TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-01-20, n. 201400107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-01-20, n. 201400107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201400107
Data del deposito : 20 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01853/2012 REG.RIC.

N. 00107/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01853/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
WWF Italia - Associazione Italiana per il World Wild Fund For Nature - Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., Associazione Forum Ambientalista, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv. F Z, A F, con domicilio eletto presso Claudio Tamburini in Firenze, via Maragliano 100;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. F C, domiciliata elettivamente in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana n. 1;

nei confronti di

Enel Green Power s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comunità Dzogchen, in persona del legale rappresentante p.t., V A, M P, L G, S B, E S, A G, C G, M P, A C, C M, N N, M C R, rappresentati e difesi dall'avv. F Z, con domicilio eletto presso Lucia Aglietti in Firenze, via Gino Capponi, 30;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta regionale toscana n.810 del 10 settembre 2012, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana il 19 settembre 2012, avente ad oggetto la pronuncia di compatibilità ambientale ed autorizzazione condizionata ai fini del vincolo idrogeologico e paesaggistico del progetto di costruzione ed esercizio della Centrale Geotermoelettrica Bagnore 4 ed impianti accessori e complementari nella concessione di coltivazione Bagnore, ricadente nei comuni di Santa Fiora ed Arcidosso (GR), proposto da Enel Green Power Spa (doc.2);

- di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso o conseguente, in particolare della conferenza dei servizi del 4 settembre 2012 (doc.3), indetta dal Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere Pubbliche di interesse regionale, avente ad oggetto il procedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto di costruzione ed esercizio della Centrale geotermoelettrica Bagnore 4, indicata come allegato A della deliberazione sopra ricordata;

e con motivi aggiunti depositati il 21 marzo 2013,

- della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2012 n. 6066 aventi ad oggetto "Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4 e opere accessorie";

di ogni altro atto, anche non conosciuto dalle associazioni ricorrenti, presupposto, connesso o conseguente, in particolare:

- del verbale della conferenza dei servizi del 26 novembre 2012, indetta dalla Direzione generale politiche territoriali, ambientali e per la mobilità (doc. 4);

- della nota

ARPAT

7 febbraio 2013 con oggetto "verifica dell'ottemperanza di Enel alle ulteriori richieste di ARPAT riportate nella Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4, riferite alle prescrizioni 17, 18.19 della Delibera di VIA DGR n. 810 del 10 settembre 2012";

- della nota

ARPAT

12 dicembre 2012 avente come oggetto "Precisazioni in merito alle osservazioni ARPAT, relative alla prescrizione 17 dell'allegato alla DGR n. 810/12";

- della nota

ARPAT

12 novembre 2012 avente ad oggetto " Bagnore 4 - Osservazioni ottemperanza e Enel alle prescrizioni della VIA";

- della nota

ARPAT

13 novembre 2012, avente ad oggetto la verifica sul ottemperanza alle prescrizioni previste dalla DGRT n. 810/2012;

- della nota

ARPAT

19 novembre 2012 allegata al verbale della conferenza di servizi 26 novembre 2012;

- della nota Settore autorità di vigilanza sulle attività minerarie 22 novembre 2012, avente come oggetto "Procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4…";

- della nota Settore autorità di vigilanza sulle attività minerarie 26 ottobre 2012;

- della nota Azienda USL 9 13 novembre 2012 avente ad oggetto "Parere su: Verifica ottemperanza prescrizioni delibera VIA n. 810/2012…";

- della nota Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana 26 novembre 2012 avente ad oggetto "Procedimento per il rilascio autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4. Impegno corresponsione. Fideiussione. Cds 26/11/12";

- della nota della Provincia di Grosseto 26 novembre 2012 avente per oggetto "Rilascio autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4 ed impianti accessori e complementari nella concessione di coltivazione Bagnore, ricadente nei comuni di Santa Fiora e Arcidosso";

- della nota Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del 23 novembre 2012;

- della nota Settore tutela e gestione delle risorse idriche, Settore prevenzione rischio idraulico e idrogeologico e Ufficio tecnico del genio civile FR – Si del 23 novembre 2012;

- della nota 19 novembre 2012 di convocazione della conferenza di servizi per il rilascio Rilascio autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4 ed impianti accessori e complementari nella concessione di coltivazione Bagnore;

- della nota 14 dicembre 2012 di diniego di accesso ai documenti prodotti da Enel GP.

della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2012 n. 6066 con cui la Regione rilasciava l'autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio della centrale geotermoelettrica “Bagnore 4”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Enel Green Power s.p.a.;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Comunità Dzogchen, V A, M P, L G, S B, E S, A G, C G, M P, A C, C M, N N, M C R;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 25 novembre 2005 la società Enel Greenpower s.p.a. inoltrava alla Regione Toscana istanza di pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto per la costruzione e l’esercizio di una centrale geotermica denominata Bagnore 4, nell’ambito della concessione di coltivazione Bagnore, sita nei comuni di Santa Fiora e Arcidosso, provvedendo contestualmente al deposito del progetto definitivo e dello Studio di impatto ambientale (SIA).

In data 28 dicembre la società proponente pubblicava, come prescritto dalla legge, avviso al pubblico sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Tirreno".

Il progetto in esame, in quanto modifica di un progetto ricadente tra quelli di cui alla lettera h) dell'allegato A1 alla l. reg. n. 79/1998, ossia " progetti inerenti permessi di ricerca concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di cui alla l. n. 896 del 1986 " rientra tra i progetti di cui alla lettera a) dell'allegato B1 alla stessa legge..

Con nota dell'11 gennaio 2007 il settore VIA della Regione richiedeva il parere e i contributi tecnici agli uffici, agli enti e alle amministrazioni interessate in merito alla documentazione presentata dalla società proponente.

Con nota del 13 agosto 2007 veniva richiesta alla società proponente documentazione integrativa del progetto e del SIA a cui Enel Greenpower rispondeva inviando la suddetta documentazione al Settore regionale richiedente e alle altre amministrazioni interessate.

Il settore Via comunicava poi alla proponente la necessità, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge regionale 79/1998, di svolgere una nuova fase di consultazione del pubblico e, contestualmente, richiedeva alla medesima di provvedere ad adempiere agli oneri di pubblicità previsti dalla legge stessa. Veniva, inoltre, acquisito lo “Studio geostrutturale, idrogeologico e geochimico dell'area Bianchina" predisposto, a seguito del contratto concluso il 28 febbraio 2008 con l'Università di Siena.

Pervenivano, nel frattempo, tra le altre, le osservazioni e i contributi del Comune di Arcidosso, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero per i beni e le attività culturali, della Provincia di Grosseto, di

AUSL

9 di Grosseto, del Settore regionale Qualità dell'aria e dell'acqua, del Settore regionale Rifiuti e bonifiche, dell’Autorità di Bacino regionale del Fiume Ombrone e dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Flora. .

In data 23 febbraio 2010 si svolgeva la prima riunione della conferenza di servizi interna agli uffici regionali dalla quale emergeva la necessità che tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria avessero modo di pronunciarsi sul progetto in questione, anche alla luce di ulteriori documenti valutati solo in sede di conferenza.

Con nota del 9 luglio 2002 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia esprimeva parere concorde con lo studio condotto dall'Università di Siena circa la realizzabilità del progetto. Contributi analoghi venivano acquisiti dal Settore regionale Miniere ed Energia con riferimento allo studio redatto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze in relazione alla possibile interferenza tra la falda superficiale e il bacino geotermico.

Infine, con la deliberazione n. 810 del 10 settembre 2012, la Giunta regionale, ritenuto di condividere le conclusioni raggiunte nel verbale della conferenza di servizi, esprimeva pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione della centrale che geotermica di Bagnore4.

Avverso tale atto proponevano ricorso le Associazioni di intestazione chiedendone l'annullamento e deducendo:

1. Violazione dell'art. 3 della Direttiva 85/337CE, dell'art. 2, comma 2, della l. reg. n. 79/1998, dell’art. 2, l. n. 36 / 1994, dell’art. 3, l. 183/1989, dell’art. 144 d.lgs. n. 152/2006 e del protocollo d'intesa per la definizione del bilancio idrico dell'acquifero dell’Amiata. Eccesso di potere per carente istruttoria derivante dalla persistente assenza della definizione del bilancio idrico ora ricordato.

2. Eccesso di potere per carente, contraddittoria e perplessa istruttoria e conseguente difetto di motivazione sulla mancata contrazione del possibile collegamento tra la falda acquifera e quella sottostante del bacino geotermico. Violazione dell’art. 301 d.lgs. n. 152/2006.

3. Violazione dell'art. 3 della Direttiva 85/337CE, dell'art. 2, della l. reg. n. 79/1998, e dell'allegato C punti a) ed e), nonché dell'art. 32 della Costituzione. Eccesso di potere per carente, perplessa e contraddittoria istruttoria sulla valutazione di impatto del progetto sulla salute dei cittadini.

4. Violazione dell'art. 3 della Direttiva 85/337CE, della nota 1 al num. 4 dell'allegato IV della medesima direttiva e del num. 5 della lettera g) dell'allegato C, della l. reg. n. 79/1998. Eccesso di potere per carente istruttoria in punto di valutazione cumulativa dell'impatto ambientale del progetto.

5. Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 e della lettera a) dell'allegato C, della l. reg. n. 79/1998. Eccesso di potere per carente istruttoria derivata dall'assenza di descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente per alcuni fattori.

6. Violazione dell'art. 6 della Direttiva 94/43/CEE e dell'art. 5 del d.p.r. n. 157/1997 in relazione all'allegato G. Assenza della valutazione di incidenza. Eccesso di potere per carente istruttoria e carente motivazione sulla valutazione di incidenza.

7. Violazione dell'art. 3 della Direttiva 85/337CE, e degli artt. 2, 16 e 18 della l. reg. n. 79/1998. Eccesso di potere per carente istruttoria per il rinvio, a dichiarazione di compatibilità ambientale già adottata, degli accertamenti o monitoraggi necessari alla valutazione di impatto ambientale.

8. Violazione ed errata applicazione della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2010 n. 244 ed in particolare della tabella 4.3 sui limiti di emissione dell'ammoniaca e del mercurio. Violazione e mancata applicazione del protocollo ENEL - Regione Toscana del 2007 e dell'accordo volontario attuativo del 2009. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

9. Violazione degli artt. 6 e 8 della Direttiva 85/337/CE, dell'art. 10 della legge n. 241/1990 e dell'art. 24 d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere che carenza di istruttoria e di motivazione per omessa risposta alle osservazioni presentate dai cittadini e dalle associazioni. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

10. Violazione dell'art. 14, co. 2, della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, co. 2 della l. reg. n. 79/1998. Eccesso di potere che carenza di istruttoria per l'assenza nella conferenza di servizi dell'Autorità di bacino del Fiume Tevere e illegittimità derivata della deliberazione n. 810.

11. Eccesso di potere per carente, perplessa e contraddittoria istruttoria sulla migliore tecnologia per abbattere le emissioni pericolose.

12. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2 con riferimento all'art. 13 della l. reg. n. 79/1998 e all'allegato C, lett. c). Eccesso di potere per carente istruttoria.

Per resistere al ricorso si costituivano in giudizio la Regione Toscana ed Enel Green Power depositando memorie.

Nelle more del gravame la Regione indiceva, per il giorno 26 novembre 2012, la conferenza di servizi per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte con la deliberazione n. 810 del 2012 da adempiersi prima del rilascio dell'autorizzazione.

All'esito del suo esame la conferenza di servizi riteneva che la società proponente potesse essere autorizzata alla costruzione all'esercizio della centrale geotermoelettrica, con l'obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella citata delibera di pronuncia positiva di VIA, interamente richiamate e riportate nell'atto autorizzativo.

Peraltro, la conferenza di servizi riteneva di dettare ulteriori indicazioni/prescrizioni ai fini della realizzazione del progetto, relativamente alla normativa sulla prevenzione incendi, all'autorizzazione all'edificazione in zona sismica e al monitoraggio in continuo delle concentrazioni di H2S in uscita dagli impianti.

Con la determinazione dirigenziale 21 dicembre 2012 n. 6066 la Regione rilasciava l'autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio della centrale geotermoelettrica “Bagnore 4”.

Col ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 marzo 2013 veniva impugnato anche tale atto, deducendo:

1. Violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 22/2010. Eccesso di potere per errore su un presupposto di fatto, difetto di istruttoria e sviamento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere che il difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

2. Illegittimità derivata da quella della pronuncia favorevole di VIA di cui alla delib. di Giunta regionale 10 settembre 2012, n. 810.

3. Violazione dell’art. 18, co. 3, l. reg. n. 79/1998. Violazione della deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 356. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, sviamento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere che il difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

Sui vizi propri della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2002 n. 6066

1. Violazione dell’art. 18, co. 3, l. reg. n. 79/1998. Violazione della deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 356. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, sviamento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere che il difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 11, 12 e 13 della l. reg. n. 39/2005 e degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990.

2. Violazione dell’art. 18, co. 3, l. reg. n. 79/1998. Violazione della deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 356. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, sviamento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere che il difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Violazione degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi di precauzione e prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente.

3. Violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Violazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante linee guida nazionali sull'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Violazione degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione dell’art. 17 del d.p.r. 26 novembre 2007 n. 233. Violazione dell’art. 12 del Piano di assetto idrogeologico del Fiume Flora. Violazione dell’art. 4 della legge n. 1684 del 25 novembre 1962. Violazione dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000. Violazione dell’art. 2 del d.p.r. 12 gennaio 1998, n. 37 e dell’art. 3 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151. Violazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 624/1996.

4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di correttezza imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione, sotto ulteriori profili, dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, dell’art. 12 della l. reg. n. 39/2005, dell’art. 14 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 18 della l. reg. n. 79/1998 e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi di precauzione e prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente.

5. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi di precauzione e prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente.

6. Violazione dell’art. 12, comma 8, della l. reg. n. 39/2005. Violazione della delib. GRT 10 marzo 2008. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi di precauzione e prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente.

7. Violazione dell’art. 3, co. 11, d.lgs. n. 22/2010. Violazione dell’art. 33 l. reg. n. 78/1998. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi di precauzione e prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente.

8. Violazione degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 7, l. reg. n. 40/2009. Violazione del d.lgs. n. 195/2005. Violazione dell’art. 71 d.p.r. 7 maggio 1991 n. 195. Violazione dell’art. 39 l. n. 613/1967. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Con atti di intervento ad adiuvandum , depositati il 19 luglio 2013 e il7 agosto 2013, si costituivano in giudizio a sostegno delle ragioni delle ricorrenti, la Comunità Dzogchen, e i sig.ri V A, M P, L G, S B, E S, A G, C G, M P, A C, C M, N N, M C R.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013, dopo il deposito gli ulteriori memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio è stata impugnata la deliberazione della Giunta regionale toscana n.810 del 10 settembre 2012, avente ad oggetto la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto proposto da Enel Green Power s.p.a. per la costruzione e l’esercizio della Centrale Geotermoelettrica Bagnore 4 nella concessione di coltivazione Bagnore, ricadente nei comuni di Santa Fiora ed Arcidosso (GR), oltre agli atti presupposti in epigrafe precisati.

2. Preliminarmente vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dalla Regione Toscana in quanto il ricorso non è stato notificato a tutte le amministrazioni partecipanti alle conferenze di servizi che hanno preceduto la deliberazione impugnata.

La tesi non può essere condivisa.

2.1 La Conferenza di servizi costituisce un modulo organizzativo volto all'acquisizione dell'avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, finalizzato all'accelerazione dei tempi procedurali, mediante un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti;
la Conferenza di servizi non altera le regole che presiedono alla competenza amministrativa e, quindi, l'avviso espresso in tale sede dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è dunque pur sempre imputabile a ciascuna di esse. E’ pur vero che ne discende, sul piano strettamente processuale, che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della Conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 marzo 2013, n. 1406;
Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1248).

Nel caso di specie, tuttavia, gli atti della conferenza di servizio sono contestati solo come atti presupposti del procedimento, mentre l’oggetto principale dell’impugnazione è costituito dalla deliberazione della Giunta regionale toscana n. 810 del 10 settembre 2012, rivestendo, perciò, gli atti e i pareri resi dalle altre Amministrazioni nel corso della conferenza di servizi, natura di atti endoprocedimentali, sprovvisti di autonoma lesività.

Invero, è solo nel caso in cui dette Amministrazioni abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente che sorge per quest’ultimo l’onere di impugnarlo e, quindi, di evocare in giudizio l’Amministrazione che lo abbia emesso (Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2013, n. 237)

3. La Regione Toscana avanza un’ulteriore eccezione di inammissibilità (condivisa dalla controinteressata) relativa all’intervento ad adiuvandum promosso dalla Comunità Dzogchen e dagli altri interessati in quanto essi farebbero valere un interesse generico alla salubrità dell’ambiente legittimato solo dal cd. criterio della vicinitas .

La tesi è priva di pregio.

Proprio la circostanza evidenziata dalla difesa della Regione è, infatti, il presupposto che legittima tale intervento.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, nel giudizio amministrativo è ammissibile l'intervento "ad adiuvandum" dal momento che esso è preordinato a far valere un interesse riflesso e non autonomo alla rimozione dei provvedimenti impugnati, tale da escludere una posizione che di per sé legittimerebbe il ricorso precludendo, di conseguenza, un autonomo ricorso ( ex multis , Cons. St. Sez. VI, 1.2.2013, n. 639).

4. Nel merito, il primo ed il secondo motivo sono focalizzati sulla mancata considerazione dell'asserito collegamento idraulico del bacino acquifero del Monte Amiata (falda freatica superficiale ad uso potabile) e la falda geotermica profonda che verrà utilizzata per la produzione di energia elettrica. Ad avviso dei ricorrenti l’estrazione di vapore per la produzione di energia elettrica potrebbe importare un depauperamento o addirittura l'inquinamento della falda freatica superficiale.

Le censure sono infondate.

4.1. Come rilevato dalle difese delle controparti l'assunto muove da ricerche ormai risalenti nel tempo e viene sorretta, a ben vedere, unicamente dal principio di precauzione.

In realtà la tesi della correlazione tra la falda acquifera e quella geotermica è stata ampiamente affrontata nel corso dell'istruttoria.

4.2. Già in data 10 ottobre 2008, l'Università degli Studi di Siena redigeva un proprio " Studio geostrutturale, idrogeologico e geochimico dell'area amiatina " il quale concludeva per l’inesistenza di una connessione idraulica tra la falda acquifera e quella geotermica. La diminuzione delle portate delle sorgenti (enfatizzata dai ricorrenti, secondo cui la falda si sarebbe abbassata di oltre 200 m) viene smentita da tale studio secondo cui essa " è in stretta correlazione con la naturale diminuzione degli apporti di ricarica meteorica per infiltrazione… altre interpretazioni pur potendo rientrare nel campo del possibile, allo stato attuale delle conoscenze sono da ritenersi altamente improbabili ".

Quanto alle possibili interferenze tra la falda acquifera idropotabile e i fluidi geotermici lo stesso studio ne esclude la possibilità trattandosi di due sistemi indipendenti, dovendo “ la presenza di arsenico in campioni di acqua di falda ritenersi legata alla storia metallogenetica di questa regione ”.

4.3. Nondimeno, non ritenendosi soddisfatto da tali conclusioni, l'Assessore regionale alla Tutela dell'ambiente e dell’energia richiedeva all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di esprimere un parere sulle predette affermazioni.

Con note del 10 giugno e 2 luglio 2009 l’INGV così si esprimeva: " i risultati dello studio condotto dall’Università di Siena mostrano chiaramente come le variazioni maggiori della portata della falda idrica siano correlati a variazioni meteorologiche " e, con riferimento le contaminazioni della falda acquifera, " non si evidenziano contaminazioni importanti della falda acquifera superficiale come descritto in dettaglio nel rapporto dell'Università di Siena ".

Un ulteriore contributo veniva richiesto dalla Regione al Dipartimento di Scienze della Terra della Università di Firenze la quale concludeva il suo studio affermando che " il sistema idrico sotterraneo superficiale non risulterebbe inquinato da quello geotermico profondo. I due sistemi, infatti, sono separati dalle Unità Liguri, le quali, essendo a bassa permeabilità, agiscono da barriere tra il sistema superficiale e quello profondo. Dunque, la connessione idraulica tra l'acquifero superficiale e quello profondo sembra essere trascurabile se non addirittura assente ".

Sulla base dei predetti studi e di altra documentazione volontariamente depositata dalla società proponente, i Settori regionali Tutela e gestione delle risorse idriche e l'Ufficio tecnico del Genio civile di Grosseto, con il contributo istruttorio del 2 agosto 2012, rilevavano che " dal rapporto trasmesso dall’ARPAT emerge una sostanziale stazionarietà del trend delle concentrazioni di A e B, dal 2002 ad oggi;
questo ad indicare che non sono evidenti situazioni di miscelamento in atto tra fluidi geotermici e risorsa idrica potabile
”.

Veniva, altresì, rilevato che " il modello mostra una notevole sensibilità dei livelli di falda e del regime delle portate sorgive alle fluttuazioni climatiche di variazione pluriennale ". Con ciò smentendo la tesi della possibile incidenza negativa del progetto sulla portata della falda freatica.

Sulla base di tali considerazioni si concludeva nel senso dell'esistenza di elementi sufficienti per esprimere parere positivo alla realizzazione dell'intervento, prescrivendo, comunque, prudenzialmente, " l'acquisizione di ulteriori informazioni e dati analitici che consentono di effettuare ulteriori verifiche sulle conclusioni degli studi in essere ".

4.4. Né vale, in questo caso, invocare, come fa parte ricorrente, il principio comunitario di precauzione (art. 191 par. 2, Trattato U.E.) che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano.

L’applicazione di tale principio va conciliata, infatti, con quello di proporzionalità dell’azione amministrativa, e non può spingersi fino al punto di escludere la possibilità di realizzare qualsivoglia insediamento produttivo quando gli studi e gli approfondimenti condotti consentono di escludere, nei limiti cui può giungere la conoscenza scientifica del momento, rischi per la salute delle persone e per l’ambiente (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 8 ottobre 2013, n. 1350).

Si è, infatti, condivisibilmente affermato che l'invocato principio di precauzione presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l'insediamento energetico;
diversamente, infatti, si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili (obiettivo peraltro auspicato anche in sede comunitaria) in base a generiche previsioni di rischio, generato dal cosiddetto effetto NIMBY (T.A.R. Abruzzo, Pescara, luglio 2012, n. 325).

5. Con il terzo motivo viene lamentato il fatto che la pronuncia positiva di VIA non abbia tenuto in considerazione il mancato deposito della valutazione di impatto sanitario – VIS - da parte dell'Enel e che si siano trascurati i contributi istruttori forniti da ARS – CNR.

La tesi non può essere condivisa.

5.1. In proposito è tranciante l'argomentazione delle controparti secondo cui la valutazione di impatto sanitario non è prevista nell’ambito del procedimento di approvazione dei progetti quale quelli di cui trattasi, non potendo a tale fine richiamarsi al generico riferimento contenuto dell'art. 2 della legge regionale n. 79/1998 il quale si limita a stabilire che "la procedura di VIA… individua, descrive e valuta… l'impatto ambientale dei progetti… con riguardo agli effetti sull'ambiente ed in particolare sugli esseri umani ", senza recare alcun nesso specifico ad una valutazione di tipo elusivamente sanitario che implica indagini epidemiologiche sulle mortalità e sulle cause di morbilità della popolazione, connesse ai possibili impatti di tutte le fonti di inquinamento presenti sul territorio.

Non esiste, in ogni caso, un procedimento che regoli normativamente i contenuti di tale valutazione che necessariamente deve utilizzare strumenti scientifici di indagine diversi.

D'altro canto non può sottacersi che lo studio sullo “ Stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree geotermiche della Toscana ", pubblicato nell'ottobre 2012 la ricerca del CNR (commissionata dall’ARS Toscana), giungeva ad affermare che " I risultati sono ancora in linea con l'ipotesi che le emissioni geotermiche abbiano un ruolo del tutto marginale o assente negli eccessi delle malattie, ma non consentono di ridurre l'attenzione, la sorveglianza e gli interventi, soprattutto nell'area geotermica amiatina” .

6. Con il quarto motivo si censura la mancata valutazione cumulativa degli effetti della centrale Bagnore 4 con gli effetti impattanti delle altre quattro centrali di geotermiche esistenti nell'area amiatina.

L’assunto va disatteso.

6.1. In primo luogo si osserva che l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la valutazione dell’impatto cumulativo della nuova centrale doveva avere ad oggetto anche gli impianti di Piancastagnaio e “ quelli delle cessate miniere di mercurio e delle altre passate attività ” appare di difficile riscontro per la sua genericità e per l’eccessiva ampiezza del criterio proposto.

L’istruttoria compiuta mostra come sia stata effettuata una valutazione cumulativa degli effetti della centrale Bagnore 4 con la vicina centrale Bagnore 3 e cioè dell’impianto la cui prossimità rendeva d’obbligo tale valutazione.

Tanto si evince dalle prescrizioni dettate a questo fine. Così ad esempio: la prescrizione n. 2 che impone la realizzazione di una rete di interconnessione dei vapordotti in grado di consentire la completa gestione del fluido geotermico tra le due centrali;
la prescrizione n. 5 che prevede l'installazione di una stazione meteo da collocare ad est delle due centrali;
le prescrizioni nn. 7 e 9, relative alle emissioni di acido solfidrico derivante dalla centrale Bagnore 3;
la prescrizione n. 10 che impone anche alla centrale Bagnore 3 la dotazione di impianti di “demister” (abbattitore o separatore di gocce o denebulizzatore) ad alto grado di efficienza;
la prescrizione n. 11 che prevede l'installazione, anche al servizio di Bagnore 3, di un sistema di abbattimento dell'ammoniaca.

In ogni caso gli studi predisposti sono stati eseguiti avendo presente gli effetti cumulativi della nuova centrale con quelle già esistenti (cfr. doc. n. 47 della controinteressata).

Neppure risulta documentalmente confermata la tesi dei ricorrenti secondo cui la centrale di Bagnore 3 non sarebbe stata oggetto del procedimento di VIA, giacché l'affermazione risulta verificata solo per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione per il quale, evidentemente, non risultava necessaria.

Risulta, invece, che la centrale di Bagnore 3 è stata oggetto del procedimento di VIA previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395, attuativo della legge 9 dicembre 1986, n. 896, legge che, « prevedeva, per la ricerca delle risorse geotermiche, una procedura ante litteram analoga a quella che sarebbe stata la valutazione di impatto ambientale » (TAR, Toscana, sez. II, 9 maggio 2012, n. 902).

7. Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la mancata descrizione e valutazione delle condizioni iniziali dell'ambiente interessato dal progetto sia sotto il profilo sanitario che sotto quello del bilancio idrico (cosiddetti punto 0 sanitario e idrico).

La doglianza è destituita di fondamento.

Si rileva che la Regione Toscana ha, comunque, fatto elaborare su tutto il territorio regionale e quindi, anche sugli ambiti territoriali interessati da emissioni geotermiche, indagini volte verificare eventuali ripercussioni negative dell'attività sulla salute dei cittadini (vedasi quanto riportato argomentando sul terzo motivo di ricorso) giungendo a conclusioni che escludono, allo stato attuale delle conoscenze, le ricadute temute da parte ricorrente.

8. Con il sesto motivo ci si duole della mancata valutazione dello studio di incidenza predisposto da Enel Greepower ai fini della localizzazione della nuova centrale all'interno del SIC (sito di interesse comunitario) Monte Labbro e Valle dell’Albegna, nonché nelle immediate vicinanze del SIC Alto corso del fiume Fiora e del SIC Cono vulcanico del Monte Amiata.

L’assunto va disatteso.

8.1. Risulta dagli atti (doc. n. 37 della Regione) che, con la nota del 22 febbraio 2010, il Settore regionale Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esprimeva il proprio parere sullo studio di incidenza predisposto da Enel Green Power, tenendo conto del parere espresso dalla Provincia di Grosseto, e ne riteneva la congruità con riferimento agli aspetti sopra evidenziati, prescrivendo, tuttavia, in forza del principio di precauzione, un piano di monitoraggio anche durante la fase di esercizio, con riferimento all’habitat e alle specie di flora e di fauna di interesse comunitario e regionale onde verificarne le eventuali incidenze dirette e indirette. Allo scopo veniva anche predisposto un piano di monitoraggio sui prelievi idrici dal fiume Fiora.

La prescrizione veniva fatta propria dalla Conferenza di servizi del 7 agosto 2012 e risulta ottemperata, come si evince dal parere reso in data 23 novembre 2012 dal Settore regionale Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

9. Infondato si palesa anche il settimo motivo con cui si censura la carenza dell'attività istruttoria che sarebbe dimostrata dall'elevato numero di prescrizioni imposte al soggetto proponente dopo la realizzazione dell'impianto.

9.1. Invero, l’art. 26, co.

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