TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202300313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202300313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300313
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2023

N. 00313/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00165/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2021, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D C e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giano dell'Umbria, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- in fallimento, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “ Ordinanza per rimozione di rifiuti (art. 192, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) presso l'area privata sita in Giano dell'Umbria, -OMISSIS-, di proprietà della -OMISSIS- .”;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente;

nonché, per l'effetto, per l'archiviazione del procedimento amministrativo avviato con l'ordinanza impugnata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la-OMISSIS- ha agito per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Giano dell’Umbria n. -OMISSIS- assunta ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, con la quale è stato ordinato alla società ricorrente – in qualità di proprietaria di un’area sita in frazione -OMISSIS-, e in solido con il trasgressore legale rappresentante della società -OMISSIS- – « a) di provvedere, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, alla completa rimozione e smaltimento dei rifiuti in premessa descritti, limitatamente a quelli depositati all’esterno dei capannoni ivi presenti, nonché al ripristino dello stato dei luoghi;
b) di provvedere successivamente e comunque non oltre 60 giorni dal ripristino dello stato dei luoghi, allo svolgimento di analisi del sito al fine di verificare la eventuale presenza di fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali;
c) di comunicare a questo Comune l’avvenuta esecuzione di ciascuna delle suddette fasi a) e b) al fine di consentire l’effettuazione delle necessarie verifiche da parte dei competenti organi di controllo
».

1.1. In punto di fatto, emerge dagli atti di causa che la-OMISSIS-, proprietaria di un capannone e di una porzione di altro capannone già adibiti alla lavorazione dell’argilla, siti in località -OMISSIS-, zona industriale del Comune di Giano dell’Umbria (distinto al N.C.T. del Comune di Giano dell’Umbria al -OMISSIS- e nel Comune di Gualdo Cattaneo al -OMISSIS-), concedeva in locazione i suddetti immobili alla ditta -OMISSIS- a far data dal-OMISSIS-, per la durata di -OMISSIS-.

A seguito del mancato pagamento dei canoni da parte della società -OMISSIS- e della conseguente intimazione di sfratto per morosità promossa giudizialmente da -OMISSIS-, il Tribunale di Spoleto, con provvedimento del -OMISSIS-, convalidava detta intimazione, disponendo l’applicazione della formula esecutiva.

Lo sfratto non poteva essere immediatamente eseguito, essendo l’area sottoposta a sequestro penale disposto nell’ambito del procedimento prot. n. -OMISSIS- per violazione di norme poste a tutela dell’ambiente nei confronti del sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di legale rappresentante della società conduttrice -OMISSIS-

In data -OMISSIS-, il Pubblico Ministero, su istanza della ricorrente, provvedeva a disporre il dissequestro dell’area “in quanto non più utile ai fini probatori”, con conseguente restituzione “nella disponibilità della-OMISSIS-”, che si proponeva di verificare la fattibilità della bonifica. La suddetta bonifica – che avrebbe dovuto interessare i rifiuti accumulati da -OMISSIS- sia all’interno che all’esterno dei capannoni – si rilevava eccessivamente onerosa per la proprietà.

Negli anni successivi si succedevano provvedimenti di sequestro dell’area, anche a seguito di incendi sviluppatisi nelle immediate vicinanze di uno dei capannoni.

Vista la nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale i Carabinieri del NOE di Perugia evidenziavano la presenza « all’esterno del capannone, di circa -OMISSIS- di rifiuti speciali, costituiti da materiale tipo moquette, in parte combusti e all’interno del capannone, un deposito di circa -OMISSIS- di rifiuti speciali pericolos i», in data -OMISSIS-, il Sindaco del Comune di Giano dell’Umbria emetteva un’ordinanza contingibile e urgente, ordinando ai soli legali rappresentanti della ditta -OMISSIS- di provvedere, previa richiesta di dissequestro dell’area interessata, alla completa rimozione e smaltimento dei rifiuti, depositati all’esterno e all’interno dei citati capannoni, ed al ripristino dello stato dei luoghi.

A seguito di ricorso al T.A.R. Umbria, l’ordinanza sindacale veniva dapprima sospesa in via cautelare e, successivamente, revocata in autotutela dall’Amministrazione comunale con provvedimento n. -OMISSIS-;
conseguentemente alla rinuncia al ricorso, questo Tribunale amministrativo dichiarava l’estinzione del giudizio.

Considerata la necessità di disporre la completa rimozione e lo smaltimento dei rifiuti depositati all’esterno e all’interno dei capannoni sopra indicati, il Comune di Giano dell’Umbria avviava nel febbraio -OMISSIS- un supplemento di istruttoria ed una fase di interlocuzione con gli interessati, giungendo all’adozione in data -OMISSIS- della gravata ordinanza sindacale, con ampliamento dei soggetti passivi individuati – essendo rivolta anche, in qualità di trasgressore, alla -OMISSIS- in fallimento – e con oggetto più limitato, riguardando la rimozione dei soli rifiuti posti all’esterno dei capannoni.

2. La ricorrente-OMISSIS- ha articolato cinque motivi in diritto, lamentando:

i. incompetenza assoluta dell’organo emanante il provvedimento impugnato, violazione e falsa applicazione dell’art. 107, d.lgs. 267 del 2000;

ii. incompetenza assoluta dell’organo emanante il provvedimento impugnato, violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 239 e 242 d.lgs. n. 152 del 2006 eccesso di potere, difetto assoluto di attribuzione;

iii. violazione e falsa applicazione dell’art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 3 l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione;

iv. violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, difetto dei presupposti, mancanza dell’elemento soggettivo;

v. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 239 e 242 d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione all’obbligo delle analisi.

3. Non si sono costituiti in giudizio né il Comune di Giano dell’Umbria né la società -OMISSIS-, alla quale il ricorso è stato notificato in qualità di controinteressata.

4. A seguito della trattazione camerale, con ordinanza del -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare stante l’insufficiente allegazione sotto il profilo della gravità ed irreparabilità del danno e considerata, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la prevalenza della tutela dell’ambiente cui il provvedimento sindacale è volto.

5. La ricorrente ha depositato documenti e memorie in vista della trattazione in pubblica udienza, evidenziando che nelle more, ottenuta formale autorizzazione dal Tribunale penale, la -OMISSIS- ha provveduto ad accedere ai luoghi in sequestro per l’esecuzione delle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, con verifica delle operazioni da parte del NOE CC di Perugia, dandone comunicazione al Comune di Giano dell’Umbria;
le operazioni in parola, iniziate il -OMISSIS- sotto controllo e supervisione del NOE CC Perugia, si sono concluse il -OMISSIS-. La ricorrente, evidenziando di non aver ricevuto dal Comune alcun riscontro alla comunicazione del -OMISSIS- – nella quale si evidenziava l’intervenuta integrale ottemperanza dell’ordinanza per cui è causa, inoltrando i risultati della caratterizzazione dei rifiuti, i verbali delle operazioni di smaltimento ed i formulari dei rifiuti conferiti in discarica – ha ribadito le ragioni di doglianza esposte a suffragio della domanda di annullamento del provvedimento gravato, con specifico riferimento ai motivi II e V del ricorso introduttivo.

6. All’udienza pubblica del 18 aprile 2023, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Preliminarmente, ritiene il Collegio che l’ottemperanza all’ordinanza da parte della ricorrente, provvedendo alla completa rimozione e smaltimento dei rifiuti depositati all’esterno dei capannoni presenti sull’area di proprietà della società ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi, non può essere interpretata come manifestazione di acquiescenza, giacché il suddetto adempimento non esprime spontanea adesione al precetto amministrativo, ma assume carattere forzoso, valendo ad evitare che il provvedimento sia eseguito d'ufficio a cura del Comune. Laddove, come nel caso di specie, la condotta attuativa del provvedimento non è spontanea, ma coartata dalla valenza precettiva del medesimo, non può esservi acquiescenza, non sussistendo volontaria accettazione degli effetti dell'atto impugnato e conseguente dismissione della pretesa azionata (cfr. T.A.R. Umbria, 2 settembre 2019, n. 484). La ricorrente mantiene, inoltre, interesse all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo risarcitorio, avendo formulato espressa riserva di risarcimento del danno.

8. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso la Società ricorrente lamenta l’incompetenza assoluta del Sindaco ad adottare la gravata ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi, in quanto provvedimento ritenuto di competenza del dirigente del competente servizio ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000.

Il motivo si presenta infondato.

La questione della competenza ad adottare l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è stata già affrontata dalla giurisprudenza amministrativa e risolta nel senso dell’appartenenza della stessa al Sindaco (cfr. C.d.S., sez. II, 19 ottobre 2020, n. 6294;
C.d.S., sez. V, 14 marzo 2019, n. 1684), dando continuità all’orientamento per cui, in applicazione del principio di specialità, deve affermarsi « la competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti, ex art. 14 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, anche successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali) e fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), che ha ribadito tale competenza (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2017, n. 4230) » (C.d.S., sez. II, 24 ottobre 2019, n. 7239). Con riferimento alla previsione in parola è stato evidenziato che il citato terzo comma dell’art. 192 del Codice dell’Ambiente, laddove prevede espressamente la competenza del Sindaco, si pone come norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (cfr. C.d.S., sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2195;
Id., sez. V, 11 gennaio 2016, n. 57; ex multis , T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 15 giugno 2021, n. 553;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 giugno 2019, n. 3041;
T.A.R. Veneto, sez. III, 26 agosto 2019, n. 943).

Parimenti infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta che il punto b) dell’ordinanza abbia ordinato attività rientranti nella bonifica dei siti contaminati, competenza rientrante nell’ambito del Titolo V, Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, attribuita non al Comune bensì alla Provincia.

Le attività ordinate, come emerge dalla lettura del provvedimento gravato, devono essere piuttosto derubricate ad accertamenti preliminari, volti eventualmente ad attivare successivi eventuali caratterizzazione ed interventi di bonifica (cfr. art. 239, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006). Tali accertamenti, tuttavia, seppur ordinabili dall’Amministrazione comunale, andavano rivolti a carico del responsabile dell’inquinamento, come censurato dal ricorrente nel quinto motivo di ricorso, su cui si tornerà nel successivo paragrafo.

9. I restanti motivi terzo, quarto e quinto possono essere trattati congiuntamente in quanto sono accomunati dalla lamentata violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’omessa motivazione in ordina alla riferibilità a titolo di dolo o colpa della responsabilità della violazione in capo al proprietario dell’area su cui insistono i rifiuti abbandonati.

I citati motivi si presentano fondati alla luce di quanto di seguito esposto.

L’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo aver vietato ai primi due commi, rispettivamente « l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo » nonché « l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee », prevede che «[f]atta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate » (terzo comma).

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, dal dato testuale dell'art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006 emerge che il Legislatore ha previsto una responsabilità solidale del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area interessata dagli illeciti sversamenti di rifiuti, che concorre con la responsabilità dell'autore dell'illecito. La responsabilità del proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sul fondo oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di ignoti non è, tuttavia, di tipo oggettivo o per fatto altrui, in solido con l'autore materiale dell'abbandono, occorrendo che la violazione sia a questi imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 567;
cfr. ex multis , T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 11 febbraio 2022, n. 91;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5783;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2017, n. 287;
C.d.S., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786).

Nel caso in esame, emerge dagli atti del presente giudizio che l’Amministrazione intimata non ha in alcun modo evidenziato la sussistenza di un comportamento, omissivo o commissivo, della Società proprietaria dell’area e odierna ricorrente, tale da configurare una corresponsabilità, unitamente agli autori materiali dell’illecito, a titolo di dolo oppure anche soltanto di colpa.

Difatti, non è contestato che la responsabilità dell’abbandono dei rifiuti per cui è causa non sia addebitabile alla società odierna ricorrente;
al contrario, nella motivazione della stessa ordinanza gravata si afferma che « alla luce delle risultanze istruttorie emerse in sede di contraddittorio, si può sostanzialmente dedurre: che il soggetto responsabile del deposito dei rifiuti di cui trattasi all’interno e all’esterno dei capannoni è il Sig. -OMISSIS-, già legale rappresentante della ditta -OMISSIS- ormai fallita, in quanto non solo aveva dal-OMISSIS- il godimento dei suddetti capannoni per lo stoccaggio e miscelazione di argilla e fanghi di conceria da cedere a fornaci per essere utilizzati come materie prime per la produzione di laterizi (come si evince dal contratto di locazione allegato al ricorso), ma lo avrebbe direttamente affermato in sede di verbale di udienza presso il Tribunale di Spoleto (come si evince dal verbale di udienza del -OMISSIS- – anch’esso allegato al ricorso) ».

Né dalla richiamata motivazione può desumersi che all’odierna ricorrente sia imputata una mancata vigilanza sull’area, in quanto si legge che « i rifiuti stoccati ed accumulati all’esterno a ridosso del capannone, costituiti da “balle” contenenti moquette… nonostante posti all’esterno, sono in ogni caso all’interno dell’impianto la cui area risulta completamente recintata per cui gli spazi ove i materiali risultano stoccati non sono lasciati al libero dominio del pubblico (come anche dimostrato con relazione tecnica depositata in data -OMISSIS-) ».

Conseguentemente, trovano fondamento le cesure formulate nel terzo e quarto motivo di ricorso, nonché nel quinto motivo, dovendo l’ordinanza gravata essere annullata nella parte in cui ha rivolto l’ordine di rimozione dei rifiuti, remissione in pristino ed analisi del sito nei confronti della-OMISSIS-

10. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Giano dell’Umbria n. -OMISSIS-.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione comunale e liquidate nel dispositivo.

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