TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-03-07, n. 202202663

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-03-07, n. 202202663
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202663
Data del deposito : 7 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2022

N. 02663/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04774/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4774 del 2021, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Universita' degli Studi Roma Tre, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

S C, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del Decreto Rettoriale del 05.03.2021, Rep. 312 – prot. n. 22890, a firma del Rettore dell'Università di Roma Tre Prof. Luca Pietromarchi, di approvazione degli atti (doc.n.1) della selezione per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a, della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma Tre per il Settore concorsuale 08/D1 - SSD ICAR/14;

- dell'art.11, comma 2, del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Roma Tre”, seconda parte, laddove precisa – contra legem – testualmente che “Nel caso in cui nel bando di cui all'art.10, comma 2, sia indicato che la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca le Commissioni giudicatrici, nella valutazione comparativa dei candidati, tengono altresì conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando», da annullare e da espungere dall'articolo medesimo (doc.n.10, p.11);

- dell'art.7 del Bando con il quale è stata istituita la procedura (D.R. n. 1063-2020 del 15.07.2020, prot. n. 111962), laddove – nella prima frase - riferendosi ai criteri da seguire per la “valutazione preliminare di candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum” indica, contra legem, testualmente: “accertandone la coerenza con lo svolgimento della prevista attività di ricerca”, da annullare ed espungere dal bando medesimo (doc.n.2);

- dell'atto di nomina della Commissione, il D.R. n. 1524-2020 del 12.10.2020, prot. n. 158109 (doc.n.3);

- degli atti della Commissione Giudicatrice, ivi compresi: il Verbale riunione preliminare n.1 del 07.01.2021 in cui vengono individuati i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, limitatamente alla parte in cui - nell'incipit della pagina 4 – introduce, contra legem, l'ulteriore criterio e) di valutazione delle pubblicazioni: “e) Specificità delle pubblicazioni in riferimento alle tematiche specialistiche previste nel bando – fino a un massimo di punti 10”, da espungere (doc.n.4); i Verbali n.2 e 3 di valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (doc.n.5 e 6); il Verbale n.4 del 15.02.2021 della discussione pubblica di titoli e pubblicazioni e prova orale (doc.n.7); il Verbale n.5 del 01.03.2021 di attribuzione dei punteggi, di individuazione del candidato idoneo e Relazione finale (doc.n.8);

- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi la delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata del Dott. S C a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché, ove occorrer possa, per l'annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro se già stipulato con il candidato risultato vincitore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma Tre e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il proposto gravame parte ricorrente, avendo partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’Ateneo resistente per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. n. 240/2010 con regime a tempo pieno presso il Dipartimento di Architettura nel settore scientifico disciplinare (SSD) “ICAR /14” relativo a “Composizione architettonica e urbana” conclusasi con l’individuazione del controinteressato evocato quale candidato vincitore all’esito della discussione orale e della prova di lingua (alle quali avevano preso parte esclusivamente il controinteressato e il ricorrente medesimo), impugnava il decreto recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva, unitamente al bando e agli ulteriori atti connessi, articolando tre motivi di doglianza.

1.1. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente lamenta l’illegittimità – per violazione e/o errata interpretazione dell’art. 24 L. n. 240/2010 (anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati nella Carta europea dei ricercatori ivi richiamati) nonché per eccesso di potere sotto vari profili – dell’articolo 7 del bando di concorso, in combinato disposto con l’articolo 11, comma 2, del “Regolamento” di Ateneo “per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università”, nella parte in cui è previsto che nella valutazione preliminare dei candidati sia accertata la “ coerenza ” del curriculum e dei titoli dichiarati con “ lo svolgimento della prevista attività di ricerca ”, prospettando la conseguente illegittimità dei successivi atti di valutazione ad opera della Commissione giudicatrice.

Deduce al riguardo che la valutazione dei candidati deve essere condotta, in base all’invocato articolo 24, comma 2, L. n. 240/2010 (e all’analogo contenuto della previsione posta dall’articolo 18 della medesima Legge), tramite il settore concorsuale previamente indicato ovvero mediante uno o più settori scientifico-disciplinari specificamente individuati, senza che possa assumere alcun rilievo l’ambito di ricerca definito dal bando (ossia, l’indicazione delle specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della procedura selettiva, avente finalità meramente informativa).

A sostegno delle deduzioni articolate il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale maturato sul fenomeno dei “bandi-fotocopia” (TAR Milano, sent. n. 803/2016 e n. 768/2016, TAR Torino sent. n. 473/2017 e Cons. St., sez. VI, sent. n. 5050/2018).

Contesta, per l’effetto, la valutazione condotta dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto il profilo curriculare del ricorrente medesimo “non coerente” con il programma di ricerca nell’ambito del quale è stata bandita la procedura selettiva in considerazione, e dall’altro, ha concluso che il profilo del controinteressato fosse “pienamente centrato” rispetto al suddetto programma di ricerca.

Censura, altresì, la valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice relativamente alla produzione scientifica dei candidati (in particolare, delle dodici pubblicazioni all’uopo presentate), in quanto fondata su un criterio supplementare (individuato sub lettera “e” nell’ambito del verbale n. 1) – introdotto dalla Commissione medesima ai fini dell’attribuzione del previsto punteggio, in assenza di un’espressa

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