TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-07, n. 202303759
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Pubblicato il 07/03/2023
N. 03759/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04715/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4715 del 2019, proposto da Elemedia S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati D I, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D I in Roma, via di Panico 72;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato R M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Lazio, in persona del Presidente
pro tempore
, intimato e non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della determina regionale G01742 del 18 febbraio 2019, che, sulla base della relazione dell'ARPA Lazio, acquisita al prot. regionale n. 788 del 2 gennaio 2019, ha ingiunto ad Elemedia Spa di adottare sul proprio impianto sito in Monte Compatri (Roma), presso Via Sirio, n. 81, “ degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre il contributo di campo elettromagnetico ”;
b) della richiamata relazione dell'ARPA Lazio prot. regionale n. 788 del 2 gennaio 2019 relativa alle misurazioni espletate in data 31 novembre 2018;
c) di ogni altro atto, ancorché ignoto, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 febbraio 2023 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente – esercente l’attività di emittente radiofonica - ha impugnato la determinazione della Regione Lazio – Direzione regionale infrastrutture ambiente e politiche abitative del 18 febbraio 2019 prot. n. G01742 recante la seconda ingiunzione a provvedere alla “ riduzione a conformità ” del proprio impianto di radiodioffusione sonora sito nel Comune di Monte Compatri (via Sirio 81).
Il ricorso è articolato in unico motivo ove la ricorrente essenzialmente lamenta difetto di istruttoria e motivazione in quanto la Regione Lazio e il suo organo tecnico (ARPA):
1. non avrebbero risposto alla richiesta di accesso agli atti relativa ai titoli legittimanti gli impianti presenti nella postazione presso via Sirio n. 81;
2. non avrebbero svolto un’approfondita analisi in ordine alle emittenti effettivamente presenti in situ individuando preventivamente quelle “ abusive ” e “ non abusive ”;
3. avrebbero effettuato le misurazioni in assenza di contraddittorio rispetto sia alle emittenti coinvolte che al Ministero dello sviluppo economico, titolare delle concessioni di radioemissione;
4. avrebbero effettuato i rilievi in situ in violazione delle linee guida di cui al d.m. 2 dicembre 2014;
5. avrebbero erroneamente ordinato la riduzione a conformità dei segnali sulla scorta dell’allegato C al d.P.C.M. 8 luglio 2003 annullato con sentenza del TAR Lazio, Roma, 22 gennaio 2015 n. 1134.
Si è costituita la Regione con articolata memoria con la quale ha illustrato l’intero iter procedimentale seguito dal proprio organo tecnico prima dell’adozione del contestato ordine conformativo, peraltro a seguito di un primo rimasto inottemperato e nei confronti del quale pende analogo ricorso iscritto al N.R.G. 8348/2018 in decisione per la data odierna, chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato.
Siffatte memorie non sono state contestate dalla ricorrente la quale – in vista dell’udienza di merito – si è limitata a riportare la disciplina regolamentare di rango generale – D.G.R. n. 932/2020 - di cui la regione Lazio si è dotata in subiecta materia successivamente all’adozione degli atti impugnati.
All’udienza pubblica del 10 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Non sussiste, in particolare, il difetto di istruttoria lamentato dalla ricorrente.
In particolare risulta acclarato che una volta riscontrato che i valori di emissione nel sito di Monte Compatri erano superiori alle soglie di attenzione di cui all’art. 3 comma 2 del d.P.C.M. 8 luglio 2003 (allegato B – tabella 2), l’amministrazione intimata (e, in particolare, il proprio organo tecnico –