TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-09-24, n. 202400588

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-09-24, n. 202400588
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400588
Data del deposito : 24 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2024

N. 00588/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00585/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2018, proposto da
Polidiagnostica Meridionale S.r.l, Istituto di Patologia Clinica Europa S.r.l, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. G. Zoccali &c S.n.c, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Francesco Siracusa Rizzi S.r.l, A.S.A.C. S.r.l. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche, Laboratorio Analisi Cliniche Diagnostica Jonica S.r.l, L. Pasteur-Diagnostica Medica di Martorano Giuseppina M.R. &c. Sas, I.De.A. di F.A. De Angelis &c. S.a.s. Centro Analisi Chimico Cliniche Idea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati N C e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Venezia, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
ASP di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



nei confronti

Grande Ospedale Metropolitano (già “BMM”) di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Curatolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Borruto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centro Diagnostico Salus Anal. Chimico Cliniche e Microb. Srl, Villa Elisa S.r.l, Commissario Governativo per il Piano di Rientro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

- della Deliberazione n. 969 del 09.10.2018, a firma del soggetto Attuatore, Ing. Massimo Scura, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria avente ad oggetto “ Fatture Specialistica convenzionata esterna ” con la quale il Commissario ha modificato la regolamentazione della contabilizzazione delle fatture/liquidazione relative a prestazioni afferenti l’UOC della Specialistica Convenzionata esterna per prestazioni ambulatoriali da privato, assistenza ospedaliera da privato ed assistenza territoriale da privato, subordinando la liquidazione delle fatture per le prestazioni rese dalle strutture accreditate alla “ regolare stipula del contratto tra ASP e Struttura sanitaria erogatrice della prestazione cui si riferisce la stessa prestazione ”, e stabilendo, altresì, che “ in caso di mancata firma del contratto la fattura va respinta ”, nonché nella parte in cui ha stabilito che “ la fattura emessa dalla struttura sanitaria erogatrice della prestazione, rispetti il tetto di spesa assegnato ed abbia superato il controllo sanitario riferito all’appropriatezza ed derogabilità prescrittiva ”, in aperta violazione rispetto a quanto statuito dal TAR Calabria con sentenza n. 1640 del 26.09.2018, con la quale è stato annullato il DCA 72/2018 relativo alla determinazione dei tetti di spesa per l’anno 2018;

- nonché di ogni altro atto istruttorio e conclusivo ad essi connesso e/o presupposto, consequenziale e collegato in quanto diretto ad impedire alle strutture, odierne deducenti, di poter operare nelle more della regolare e legittima attribuzione dei budget alle prestazioni erogate da ciascuna delle strutture ricorrenti per l’anno 2018, ed in evidente elusione della pronuncia n. 1640/2018 resa dal TAR Calabria il 26 settembre 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Grande Ospedale Metropolitano (già "BMM") di Reggio Calabria, della Regione Calabria e del Commissario Ad Acta per il Piano di Rientro Dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 07.11.2018 e depositato il 04.12.2018 le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della Deliberazione n. 969 del 09.10 2018 di cui in epigrafe.

2. Con tale provvedimento il Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, nella sua veste di “Soggetto Attuatore” ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.L. n. 159/2007 (conv. in L. n. 222/07), aveva subordinato la liquidazione delle fatture per le prestazioni rese dalle Strutture Accreditate (Specialistica convenzionata) alla “ regolare stipula del contratto tra ASP e Struttura Sanitaria erogatrice della prestazione cui si riferisce la stessa prestazione ”, stabilendo, altresì, che “ in caso di mancata firma del contratto la fattura va respinta ” e che “ la fattura emessa dalla struttura sanitaria erogatrice della prestazione, rispetti il tetto di spesa assegnato ed abbia superato il controllo sanitario riferito all’appropriatezza ed derogabilità prescrittiva ”.

3. In fatto, le ricorrenti espongono che:

- sono titolari di strutture di diagnostica di laboratorio ubicate nella provincia di Reggio Calabria, accreditate ed autorizzate ad operare per conto del SSN nelle nuove forme autonome ed aggregate in rete;

- stipulando ogni anno con l'ASP il contratto di cui all'art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92, avevano di fatto iniziato ad erogare per l’anno 2018- in particolare fino al mese di settembre- le prestazioni sanitarie a carico del SSR, pur senza aver ancora stipulato il relativo contratto di acquisto con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente, stante il regime di “prorogatio” del contratto risalente all’anno precedente, programmando i propri investimenti in funzione dei limiti di finanziamento stabiliti nell'ultimo esercizio, nonché di eventuali tagli alla spesa;

- in un’ottica di progressiva decurtazione della spesa sanitaria destinata alle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese dagli operatori privati accreditati, con DCA n. 72/2018 erano stati predeterminati, per l’anno 2018, i livelli massimi di finanziamento delle strutture private accreditate per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale con oneri a carico del SSR, fissando in € 60.918.681,67 il livello massimo di finanziamento delle prestazioni suddette per la suindicata annualità;

- la spesa assegnata alla specialistica ambulatoriale aveva incluso per la prima volta il costo per l’acquisto di prestazioni APA e PAC (che ammontava per il 2017 a complessivi 16 milioni di euro), ragion per cui ne era derivato, sempre per il 2018, un residuo importo per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da parte di privati: i) inferiore a quello in precedenza stanziato; ii) inidoneo a garantire il conseguimento degli obiettivi di salute pubblica fissati dai DCA n. 32/2017 e n. 72/2018 (consistenti nell’erogazione di uno standard di 12 prestazioni per abitante, per un valore non inferiore all’80% dell’importo liquidato nell’anno 2017 alle singole strutture sanitarie);

- questa diversa allocazione delle risorse era stata disposta dal Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai Disavanzi del SSR calabrese (d’ora in avanti, solo Commissario ad Acta) sul presupposto di una maggiore capacità erogativa delle strutture pubbliche, la quale avrebbe consentito di salvaguardare l’offerta complessiva di prestazioni di specialistica ambulatoriale e, dunque, di compensare, attraverso l’incremento dell’apporto “pubblico”, il decremento del budget per l’acquisto delle medesime prestazioni dagli operatori privati accreditati;

- il DCA n. 72/2018 veniva, però, annullato dalla sentenza n. 1640 del 26/09/2018 del TAR Calabria con la motivazione che “ ad oggi, l’auspicato incremento della produttività delle strutture pubbliche non è stato attuato, e comunque non è supportato da una circostanziata indagine istruttoria che valga a valutare e quantificare l’effettivo incremento della capacità erogativa pubblica acquisibile nel breve periodo, ed a pianificare concrete e circostanziate misure che valgano ad ottenere il conseguimento del predetto risultato entro tempi certi ”;

- con DCA n. 172 del 10.10.2018, anch’esso impugnato e poi sospeso dal TAR Calabria, il Commissario ad acta aveva ristabilito in € 60.918.681,67 il livello massimo di finanziamento per l’annualità 2018 da corrispondere alle strutture private accreditate per l’acquisto di prestazioni sanitarie di

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