TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-22, n. 202303099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-22, n. 202303099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303099
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 03099/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04421/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4421 del 2021, proposto da A M, rappresentato e difeso dagli avvocati G M e S A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

dell’inquadramento dell’Avv. M A nella 1° qualifica dirigenziale a far data dall’8.5.1990 nei ruoli della Regione Campania e, per l’effetto, ritenere pienamente valida ed efficace la delibera n.376 del 3.2.92, in quanto positivamente vistata dall’Organo di controllo del tempo a seguito anche di chiarimenti forniti con la delibera n.7399 del 21.12.92;

- in subordine per l’accertamento dello svolgimento di fatto da parte del ricorrente di mansioni rientranti nel 1^ livello dirigenziale a far data dall’8.5.1990 e fino al collocamento a riposo, e, conseguentemente, con-dannare la resistente, i.p.l.r.p.t., a pagare all’Avv. M le relative differenze retributive maturate in ragione del diverso livello, con conseguente adeguamento del trattamento previdenziale pensionistico e quindi alla riliquidazione della pensione in essere.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 4.10.2021, A M ha riassunto davanti al giudice amministrativo il giudizio iniziato davanti al giudice ordinario per ottenere il corretto inquadramento nell’organico della Regione Campania, e questo all’esito della decisione della Corte di Cassazione n. 15478/2021, resa pubblica il 3 giugno 2021, che ha dichiarato la giurisdizione del G.A. in relazione alle prospettazioni del ricorrente.

In fatto espone di aver proposto dapprima dinanzi al GA ed a seguito di pronuncia sul difetto di giurisdizione, dinanzi al GO in funzione di giudice del lavoro, apposita domanda per il riconoscimento del proprio inquadramento nella 1° qualifica dirigenziale, nel ruolo della Regione Campania, in conseguenza di due distinte delibere regionali (la n. 376 del 3.2.1992 e la n. 7399 del 21.12.1992), conosciute solo in seguito, vistate dall’organo di controllo ed alle quali la Regione Campania aveva dato effettiva applicazione, attribuendo all’odierno ricorrente effettivi incarichi e quindi relative mansioni dirigenziali.

Il ricorrente prospetta che con la deliberazione n. 376 del 3.2.1992, era stato collocato in posizione soprannumeraria nella 1° qualifica dirigenziale, poiché in possesso dei requisiti ai fini dell’inquadramento:”...ai sensi delle LL.RR. n. 18/1987 e n. 22/1990....”.

La CCARC, per tutti i dipendenti nella posizione del ricorrente, con la delibera n. 7399 del 21.12.1992, intitolata :” Inquadramento in posizione sovrannumeraria ad esaurimento del personale comandato ai sensi del combinato disposto delle LL.RR. n. 18/1987, n. 22/1990 e n. 12/1991. Chiarimenti alla CCARC ”, ha ammesso la delibera al visto, nell’intesa che, perché resti realizzata una “par condicio” tra tutti gli aventi titolo, la decorrenza dell’inquadramento venga ancorata alla data in cui sono stati prorogati gli effetti della legge regionale 23 maggio 1987 n. 18 secondo quanto dispone la legge regionale 27 aprile 1990 n. 22 e sempre che a detta data il personale fosse in servizio presso gli uffici regionali....”.

Pertanto, il ricorrente rivolgeva la domanda al Tribunale affinché fosse accertato il suo diritto al superiore inquadramento, anche in ragione di incarichi conseguenziali alla delibera di che trattasi affidati con relativi provvedimenti, mai revocati e resi esecutivi, e senza peraltro procedere all’adeguamento delle conseguenti differenze retributive maturate.

1.1. Nell’ambito del giudizio civile, il Tribunale di Avellino ha dichiarato il difetto di giurisdizione del GO, discutendosi di provvedimenti anteriori al 30.6.1998.

Proposta impugnativa, la Corte d’appello di Napoli, nel respingere il gravame, ha confermato il difetto di giurisdizione.

Avverso la decisione del giudice d’appello, l’Avv. M ha proposto ricorso per Cassazione, ribadendo la piena giurisdizione del GA, individuando come unico provvedimento lesivo quello di inquadramento (nell’VIII livello funzionale con decorrenza dal 21/03/1990) non corrispondente a quello asseritamente spettante al ricorrente (1^ qualifica dirigenziale), inadempimento al quale riconosce natura istantanea sebbene i suoi effetti dannosi potevano o possono riverberarsi sull’ulteriore corso del rapporto.

2. Il ricorrente, in sintesi, prospetta che vi sia stato un inquadramento pienamente, da parte della Regione (delibere n. 376 del 3.2.1992 e n. 7399 del 21.12.1992), nella 1° qualifica dirigenziale. Esso discenderebbe dalla domanda, presentata in data 22.04.1987, per l’inquadramento nei ruoli regionali, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 18 del 23.03.1987, avuto conto della qualifica e del livello acquisito nell’Amministrazione di provenienza con la qualifica di direttore agg. di divisione e quindi inquadrato nel nono livello funzionale (riservato a quelli che all’epoca avevano maturato nella carriera direttiva nove, nove mesi ed un giorno).

La L.R. n. 28 del 27.04.1990 prevedeva che il personale assunto nella carriera direttiva per pubblico concorso maturasse l’equiparazione a direttore di divisione aggiunto dopo nove anni e sei mesi di anzianità.

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione delle ll. rr. 18/87, 28/90 e 22/90;
riconoscimento pacifico del livello dirigenziale;
richiesta applicazione delle delibere di g.r. n. 376 del 3.2.1992 e n. 7399 del 21.12.1992;
esercizio di fatto di mansioni rientranti nella 1° qualifica dirigenziale;
richiesta pagamento differenze retributive maturate;
adegua-mento stipendiale;
rimessione in termini.

Il ricorrente richiede l’inquadramento nei ruoli regionali nella 1° qualifica dirigenziale in base allo svolgimento di fatto delle relative funzioni, chiedendo, altresì, la liquidazione delle differenze retributive maturate per l’intero periodo lavorativo, a far data dal primo inquadramento.

Infatti la L.R. n.33/83, comma 2, in vigore al momento del comando richiesto da parte della Regione nell’anno 1986 e mai revocata, stabiliva che, per gli inquadramenti del personale di provenienza da altre amministrazioni, l’inquadramento, nei livelli regionali, sarebbe avvenuto in via analogica sulla base dell’equipollenza delle qualifiche stesse (“i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in possesso al 31.12.79 dell’anzianità di 9 anni e 6 mesi nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto nella tabella”.

Di conseguenza, l’Avv. M, già nella carriera direttiva a far data dal 20 maggio 1970, e quindi con anzianità superiore ai 9 anni e sei mesi previsti e richiamati dalla legge, nonché in possesso della laurea in giurisprudenza, prospetta di avere diritto ad essere inquadrato, da subito ed all’atto dell’opzione espressa, nei ruoli della G.R. ex L.R. n.18/87 a far data dal 1.4.1987, nella qualifica dirigenziale così come adottato nei confronti di tutti i dipendenti statali inquadrati nel tempo nei ruoli della G.R..

II) disparità di trattamento relativamente ad inquadramenti già effettuati.

La L.R. 18/87, che consentiva ai comandati presso la G.R., previa opzione da esercitarsi entro un termine perentorio, di richiedere l’inquadramento nei ruoli ordinari della stessa G.R., aveva previsto tale inquadramento sulla base e secondo i criteri della normativa vigente (L.R. n.33/83) posto che il ricorrente aveva esercitato tale opzione a prescindere dalla successiva L.R.22/90, che aveva consentito di esercitare tale opzione anche in prosieguo della L.R.n.18/87.

4. Si è costituita la Regione Campania, richiamando le numerose pronunce, anche del GA, intervenute sulla questione e eccependo:

- in via preliminare, l’irricevibilità, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso, per decadenza dall’azione;

- sempre in via preliminare, la nullità e l’irricevibilità, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso per violazione di plurimi giudicati esistenti fra le parti e del principio del ne bis in idem .

In ogni caso, ha confutato le prospettazioni del ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. All’udienza del 9 maggio 2023, la causa è passata in decisione.

6. Va accolta la tesi della Regione sulla violazione del divieto di ne bis in idem .

Vi sono, infatti, diverse sentenze del GA, passate in giudicato, che hanno respinto per infondatezza nel merito le medesime domande di reinquadramento, oggetto del presente giudizio, e precisamente:

a) sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 114 del 1998 (non appellata), che ha accertato la legittimità dell’inquadramento disposto con D.P.G.R.C. n. 13341 dell'1.10.1993 ex LL.RR. n. 18/87 e 22/90, con decorrenza 21.3.1990, nell'VIII qualifica funzionale;

b) sentenza del Consiglio di Stato., Sez. V, n. 3901/2010, che ha riformato la sentenza del TAR Campania, Salerno, n. 4245 del 2008, accertando la legittimità del provvedimento n. 24616 del 25.5.1999 di diniego di reinquadramento nei ruoli dirigenziali successivamente richiesto sulla scorta, altresì, delle LL.RR. nn. 12/1981 e 28/1990;

c) sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 3910 del 2010, anch’essa passata in giudicato, che ha respinto per inammissibilità, poiché afferente questione insorta prima del 30.6.1998 ed azionata successivamente al 15.9.2000, l’ulteriore ricorso, avente (così come quello odierno) medesimo petitum e medesima causa petendi dei due precedenti (definiti con le sentenze sub a) ed involgente, altresì, la nota prot. n. 414196 del 2004, che ha meramente confermato il diniego di reinquadramento nei ruoli dirigenziali, ulteriormente richiesto dal ricorrente sulla scorta delle delibere regionali n. 5439/1991;
n. 292/1992 e n. 376/1992, asseritamente conosciute a seguito di accesso agli atti.

Degli atti precedenti il reinquadramento è stata dunque accertata la piena legittimità:

i)-nel caso del D.P.G.R. n. 13341 dell'1.10.1993, che inquadrava il M, ex LL.RR. n. 18/87 e 22/90, con decorrenza 21.3.1990, nell'VIII qualifica funzionale, è stato proposto ricorso innanzi al TAR Campania – Napoli (R.G. n. 2388/1994) che è stato respinto con la citata sentenza n. 114/1998, argomentando sulla natura vincolata dell’attività di inquadramento e sull’impossibilità di valutare e riscontrare nel caso di specie alcuna disparità di trattamento, evidenziando piuttosto sia la legittimità del mancato inquadramento a seguito della prima domanda di passaggio ai ruoli regionali formulata dal ricorrente nel 1987, sia la legittimità dell’inquadramento del ricorrente come disposto dall’Amministrazione regionale nel 1993, recependo nella motivazione il contenuto della nota del Ministero del Tesoro. La decisione in parola sottolineava, in particolare, che, in assenza di una norma di equiparazione del IX livello funzionale della carriera direttiva statale ai livelli funzionali dell'ordinamento del personale regionale, il raffronto va effettuato sulla base delle rispettive declaratorie del contenuto dei due livelli. Da tale raffronto, secondo la sentenza, emerge che il IX livello della carriera direttiva statale è equiparabile all'ottavo livello funzionale regionale, risultando sostanzialmente identici i gradi di autonomia e di responsabilità delle due figure.

La sentenza in parola, che è entrata nel merito della legittimità dell’inquadramento contestato con il presente giudizio, non è stata oggetto di appello ed è passata in giudicato.

ii)- Vi sono poi stati successivi atti di diffida, nel corso dell’anno 1999, a mezzo dei quali l’avv. M ha reiterato il medesimo petitum , vale a dire l'inquadramento nella I qualifica dirigenziale, assumendo, tuttavia, una diversa causa petendi (anch’essa dedotta a fondamento del presente ricorso) consistente nell'avere asseritamente maturato alla data di pubblicazione della L.R. 28/90, l'anzianità prescritta di nove anni e sei mesi dall'assunzione in carriera direttiva per pubblico concorso, anzianità necessaria per essere equiparato a direttore di divisione aggiunto apicale della carriera direttiva. La richiesta era stata respinta dall’Assessore regionale al Personale, con provvedimento n. 24616 del 25.5.1999, affermandosi che l'art. 51, tabella C, della L.R. n. 12/1981, di cui l'articolo unico della L.R. n. 28/1990 rappresenta ulteriore integrazione, trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale in servizio presso la Regione Campania alla data del 30.9.1978 con decorrenza dell'inquadramento dall'1.10.1978, giusta il disposto dei commi primo e terz'ultimo del citato articolo 51. In conseguenza, l’anzianità di nove anni e sei mesi richiesta dalla legge doveva intendersi quale anzianità maturata nei ruoli regionali e, dunque, riferita al solo personale in servizio presso la Regione alla data del 30.9.1978, laddove il ricorrente a quell’epoca era ancora iscritto nei ruoli dell’Amministrazione statale. Nel medesimo provvedimento veniva, inoltre, rappresentato che dagli atti in possesso dell’Amministrazione regionale non emergeva che il ricorrente fosse stato immesso nella carriera direttiva statale a seguito di pubblico concorso, così come prescritto dall'articolo unico della L.R. n. 28/1990.

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di rigetto davanti al TAR Campania, Salerno (RG 2912/1999), anche per la declaratoria del diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale a far data dall'immissione nei ruoli regionali, ottenendo l’accoglimento del ricorso con sentenza n. 4245/2008), riformata tuttavia dal Cons. St., con sentenza n. 3901/2010 in quanto “se è vero, come dimostrato in giudizio, che il soggetto appellato è entrato nella carriera direttiva del Ministero del Tesoro mediante pubblico concorso, è altrettanto vero che lo stesso non era in servizio presso la Regione Campania alla data dell'1^ ottobre 1978, alla quale la legge regionale n. 21 del 1982 fa riferimento per poter conseguire i benefici richiesti, essendo stato inquadrato nell'organico regionale soltanto a far tempo dal 21 marzo 1990 ...”.

iii)- Infine, con sentenza n. 3910 del 2010, il T.A.R. Salerno ha dichiarato l’inammissibilità del giudizio avverso la nota prot. n. 414196 del 19.5.2004 dell’Ufficio regionale competente che, nel riconfermare quanto comunicato nella pregressa corrispondenza sull’argomento, rappresenta(va) che la deliberazione di G.R. n. 376 del 3.2.1992 è stata gravata di chiarimenti dalla CCARCC con provvedimento n. 1453 del 21.2.1992 e pertanto non era esecutiva.

Infatti, l’avv. M aveva diffidato l’Amministrazione regionale per ottenere la dichiarazione dell’immediata efficacia della deliberazione di G.R. n. 376 del 3.2.1992 di immissione nella qualifica dirigenziale e per sottoscrivere nuovo contratto individuale o, in subordine, per l’adozione delle procedure di applicazione di tutti i benefici di legge, ai fini giuridici ed economici.

Le successive note di riscontro del 2004, sollecitate dal ricorrente (prot. n. 414196 del 2004, agli atti, sono state ritenute meramente confermative delle decisioni precedenti e confermavano il difetto di esecutività dell’invocata delibera 376/92, poi superata dalla delibera 3868/93 e dal decreto di inquadramento n. 13341 del 1993 nell’VIII livello funzionale.

6.1. Appare dunque evidente che le domande proposte con il presente giudizio attengono a questioni già esaminate dal GA e passate in giudicato.

Infatti, l’inquadramento regionale nell’VIII qualifica funzionale è dell’1.10.1993, tutti i documenti depositati dal ricorrente a supporto delle odierne domande, ivi compresa quella afferente ad asserite mansioni superiori (cfr., in particolare, allegato n. 6 e allegati da n. 10 a n. 18), recano date addirittura anteriori alla data dell’atto di inquadramento nell’VIII qualifica funzionale (fatta eccezione per una nota dell’anno 1994, trattasi, infatti, di atti datati tra il 1990 e il mese di maggio del 1993), per cui, a prescindere dalla loro totale inidoneità probatoria trattasi di documenti che riguardano tutti fatti, comunque, circoscritti nel tempo ad un periodo anteriore al 30.6.1998.

7. Il ricorso è dunque inammissibile.

Sussistono giustificati motivi, anche in ragione della peculiarità del caso, per la compensazione delle spese di giudizio.

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