quelle di Presidente di Sezione, ai fini dell’art. 46, comma 2, citato.

L’espressione “altre funzioni”, contenuta in quest’ultimo articolo, infatti, dovrebbe essere intesa non solamente nel senso di “funzioni superiori, o inferiori rispetto alle funzioni semidirettive”, ma anche nel senso di “qualsiasi altra funzione contenutisticamente e tabellarmente distinta da quella già esercitata (anche se parimenti semidirettiva)”.

Ne deriverebbe che un magistrato, che ha già svolto per otto anni una delle funzioni semidirettive di cui all’art. 10, comma 7, potrebbe svolgere per altri quattro anni (più eventualmente altri quattro) una delle ulteriori funzioni semidirettive menzionate nel medesimo articolo, se le stesse siano contenutisticamente e tabellarmente differenti, senza con ciò violare l’art. 46.

12. – Ritiene il Collegio che l’interpretazione suggerita dalla ricorrente, sebbene suggestiva ed efficacemente esposta negli atti di causa, non possa tuttavia essere condivisa.

12.1. – Innanzitutto, ad una simile interpretazione osta il dato letterale dell’art. 46 in esame.

Tale articolo, infatti, prevede che il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio di esercizio delle funzioni semidirettive, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle stesse, “ anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio ”.

L’art. 46, quindi, non specifica in modo espresso che la diversità della nuova funzione, rispetto a quella già ricoperta, possa essere valutata anche con riguardo al profilo contenutistico-tabellare della stessa.

Se il legislatore avesse voluto consentire una simile eventualità, lo avrebbe previsto testualmente, in quanto ciò avrebbe costituito un’evidente limitazione dei casi in cui far operare il principio di temporaneità delle funzioni semidirettive.

La mancanza, pertanto, nella disposizione normativa in analisi, di un riferimento espresso alla “diversità contenutistico-tabellare” induce a ritenere che l’alterità tra le funzioni semidirettive già esercitate e quelle per le quali si presenta la nuova domanda debba essere verificata, in termini astratti, a prescindere da una valutazione, caso per caso, della diversità in concreto delle funzioni stesse sotto il profilo tabellare.

12.2. – L’argomento interpretativo letterale si salda, poi, con un argomento di carattere sistematico.

La formulazione attuale dell’art. 46 in esame è frutto delle modifiche introdotte dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111.

In particolare, la novella legislativa ha riformulato interamente l’art. 46 del D.Lgs. n. 160 del 2006, prevedendo il principio di temporaneità per tutte le funzioni semidirettive, sia requirenti che giudicanti, limitando il periodo di esercizio delle stesse ad un massimo di otto anni.

La medesima Legge n. 111 del 2007 ha modificato, inoltre, l’art. 19 del D.Lgs. n. 160 del 2006, che disciplina il diverso profilo del periodo di permanenza massima del magistrato in uno stesso incarico presso il medesimo ufficio.

L’art. 19, così come riformulato, prevede che, fermo quanto previsto dagli art. 45 e 46 in tema di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, i magistrati che esercitano funzioni di primo o secondo grado “ possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio, svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni ”, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento, tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni.

La novella del 2007, quindi, ha modificato contemporaneamente l’art. 19 e l’art. 46 del D.Lgs. n. 160 del 2006, prevedendo tuttavia solamente nel primo, e non anche nel secondo, un riferimento esplicito alla verifica della posizione tabellare e del gruppo di lavoro, nel quale il magistrato ha svolto le funzioni per un dato periodo di tempo.

Di conseguenza, la differente formulazione letterale dei due articoli citati induce a ritenere che la “posizione tabellare” del magistrato possa venire in rilievo solamente per valutare la durata della permanenza in uno stesso incarico ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 160 del 2006, e non anche per valutare la diversità di funzioni direttive/semidirettive, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

Se il legislatore avesse voluto, infatti, ammettere questa seconda possibilità, avrebbe introdotto il riferimento alla “posizione tabellare” in entrambi gli articoli citati e non, invece, solo nell’art. 19 D.Lgs. n. 160 del 2006.

Deve, peraltro, aggiungersi che, come condivisibilmente osservato dall’Ufficio Studi del C.S.M. nel parere n. 47/2014, la funzione tabellare di un magistrato con funzioni semidirettive rappresenta un posterious rispetto al prius consistente nel conferimento delle funzioni.

La diversità di una funzione rispetto ad un’altra non può, dunque, essere verificata sulla scorta della posizione tabellare, che appunto segue il conferimento della funzione stessa.

12.3. – Da ultimo, la tesi proposta dalla ricorrente non appare coerente con un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 46 del D.Lgs. n. 160 del 2006, con specifico riguardo alla garanzia di inamovibilità dei magistrati, prevista dall’art. 107 della Costituzione.

Si consideri, infatti, che la giurisprudenza amministrativa si è, in più occasioni, pronunciata in favore della piena compatibilità costituzionale delle norme in tema di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, in quanto espressione dei valori di autonomia e indipendenza della magistratura ( cfr . Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2009 n. 1764;
TAR Lazio – Roma, 11 febbraio 2009, n. 1368).

Con riguardo ai possibili profili di frizione di tale principio (che comporta la decadenza dalla funzione alla scadenza degli otto anni) con la garanzia di inamovibilità dei magistrati ai sensi dell’art. 107 Cost., il Consiglio di Stato ha affermato che “ la garanzia di inamovibilità dei magistrati ex art. 107 Cost., essendo posta a tutela dell’indipendenza e autonomia dei magistrati considerati uti singuli, non esclude la possibilità che possano essere adottati, per esigenze di servizio, provvedimenti da cui consegua lo spostamento di magistrati, anche senza il loro consenso, purché si tratti di provvedimenti destinati a operare in maniera indifferenziata e indiscriminata, senza alcuna considerazione delle condizioni soggettive e individuali dei singoli magistrati interessati, o di alcuni di essi.

In altri termini (e contrariamente all’assunto di parte appellante), la generalità e l’astrattezza della disposizione di legge dalla quale deriva il trasferimento o lo spostamento di una pluralità indifferenziata di magistrati riveste, invero, una rilevanza decisiva per escluderne un’incostituzionalità per contrasto con il primo comma dell’art. 107 Cost. […] .

Ne consegue che, se certamente illegittima sarebbe una norma che consentisse al potere esecutivo di adottare provvedimenti con i quali si disponga lo spostamento di sede di magistrati – come pure, a fortiori, una norma che disponesse il trasferimento coattivo di uno o più magistrati singolarmente individuati -, non altrettanto può dirsi di una norma destinata a operare in modo generalizzato, nella quale non è dato cogliere un’oggettiva interferenza sulle prerogative dell’ordine giudiziario” (Cons. Stato, n. 1764/2009, citato).

La giurisprudenza ha, in altri termini, ritenuto che la previsione sulla temporaneità degli incarichi (direttivi e semidirettivi) non contrasta con la garanzia di inamovibilità del magistrato, in quanto è prevista da una norma destinata “ a operare in maniera indifferenziata e indiscriminata, senza alcuna considerazione delle condizioni soggettive e individuali dei singoli magistrati interessati, o di alcuni di essi”.

Per evitare, dunque, che la disposizione di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 166 del 2006 possa entrare in contrasto con il principio costituzionale di inamovibilità dei magistrati, è necessario che alla stessa non sia data un’interpretazione che consenta di introdurre deroghe e limitazioni, sulla scorta di una valutazione, “caso per caso”, del contenuto concreto delle singole funzioni rivestite dai magistrati.

12.4. – Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il Collegio ritiene che la tesi esposta dalla ricorrente non possa essere accolta.

13. – Appare, al contrario, condivisibile la soluzione adottata nel caso di specie dal CSM, in conformità al parere n. 47/2014 dell’Ufficio Studi.

Più in particolare, la diversità di “funzioni”, a cui si riferisce l’art. 46 del D.Lgs. n. 160 del 2006, deve essere valutata in termini astratti, avendo esclusivo riguardo alla classificazione generale delle varie funzioni contenuta nell’art. 10 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

Il legislatore ha, infatti, definito e classificato “a priori” tutte le varie funzioni che possono essere assunte dai magistrati.

Conseguentemente, per stabilire se – ai fini del rispetto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 160 del 2006 – una funzione sia analoga o differente rispetto ad un’altra, non può che aversi riguardo alla classificazione normativa contenuta nell’elenco dell’art. 10 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

L’art. 46 in esame deve, quindi, essere interpretato nel senso che il magistrato, che ha svolto per otto anni una delle “funzioni semidirettive giudicanti di primo grado” elencate nell’art. 10 comma 7, D.Lgs. n. 160 del 2006:

a) non può presentare domanda di assegnazione, nel medesimo ufficio giudiziario, per una funzione che è qualificata come “semidirettiva giudicante di primo grado” nell’elenco di cui all’art. 10 citato;

b) può, invece, presentare domanda di assegnazione per una delle medesime funzioni semidirettive giudicanti di primo grado di cui all’art. 10, comma 7, purché presso un diverso ufficio giudiziario.

Detto in altri termini, è precluso ad un magistrato che ha esercitato per otto anni una funzione semidirettiva giudicante di cui all’art. 10, comma 7, concorrere per l’assegnazione di un’altra funzione semidirettiva giudicante di cui al medesimo art. 10, comma 7, nel medesimo ufficio, anche se tale funzione sia in posizione tabellare differente o attenga a materie diverse.

Con riferimento allo specifico caso di specie, deve così affermarsi che un magistrato che ha svolto per otto anni la funzione di Presidente di Sezione non possa presentare domanda per lo svolgimento di funzioni di Presidente Aggiunto Sezione GIP presso il medesimo Tribunale.

Entrambe le funzioni sono, infatti, qualificate come “semidirettive giudicanti” dall’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 160 del 2006 e, dunque, con riferimento ad esse opera la preclusione dell’art. 46 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

14. – La soluzione interpretativa seguita dal CSM, e condivisa dal Collegio, non appare confutata dai rilievi critici della ricorrente.

14.1. – In primo luogo, non può operarsi una “differenziazione interna” tra le plurime funzioni che il legislatore ha raggruppato nell’ambito della medesima categoria “semidirettive giudicanti di primo grado” all’art. 10, comma 7 del D.Lgs. n. 160 del 2006 (ossia: Presidente di Sezione presso il Tribunale ordinario, Presidente e Presidente Aggiunto della Sezione dei giudici unici per le indagini preliminari e Presidente di Sezione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Una simile differenziazione interna alla categoria (i) contrasterebbe con la ragione stessa per la quale il legislatore ha inteso unificare tra loro, a fini definitori, più funzioni semidirettive, e (ii) non sarebbe, comunque, coerente con il dettato normativo dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 160 del 2006, che si riferisce solo “ad altre funzioni”, e non invece “ad altre funzioni semidirettive”, come sottintende la tesi proposta dalla ricorrente.

14.2. – L’interpretazione seguita dal CSM non ha, inoltre, l’effetto di “ rendere inutile la disgiunzione “o” utilizzata nel comma 2 dell’art. 46 d.lgs. n. 160/2006 ”, come affermato dalla ricorrente.

Al contrario, la congiunzione disgiuntiva “o” viene pienamente valorizzata, in quanto l’art. 46 deve essere interpretato, come sopra già riferito, nel senso che il magistrato può presentare domanda per “funzioni diverse da quelle semidirettive giudicanti presso lo stesso ufficio o per le medesime funzioni semidirettive presso altro ufficio”.

14.3. – Infine, la soluzione adottata dal CSM nel caso di specie non rende affatto l’art. 46 del D.Lgs. n. 160 del 2006 contrastante con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, della parità di trattamento e del legittimo affidamento.

14.4. – Quanto al primo profilo, deve osservarsi che l’interpretazione del CSM appare pienamente coerente e proporzionata rispetto alle finalità perseguite della normativa che ha introdotto la temporaneità anche per le funzioni semidirettive.

Essa scongiura, invero, la possibilità che possano essere, di volta in volta, introdotte deroghe ad una previsione normativa che, invece, necessita di un’applicazione uniforme e generalizzata, in quanto è volta a tutelare valori fondanti dell’ordine giudiziario.

La delimitazione temporale della durata degli incarichi semidirettivi è, infatti, preordinata a evitare fenomeni di “cristallizzazione” sine die nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e assolve anche ad una funzione propulsiva e di stimolo all’aggiornamento ed alla crescita culturale e professionale dei magistrati, scongiurando ipotesi di “immobilismo funzionale” che potrebbero avere una valenza potenzialmente decettiva rispetto al complessivo buon andamento della funzione giudiziaria.

La temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi è funzionale, inoltre, ad una piena realizzazione dei valori di autonomia e indipendenza della magistratura previsti dall’art. 104 della Costituzione, i quali vanno perseguiti garantendo, non solo, l’autonomia della magistratura dagli altri poteri dello Stato (cd. indipendenza “esterna”), ma anche l’indipendenza dei singoli magistrati all’interno degli uffici ove operano, nei rapporti con gli altri magistrati e, soprattutto, con quelli che siano titolari di uffici direttivi (cd. indipendenza “interna”) (così Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6610).

14.5. – Sotto il secondo profilo, si osserva che non si profila alcuna incostituzionalità della norma in esame per disparità di trattamento, in quanto, se anche per ipotesi il CSM avesse in passato applicato tale previsione in modo differente in altre procedure concorsuali, ciò non avrebbe alcun effetto sulla legittimità “a monte” della disposizione normativa.

Si porrebbe, semmai, un tema di non corretta applicazione della norma stessa nei casi citati, che tuttavia non avrebbe alcuna incidenza ai fini della valutazione della correttezza dell’operato del CSM nella fattispecie di cui è causa.

15. – In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi che, nel caso di specie, la dott.ssa F, che aveva già svolto dal 9 giugno 2014 al 9 giugno 2022 la funzione di Presidente di Sezione dibattimentale presso il Tribunale di Roma, non era legittimata a concorrere per l’assegnazione della funzione di Presidente Aggiunto Sezione GIP presso il medesimo Tribunale di Roma.

La prima censura, articolata dalla dott.ssa F, non può, quindi, essere accolta.

La delibera del CSM è da ritenere, pertanto, legittima sul punto.

16. – La validità della delibera sotto il profilo della carenza di legittimazione della ricorrente consente di assorbire le ulteriori censure attinenti alla valutazione di merito compiuta dal CSM sul profilo della ricorrente in comparazione con il controinteressato, il cui scrutinio non condurrebbe ad una soluzione differente della presente lite.

17. – In conclusione, il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.

18. – La parziale novità delle questioni interpretative sottese alla controversia in esame giustifica la compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti.

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