TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-10-31, n. 202300324
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Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 00324/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico, e dall'avvocato Antonio D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Giacomodonato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-OMISSIS-, di approvazione degli atti della selezione per la copertura di n.1 posto di Ricercatore a tempo pieno e determinato, categoria A, settore concorsuale 08/D1 “progettazione architettonica”, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 “composizione architettonica e urbana”, presso il Dipartimento di Architettura, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2023 il dott. G G e uditi per le parti i difensori Carmen Giacomodonato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, di tutti gli atti in epigrafe indicati inerenti alla selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, profilo A, per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica, SSD ICAR/14 Composizione architettonica e urbana, presso il Dipartimento di Architettura bandita con D.R. n. 1368 del 01.10.2021, prot.n. 74772 , integrato dal D.R. n. 437 del 25.03.2022, prot.n. 22705, compresi gli atti di nomina della Commissione Giudicatrice e di reiezione delle istanze di ricusazione presentate dal ricorrente, nonché tutti i verbali adottati dalla Commissione Giudicatrice.
In punto di fatto il ricorrente rappresenta di aver partecipato alla suddetta procedura concorsuale. Dopo aver preso visione della composizione della commissione esaminatrice nominata con D.R. n. 1665 del 04.11.2021, il ricorrente presentava -OMISSIS- Istanza di ricusazione per tutti i membri della Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art.8 del Bando, rilevando, in particolare, la sussistenza di un potenziale conflitto d’interessi a carico del -OMISSIS-.
L’Amministrazione riscontrava l’istanza con -OMISSIS-, le cui decisioni venivano formalizzate con il -OMISSIS-, il quale: accoglieva parzialmente l’istanza di ricusazione per il commissario -OMISSIS-; accettava le dimissioni del commissario -OMISSIS-; e confermava, in qualità di membro interno della Commissione, -OMISSIS-.
La nuova Commissione Giudicatrice veniva nominata con D.R. n. 58 del 21.01.2021 con la seguente composizione definitiva: Proff. L P, Ordinario, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chiara RIZZI, Associato, Università degli Studi della Basilicata, Emilia CORRADI, Associato, Politecnico di Milano.
In data 09.03.2022 il ricorrente presentava una nuova Istanza di ricusazione a carico del -OMISSIS-per motivi sopravvenuti, ovvero il riconoscimento di una condotta parziale del -OMISSIS-, a danno del ricorrente, su concorso precedente, come accertata dalla sentenza TAR Lazio n.2663/2022. Anche detta nuova istanza veniva riscontrata e respinta con -OMISSIS-
La procedura concorsuale si concludeva con l’approvazione degli atti della selezione e la proclamazione della vincitrice, la controinteressata -OMISSIS-, disposte con -OMISSIS-.
Il gravame è affidata alla denuncia di tre articolate doglianze con cui si deduce:
“ I. PRIMO MOTIVO. RICUSAZIONE/MANCATA ASTENSIONE DEL -OMISSIS-- Violazione dell’art.12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n.487; dell’art.51, comma 1, Cod. proc. civ. e dell’art.6 bis della L.241/1990, in ragione dell’incompatibilità del -OMISSIS-della Commissione; dei principi generali in tema di motivazione, correttezza e di imparzialità (artt. 3 e 97 della Costituzione). Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.
II. SECONDO MOTIVO. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ O ILLOGICITÀ NELLA FORMULAZIONE DEI CRITERI: sub C) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI RICERCA ex art.2, co.1 D.M.243/2011; sub H) PREMI