TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-04-08, n. 202400560

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-04-08, n. 202400560
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400560
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 00560/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00697/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 697 del 2023, proposto da
M S T, rappresentata e difesa dagli avvocati O D e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e A M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale, in Catanzaro, alla via Giovanni Jannoni, n. 68;

per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 8 giugno 2022, n. 551.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- con decreto ingiuntivo dell’8 giugno 2022, n. 551, il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Comune di Catanzaro al pagamento, in favore di M S T, della somma di € 227.620,10, degli interessi legali come da domanda, delle spese di ingiunzione, liquidate in complessivi € 2.541,50, di cui € 2.135,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo con decreto del 19 luglio 2022;

- con ricorso notificato in data 13 maggio 2023, depositato nella Segreteria in pari data, la creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;

- che parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;

- l’amministrazione si è costituita deducendo di non aver potuto corrispondere tempestivamente il dovuto in ragione della crisi per le finanze comunali dovuta alla sospensione della riscossione tributaria disposta in connessione con l’epidemia di Covid19, ma che, con mandati di pagamento n. 11969 e n. 11970 del 19 dicembre 2023, la somma ingiunta è stata pagata, cosicché il ricorso sarebbe improcedibile;

- quanto agli interessi, il Comune di Catanzaro ha sostenuto che il principio di buona fede derivante dall’art. 2 Cost., letto in combinazione con l’art. 91 d.l. n. 18 del 2020, dovrebbe escludere la responsabilità del ritardo nell’adempimento, e quindi dovrebbe escludere l’obbligo di pagamento di interessi;
per tale ragione dovrebbe essere esclusa anche la condanna al pagamento della penalità di mora;
in ogni caso, non sarebbero dovuti gli interessi di cui all’art. 1284, comma 4 c.c.;

- parte ricorrente ha insistito per ottenere, attraverso l’azione di ottemperanza, il pagamento degli interessi disposti dal titolo agitato esecutivamente;

Considerato che:

- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;

- è pacifico che l’amministrazione abbia corrisposto capitale e spese di procedimento, non anche gli interessi;

- nel giudizio di ottemperanza, i poteri cognitori del giudice, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196);

- dunque, poiché il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto il pagamento degli interessi come da domanda, questo Tribunale Amministrativo Regionale è tenuto ad assicurare il pagamento di quegli interessi, non potendosi aprire, in questa sede di ottemperanza, parentesi di cognizione;

- inoltre, poiché nel ricorso per decreto ingiuntivo M S t ha domandato «interessi al saggio di cui all’art. 5 D. Lgs. 9.10.2002, n. 231 dalla domanda al soddisfo ex art. 1284, comma 4, c.c.» , questo è il saggio al quale gli interessi debbono essere calcolati;

- in questi termini la domanda di ottemperanza, su cui in parte è cessata la materia del contendere, va accolta;

- non può essere accolta la domanda di penalità di mora, giacché, essendo intervenuto il pagamento del capitale, tale condanna sarebbe iniqua;

Ritenuto pertanto che:

- in parziale accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già pagato;

- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;

- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Segretario Generale della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;

- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;

- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione, che ha adempiuto – parzialmente – solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza;

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