TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-03-25, n. 202401966

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-03-25, n. 202401966
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401966
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 01966/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05240/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5240 del 2023, proposto da
R S D T, rappresentato e difeso dall'avvocato R S D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi con sentenza n. 729/2021 pub il 30/04/2021, nella causa iscritta al r.g. n. 4104/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente chiede che venga ordinato al Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe con cui il Ministero intimato è stato condannato “al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione”.

Rappresenta che ricorrono tutti i presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio ma non ha rappresentato cause ostative.

Il ricorso è fondato.

Sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 729 del 2021 si è formato il giudicato al quale l’Amministrazione non ha dato ottemperanza.

Va dunque ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito (ex M.I.U.R.) di compiere tutti gli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 729/2021, del Tribunale di Napoli, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente decisione;
la somma dovuta dovrà essere maggiorata delle ulteriori spese sopportate dai ricorrenti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza;
la somma dovuta dovrà essere quindi incrementata degli interessi legali nella misura indicata dall’articolo 1284, comma 1, c.c. a far tempo dalla data di definitività del decreto;
a far tempo dalla data di notifica del ricorso gli interessi legali saranno invece dovuti nella misura prevista degli articoli 2, 4 e 5 d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231 in forza di quanto stabilito dall’articolo 1284, comma 4, c.c. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794);

Per il caso di ulteriore inerzia va nominato quale Commissario “ad acta” il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento;
l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’Amministrazione intimata, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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