TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-09-21, n. 202302776
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Testo completo
Pubblicato il 21/09/2023
N. 02776/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00947/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2023, proposto da
CMF Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mangalaviti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Moceri e Alessandro Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del bando di gara dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna, pubblicato sulla G.U.U.E. in data 25 aprile 2023, avente ad oggetto la procedura di gara aperta per l'affidamento del “Servizio di Gestione Integrata e Manutenzione degli Impianti Tecnologici ubicati presso i Presidi Ospedalieri e Poliambulatori dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna” per una durata di 6 anni, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Identificativo Gara 9056858 - CIG 97829211CD)”, del relativo disciplinare, del C.S.A. e dell'ulteriore documentazione relativa alla medesima procedura ad evidenza pubblica, inclusi i chiarimenti nelle more intervenuti; del C.S.A. nella parte in cui all'art. C.2 riporta che non è applicabile l'adeguamento del canone per il periodo transitorio (nel quale verranno eseguiti i lavori di riqualificazione compresi nel canone) e di messa a regime del servizio (pari ai dodici mesi successivi alla ultimazione dei lavori proposti);
- ove occorra, della Delibera dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna n. 447 del 24 marzo 2023 mediante la quale è stata indetta la procedura di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2023 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio ricorrente ha impugnato: a) il bando di gara dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna pubblicato sulla G.U.U.E. in data 25 aprile 2023 e relativo alla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Gestione Integrata e Manutenzione degli Impianti Tecnologici ubicati presso i Presidi Ospedalieri e Poliambulatori dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna” per una durata di 6 anni, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Identificativo Gara 9056858 - CIG 97829211CD); b) il disciplinare, il capitolato speciale di appalto e l’ulteriore documentazione relativa alla procedura, inclusi i chiarimenti intervenuti; c) l’art. C.2 del capitolato speciale nella parte in cui prevede che non è applicabile l’adeguamento del canone per il periodo transitorio e di messa a regime del servizio; d) ove occorra, la delibera dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n. 447 del 24 marzo 2023 con cui è stata indetta la procedura.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto che la documentazione progettuale a base della procedura non è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto ministeriale in data 11 ottobre 2017 e risulta redatta in violazione della normativa europea e nazionale, nonché in spregio alle regole poste a fondamento delle procedure ad evidenza pubblica, oltre che in contrasto con i canoni di leale collaborazione, correttezza e buona fede, rendendo assolutamente impossibile la formulazione di un’offerta economicamente sostenibile.
In ordine all’interesse ad agire la ricorrente ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 26 aprile 2018, n. 4, rilevando che le clausole del bando impugnate hanno portata direttamente escludente, con conseguente onere di autonoma ed immediata impugnazione.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è intervenuta la violazione del combinato disposto degli artt. 34 e 71 del codice dei contratti pubblici e degli artt. 4 e seguenti del decreto ministeriale in data 11 ottobre 2017; b) mancano nella documentazione di gara le diagnosi e le certificazioni energetiche relative agli impianti e agli edifici, nonché le informazioni previste dal decreto in ordine ai “criteri ambientali minimi”; c) l’appalto in questione rientra, infatti, nelle ipotesi di cui al decreto ministeriale in data 11 ottobre 2017, avendo ad oggetto, tra l’altro, il servizio energia ai sensi del decreto legislativo n. 115/2008 per una durata di 6 anni e mirando a realizzare interventi di efficientamento energetico per raggiungere obiettivi di risparmio che i candidati devono necessariamente indicare in offerta; d) nonostante non siano messe a disposizione le diagnosi energetiche degli edifici oggetto d’appalto, la lex specialis richiede la produzione in sede di offerta: - dell’analisi normativa, funzionale ed energetica del parco impiantistico; - delle proposte di interventi di efficienza energetica i cui costi sono ritenuti compresi nel