TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-12-16, n. 202216933
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2022
N. 16933/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07504/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 7504 del 2021, proposto da
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento mi_pi.AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALE.U.0015186 del 21 maggio 2021, recante «Proposta accreditamento e istituzione nuovi Corsi di Studio a.a. 2021/2022 – Provvedimento finale di rigetto» (doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa, per la dichiarazione di nullità e comunque quale atto presupposto del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, n. 989, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2019 (doc. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2022 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Università telematica odierna ricorrente ha impugnato il diniego di accreditamento e di istituzione di alcuni corsi universitari con modalità “prevalentemente a distanza”, adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) come in epigrafe individuato, unitamente all’atto presupposto rappresentato dal D.M. n. 989/2019.
2. Il proposto gravame è affidato a due motivi di doglianza, deducenti plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
2.1. Le censure articolate attengono, da un lato, alla prospettata illegittimità in via derivata del gravato provvedimento di diniego di accreditamento, alla luce dei vizi asseritamente inficianti l’atto a monte – parimenti oggetto di gravame – riferendo al riguardo parte ricorrente di aver proposto autonoma impugnativa avverso il suddetto D.M. n. 989/2019 con ricorso iscritto al NRG n. 2097/2020 allo stato trattenuto in decisione e di aver pertanto proposto l’odierno ricorso in forma autonoma (anziché come ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del menzionato giudizio).
Sul punto, è dedotta la nullità del gravato decreto ministeriale (e del conseguente diniego di accreditamento) per difetto assoluto di attribuzione nonché la relativa illegittimità per violazione di legge con specifico riguardo alle norme previste dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 19/2012, in forza delle quali l’istituzione dei nuovi corsi di studio risulterebbe fondata unicamente sul meccanismo di accreditamento, a sua volta basato sulla mera verifica (iniziale e periodica) sul possesso dei soli requisiti definiti dall’ANVUR e trasposti nel D.M. 6/2019, senza la previsione di ulteriori limitazioni.
La ricorrente si duole, pertanto, della scelta operata con l’avversato decreto ministeriale di imporre, per l’istituzione di corsi universitari relativi a determinate classi di laurea, solo le modalità “convenzionali”, ossia in presenza, non anche quelle a distanza (tipiche delle Università telematiche), ove connotate dalla presenza di “tirocini” e “laboratori di alta specializzazione”, in assenza di alcuna base normativa di rango primario, censurando per l’effetto il successivo diniego di accreditamento oggetto di impugnativa, in quanto costituente concreta applicazione del medesimo decreto.
2.2. Dall’altro lato, vengono prospettati vizi propri del gravato diniego di accreditamento, quale la violazione del suddetto D.M. n. 989/2019 – ove ritenuto legittimo – in ragione della concreta applicazione effettuata dal Ministero stesso conducente all’adozione dell’impugnato diniego, con specifico riguardo alla denunciata carenza di motivazione e al correlato difetto di istruttoria.
2.3. Parte ricorrente conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni dedotte a fondamento della sostenuta inammissibilità e infondatezza nel merito del ricorso, unitamente all’allegata documentazione.
4. Con ordinanza n. 4974/2021 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata, fissando contestualmente la data dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso.
5. In vista dell’udienza di merito, l’Università ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a.
5.1. Le parti in causa hanno poi depositato istanza di passaggio in decisione sulla base degli scritti difensivi depositati.
6. All’udienza pubblica del 1 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
2. Preliminarmente si ravvisa l’inammissibilità del primo motivo di doglianza, con il quale vengono dedotti profili di illegittimità in via derivata del gravato diniego di accreditamento dei corsi di laurea in ragione dei prospettati vizi asseritamente inficianti il presupposto D.M. n. 989/2019, oggetto di separato giudizio tra le medesime parti in causa instaurato con ricorso iscritto al NRG n. 2097/2020, già trattenuto in decisione al momento della proposizione del ricorso in odierna trattazione.
Nella presente sede, infatti, è preclusa per effetto del principio del “ne bis in idem” (sulla cui applicabilità nel giudizio amministrativo cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, sent. 17 settembre 2018, n. 5422 e Cons. St., sez. VI, sent. 22 febbraio 2022, n. 1262), la disamina delle censure focalizzate su pretesi vizi di un atto a monte attesa la pendenza di un precedente giudizio incardinato dallo stesso ricorrente inerente al medesimo rapporto sulla base di identici motivi di doglianza, peraltro già trattenuto in decisione e poi definito nel merito con sentenza TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 gennaio 2022, n. 12.
1.1. In ogni caso, per completezza espositiva va altresì evidenziata l’infondatezza nel merito delle censure sul punto articolate, alla luce del menzionato pronunciamento della Sezione (sent. n. 12/2022, cit.) reso su contestazioni di analogo tenore prospettate avverso il suddetto D.M. n. 989/2019, al cui pertinente contenuto il Collegio intende integralmente richiamarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 c.p.a., limitandosi in questa sede a riportare – per esigenze di sinteticità – i passaggi essenziali del percorso motivazionale ivi articolato.
Nel riprodurre il testo delle censurate previsioni contenute nel D.M. in parte qua impugnato – circoscritte, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, al combinato disposto dell’articolo 6, comma 1, D.M. n. 989/2019 e all’Allegato 3, sezione A, del decreto medesimo – la Sezione nell’ambito del precedente pronunciamento sopra citato evidenzia che “ Dalle riportate previsioni – oggetto di contestazione in ricorso – emerge, per quanto rilevante nella presente sede, che le Università