TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-07-02, n. 201503527

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-07-02, n. 201503527
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201503527
Data del deposito : 2 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02438/2011 REG.RIC.

N. 03527/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02438/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2438 del 2011, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via Cesare Rosaroll, n. 70;

contro

Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V G, con domicilio eletto presso il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Segreteria Sezione VIII, in Napoli, piazza Municipio, n. 64;

per l’annullamento,

“a) della ingiunzione demolitiva di detto Comune (di Casapesenna), intervenuta con provvedimento sub. n. 05 del 9/2/2011, a firma del Responsabile del Servizio, Ing. Andrea Villano, notificata in data 14/2/2011;

b) degli atti connessi alla stessa in preordine e conseguenza.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato l’8 aprile 2011 e depositato il 4 maggio 2011, il sig. M P ha impugnato il provvedimento n. 5 del 9 febbraio 2011, notificato in data 14 febbraio 2011, con il quale il Comune di Casapesenna ha ingiunto nei suoi confronti la demolizione di un fabbricato, in quanto realizzato su suolo di sua proprietà, sito in via Guglielmo Marconi, n. 32, senza permesso di costruire.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: violazione del principio di “ragionevolezza” ex art. 97 Cost., eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità, violazione della legge n. 241 del 1990.

Si è costituito il Comune di Casapesenna resistendo al ricorso.

All’udienza pubblica del 22 aprile 2015 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il ricorrente ha dedotto di aver presentato al Comune di Casapesenna domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380 del 2001, in relazione alle medesime opere oggetto dell’ordinanza impugnata, domanda assunta al protocollo comunale n. 1532 del 24 marzo 2011, depositata in giudizio.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha affermato costantemente che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto (espresso o tacito), che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'originario ricorso che deve, conseguentemente, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse perché l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio si sposta dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio, già adottato e divenuto inefficace, all'annullamento dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 novembre 2008, n. 1482;
T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 7 novembre 2008, n. 19352;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 4 novembre 2008 , n. 1911;
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8306).

In tali ipotesi, pertanto, viene a mancare l'interesse della parte ricorrente alla decisione sull'impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio, in considerazione della necessaria successiva formazione di un ulteriore provvedimento (positivo o negativo) sull'istanza di sanatoria o “condono”, anch'esso eventualmente censurabile in sede giurisdizionale dall'interessato (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. VIII, n. 4123 del 23 luglio 2014, Sez. VII, n. 3605 del 26 luglio 2012).

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso.

L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.

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