TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202300609
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Pubblicato il 24/07/2023
N. 00609/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2014, proposto da-OMISSIS- in persona del legale rappresentante
p.t.
, rappresentata e difesa dagli avv. F G, S T e M M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Latina, via Pio VI 36;
contro
Comune di Sezze (LT), in persona del legale rappresentante
p.t.
, rappresentato e difeso dall’avv. A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P I in Latina, via Montesanto 46;
nei confronti
-OMISSIS-a., in persona del legale rappresentante
p.t.
, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Zaza d’Aulisio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gaeta (LT), salita Casa Tosti 2;
Autorità dell’ambito territoriale ottimale n. 4 “Lazio meridionale Latina”, in persona del legale rappresentante
p.t.
, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-pubblicata sull’albo pretorio civico per quindici giorni a decorrere dal -OMISSIS-, con la quale, a seguito di atto stragiudiziale di intimazione e diffida con contestuale invito alla presentazione di deduzioni, è stata disposta la decadenza della ricorrente per gravi inadempimenti dalla convenzione rep. n.-OMISSIS- avente ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione dei servizi relativi al ciclo idrico nel territorio comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sezze e di -OMISSIS-a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 16 giugno 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- ha gestito in concessione trentennale il pubblico servizio relativo al ciclo idrico integrato nel Comune di Sezze sulla base della convenzione rep. n. -OMISSIS- e dell’atto aggiuntivo rep. n. -OMISSIS-. Detta convenzione, in particolare, disciplina: nella parte I il servizio di distribuzione dell’acqua potabile per usi domestici, industriali, artigianali e commerciali;nella parte II quello di raccolta, allontanamento e scarico delle acque superficiali e reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi;la parte III il servizio di depurazione delle acque reflue civili e produttive scaricate nella rete fognaria civica e convogliate ai depuratori;la parte IV, infine, contiene disposizioni di carattere generale.
Il Comune di Sezze, ritenendo la concessionaria gravemente inadempiente agli obblighi posti dalla suddetta convenzione, con delibera consiliare n. -OMISSIS-’ha per una prima volta dichiarata decaduta dalla concessione. Questa sezione staccata, quindi, con sentenza 23 novembre 2012 n. 880 ha respinto il ricorso allibrato al n.r.g. -OMISSIS- ed interposto da -OMISSIS- nei confronti di detta delibera ma il Consiglio di Stato, con sentenza 12 novembre 2013 n. 5421, l’ha annullata per l’assorbente vizio di incompetenza, ritenendo che tale tipologia di provvedimenti non rientri nelle competenze dell’organo consiliare ma in quelle demandate ai dirigenti dell’ente locale, ai sensi dell’art. 107, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Successivamente, il Corpo forestale dello Stato con verbale del -OMISSIS- ha accertato a carico dell’odierna ricorrente – in particolare, nel depuratore situato in località Casali – l’illecito scarico di acque reflue senza la prescritta autorizzazione prevista dall’art. 124, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, provvedendo ad applicare la sanzione prevista dalla legge. Inoltre, il Comune di Sezze ha rilevato che -OMISSIS- non ha corrisposto tra il novembre 2013 ed il marzo 2014 le retribuzioni del personale né ha soddisfatto i propri obblighi nei confronti dei fornitori e dei terzi comunque coinvolti nella gestione del servizio, inclusa -OMISSIS-a. in qualità di fornitore dell’acqua, costringendo così i soggetti interessati ad intraprendere azioni giudiziarie per ottenere quanto loro spettante. Questa situazione ha determinato una grave carenza idrica nel territorio comunale, cui l’ente locale ha fatto fronte con le ordinanze sindacali n. 78 del 30 giugno 2012 per il ripristino del flusso idrico, n. 66 del 9 giugno 2014 per l’istituzione del servizio di fornitura di acqua potabile mediante autobotti e n. -OMISSIS-, con la quale si ordinava ad -OMISSIS-a. di ripristinare il flusso e a -OMISSIS- di riconsegnare tutte le infrastrutture civiche in suo possesso, relative all’esercizio della concessione. Quest’ultima ordinanza è stata gravata dall’odierna ricorrente innanzi a questa sezione staccata con il ricorso iscritto al n.r.g. 454 del 2014.
Sulla base della sopra descritta situazione, ritenuta tale da potersi qualificare come inadempimento di eccezionale gravità di -OMISSIS- agli obblighi nascenti dalla citata convenzione del 18 dicembre 1993, come successivamente integrata, il Comune di Sezze con atto stragiudiziale di intimazione dell’-OMISSIS- ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza della concessione e/o di risoluzione di essa. Nel frattempo, in data 21 luglio 2014 tutte le strutture del servizio idrico integrato sono state riconsegnate all’Amministrazione, che vi ha immesso in possesso -OMISSIS-a. la quale, pertanto, dal successivo giorno 22 garantisce la gestione ordinaria dello stesso. Le controdeduzioni dell’odierna ricorrente rispetto ai fatti contestatile sono pervenute con nota allibrata al prot. n. -OMISSIS-.
Il Comune di Sezze, quindi, ha valutato come non accoglibili le giustificazioni così fornite dalla società concessionaria e con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-l’ha dichiarata decaduta dalla già citata convenzione del 18 dicembre 1993, rilevando l’eccezionale gravità dei seguenti inadempimenti imputabili a -OMISSIS-: a) mancata acquisizione delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione comunali; b) mancato ripristino delle pompe di sollevamento non funzionanti in via Bertonia; c) omessa documentazione dell’estinzione integrale dei debiti verso lavoratori e fornitori, primo tra i quali -OMISSIS-a.; d) omessa istituzione del servizio sostitutivo di autobotti di cui all’ordinanza sindacale del 9 giugno 2014; e) violazione della disciplina di settore in materia di qualità delle acque, essendo stata accertata la presenza in essa di batteri coliformi ed enterococchi, che l’hanno resa non potabile; f) mancato mantenimento in esercizio degli impianti di depurazione dei reflui; g) omessa effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti. Con il medesimo atto l’ente ha disposto l’escussione della polizza fideiussoria posta a garanzia della buona esecuzione del contratto.
In relazione a ciò, -OMISSIS- con il ricorso all’esame, notificato tra il 13 e il 17 novembre 2014 e depositato il successivo giorno 27, ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando cinque motivi di gravame e riservandosi la proposizione di un’autonoma azione risarcitoria all’esito del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha argomentato per il rigetto del gravame, ricostruendo la complessa vicenda dei rapporti con la ricorrente ed il nutrito contenzioso giudiziario che le vede opposte, rivendicando la correttezza delle valutazioni operate in termini di sussistenza, riconducibilità alla mano di -OMISSIS- e gravità degli inadempimenti posti alla base del provvedimento di decadenza qui impugnato.
Si è altresì costituita in giudizio -OMISSIS-a., gestore del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 4, che, nei limiti dell’interesse che ne caratterizza la posizione, non avendo essa adottato atti in questa sede gravati, ha concluso per il rigetto del ricorso, illustrando anch’essa i complessi rapporti in essere con -OMISSIS- e le iniziative di manutenzione ordinaria e straordinaria assunte all’indomani della presa in carico del servizio.
Nelle more del giudizio, questa sezione staccata con sentenza 5 giugno 2023 n. 375 ha annullato l’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, non ravvisando una situazione di pericolo concreto ed attuale, caratterizzata da straordinaria urgenza, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento e tale da giustificare la pretermissione delle garanzie partecipative.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 16 giugno 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
2.1 Non può essere favorevolmente delibata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per violazione del termine abbreviato prescritto dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm.
Infatti, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza citata dalla ricorrente, il rito speciale previsto dagli artt. 119 e 120 cod. proc. amm. per le controversie relative a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture “ si applica soltanto al contenzioso che riguarda appunto la procedura di affidamento del contratto, attinente alla fase di scelta del contraente, mentre non è applicabile al contenzioso riguardante la fase esecutiva ” (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2022 n. 10501). Nel presente giudizio, invece, è impugnato l’atto con il quale l’ente pubblico ha disposto la risoluzione per inadempimento della concessione dei servizi relativi al ciclo idrico nel territorio comunale e, quindi, viene in questione un atto rientrante nella fase esecutiva del contratto che, pertanto, si colloca nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con la conseguenza che afferendo “ la controversia alla fase dell’esecuzione e non a quella della scelta del contraente, il rito applicabile è quello ordinario ” (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2022 n. 10501).
2.2 Nel merito della situazione giuridica controversa, osserva il collegio che il ricorso all’esame rientra tra le materie devolute all’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo – in particolare, ai pubblici servizi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. – in cui, quindi, la cognizione è estesa, pure a fini risarcitori, alle questioni concernenti diritti soggettivi. Tale è precisamente il caso oggi all’esame, in cui l’Amministrazione concedente ha esercitato il diritto alla risoluzione per l’inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dalla concessione-contratto di servizio pubblico che le legava.
A tal riguardo, in linea generale, si sottolinea che nei rapporti tra privati il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte;spetta, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento ed il medesimo principio è applicabile anche nell’ipotesi d’inesatto o tardivo adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533;sez. II, 27 gennaio 2023 n. 2554;sez. II, 21 maggio 2019 n. 13685;sez. 3, 20 gennaio 2015 n. 826;sez. 1, 15 luglio 2011 n. 15659). Nella specie, tali pacifici principi sono comunque validi, con l’unica avvertenza per cui, vertendosi in materia di rapporti tra l’Amministrazione concedente e il privato concessionario di un pubblico servizio, la posizione di creditore spetta al Comune di Sezze, che ha allegato numerosi fatti ritenuti espressivi di grave inadempimento da parte di-OMISSIS- sulla quale, quindi, grava l’onere di provare di aver eseguito gli obblighi assunti nei confronti dell’Amministrazione.
2.3 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, quindi, non può trovare favorevole considerazione il primo ordine di censure, con il quale è stata lamentata violazione degli artt. 1453 e ss. cod. civ., della l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, perché – a dire della ricorrente – gli inadempimenti a lei imputati sarebbero stati, in realtà, prodotti da condotte dell’Amministrazione poste in essere in violazione degli obblighi derivanti dalla concessione e, in particolare, dal rifiuto di eseguire gli interventi straordinari di ristrutturazione della rete idrica, caratterizzata da un forte degrado e da consistenti perdite d’acqua e finanche di esaminare soltanto i progetti a tal fine predisposti dalla concessionaria.
Infatti, a termini dell’art. 1 della parte I della convenzione de qua , la società concessionaria si impegna ad “ assumere a proprio carico, per tutta la durata della concessione, l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà del concedente ” relativi alla distribuzione dell’acqua potabile;analoghi obblighi manutentivi sono previsti dall’art. 1 della parte II per la rete fognaria e dall’art. 4 della parte III per gli impianti di depurazione.
A fronte di tali precisi obblighi e, correlativamente, dell’inesistenza di un altrettanto chiaro obbligo per il Comune di esaminare e approvare i progetti presentati dalla concessionaria per il potenzialmente e l’ampliamento della rete (cfr. art. 6 della parte I della convenzione e art. 5 della parte II) e di assumersene i relativi oneri, si ritiene non sufficientemente comprovata la sussistenza di un contributo eziologico del Comune di Sezze alla produzione dei disservizi che, qualificati come gravi inadempimenti, sono stati posti a base del provvedimento di decadenza di -OMISSIS- dalla concessione. Contributo che, ove fosse stato dimostrato, avrebbe inciso sulla possibilità di ascrivere la situazione descritta in tale provvedimento alla responsabilità della società debitrice e, quindi, le avrebbe fornito la prova liberatoria dalla responsabilità contrattualmente assunta con l’Amministrazione per la regolare manutenzione delle reti e degli impianti ottenuti in concessione. Peraltro, non può non osservare il collegio che lo stato delle infrastrutture legate al ciclo idrico fosse ben noto a-OMISSIS- la quale ha comunque accettato di farsene carico, assumendo gli obblighi legati all’erogazione del pubblico servizio concesso ed acquisendo il relativo diritto di ritenere i proventi della gestione.
2.4 Non può trovare condivisione neppure il secondo mezzo di gravame, con cui è denunciato eccesso di potere per contraddittorietà, perché prima di notificare la comunicazione di avvio dell’-OMISSIS- il Comune aveva sottoscritto il 26 maggio 2014 un protocollo d’intenti finalizzato all’esame dello stato della rete ed all’individuazione degli interventi necessari per garantire l’erogazione del servizio.
Infatti, parte ricorrente si limita a ipotizzare una generica contraddittorietà tra tale atto e il successivo provvedimento decadenziale, senza tuttavia illustrare ulteriormente in che modo il protocollo in discorso avrebbe modificato gli obblighi derivanti dalla convenzione del 18 dicembre 1993 – sulla base della cui violazione è stato adottato l’atto oggi impugnato – e senza considerare che, comunque, tra il 26 maggio 2014 e l’-OMISSIS-, il Comune di Sezze si è trovato ad affrontare una crisi idrica adottando le ordinanze sindacali contingibili e urgenti del 9 e 10 giugno 2014.
2.5 Con il terzo motivo di impugnazione è stata fatta valere violazione degli artt. 18, lett. b), n. 3, 20 e 29- bis della parte I, 15, lett. c) della parte II, 10 della parte III della convenzione del 18 dicembre 1993, oltre ad eccesso di potere, perché le contestazioni mosse alla società ricorrente non sono state precedute dal parere della commissione di vigilanza sulla concessione e perché, a giudizio della ricorrente, nonostante le disfunzioni settoriali verificatesi, il servizio non è stato compromesso nella sua globalità.
L’art. 29 della parte I della convenzione attribuisce al Comune di Sezze “ ampia facoltà di procedere alla nomina di una commissione sovraintendente alla gestione, composta da tre tecnici di fiducia del concedente ”;si tratta, quindi, di un organo non comune tra concedente e concessionario ma esclusivamente ausiliario dell’Amministrazione. Il successivo art. 29- bis , inserito con l’atto aggiuntivo del 25 marzo 1996, prevede che laddove la commissione riscontri, in sede di effettuazione dei controlli periodici sull’attività della concessionaria, fatti o circostanze che, a suo insindacabile giudizio, possano compromettere la funzionalità o l’efficienza del servizio, ne riferisca senza ritardo al sindaco che, acquisita la notizia di cui sopra ed un parere “ obbligatorio e consultivo ” della commissione stessa, può attivare il giudizio arbitrale di cui all’art. 20.
Il parere della commissione, quindi, si inserisce nel quadro del procedimento di controllo svolto da detto organo collegiale che, tuttavia, non esaurisce le possibili fonti di conoscenza di eventuali inadempimenti del concessionario o di altri disservizi nella gestione;ne consegue che ove il concedente abbia acquisito aliunde notizie rilevanti ai fini dell’attivazione del diritto di risoluzione per inadempimento, non v’è motivo per coinvolgere la suddetta commissione.
Invece, in merito alla mancata compromissione del servizio nella sua globalità, dedotta da parte ricorrente a sostegno della propria posizione, rileva il collegio che tali valutazioni afferiscono al merito dall’importanza dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., per il quale il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
Sul punto, si osserva che in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, “ deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento della prestazione attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l’intensità ” ( ex multis : Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2022 n. 7187;sez. III, 22 ottobre 2014 n.22346). In relazione all’economia complessiva del rapporto, poi, la valutazione va effettuata rispetto alla intera prestazione promessa, quand’anche le parti ne abbiano pattuito il frazionamento in più tranches (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2022 n. 7187).
Tanto premesso, si osserva che le inadempienze agli obblighi convenzionali sanzionate dal Comune di Sezze con la risoluzione del rapporto sono stati indicate nelle seguenti condotte di -OMISSIS-: a) mancata acquisizione delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione comunali; b) mancato ripristino delle pompe di sollevamento non funzionanti in via Bertonia; c) omessa documentazione dell’estinzione integrale dei debiti verso lavoratori e fornitori, primo tra i quali -OMISSIS-a.; d) omessa istituzione del servizio sostitutivo di autobotti di cui all’ordinanza sindacale del 9 giugno 2014; e) violazione della disciplina di settore in materia di qualità delle acque, essendo stata accertata la presenza in essa di batteri coliformi ed enterococchi, che la hanno resa non potabile; f) mancato mantenimento in esercizio gli impianti di depurazione dei reflui; g) omessa effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti.
Ebbene, avuto riguardo all’economia complessiva del rapporto dedotto in convenzione e nonostante le parti abbiano frazionato la prestazione del concessionario in tre tranches – i.e. nel servizio di distribuzione dell’acqua potabile per usi domestici, industriali, artigianali e commerciali, nel servizio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque superficiali e reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi e nel servizio di depurazione delle acque reflue civili e produttive scaricate nella rete fognaria civica e convogliate ai depuratori – ritiene il collegio che l’inadempimento così dedotto possa essere considerato di non “ scarsa importanza ” ex art. 1455 cod. civ. ed anche come “ grave ”, ai fini dell’applicazione delle pertinenti clausole della convenzione del 18 dicembre 1993.
Infatti, non avendo parte ricorrente comprovato, come già illustrato, la presenza di una concausa determinante dell’Amministrazione civica nello stato di cattiva conservazione dell’infrastruttura, appare ragionevole ricondurre il degrado e le disfunzioni occorse alla carenza di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della stessa;carenza che, addirittura, ha comportato una violazione della disciplina in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, essendo incontestato l’avvenuto accertamento della presenza in esse di batteri coliformi ed enterococchi. Si tratta di una circostanza che del tutto genericamente e gratuitamente la società ricorrente addebita al fisiologico sviluppo del rapporto, senza fornire al riguardo particolari elementi a suffragio. In aggiunta a ciò, appare anche particolarmente grave per un gestore professionale del servizio idrico integrato il fatto di non aver acquisito le autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione comunali assunti in carico, con susseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152 cit., trattandosi di una violazione della specifica normativa di settore, al pari di quella sulla qualità delle acque, che quindi è direttamente espressiva del grado di diligenza ( rectius negligenza) nell’esecuzione degli obblighi assunti. Anche le vicende relative all’esposizione debitoria della società ricorrente nei confronti dei dipendenti e dei terzi concorrono legittimamente alla valutazione di gravità dell’inadempimento, dato che, pur trattandosi di un rapporto in essere tra soggetti terzi, nell’ottica della gestione del servizio idrico di Sezze essa appare aver contribuito in maniera determinante alla causazione della crisi idrica dell’estate 2014, stante lo stato di agitazione del personale e la diminuzione del flusso idrico da parte di -OMISSIS-a., creditrice di ingenti somme insolute per la fornitura dell’acqua. Già queste circostanze, nella loro oggettiva gravità, appaiono di per sé sufficienti a sorreggere la decisione dell’Amministrazione civica di dichiarare decaduta -OMISSIS- dalla convenzione di cui è causa.
2.6 Con il quarto motivo di impugnazione, -OMISSIS- ha lamentato eccesso di potere, violazione degli artt. 97 Cost., 1453 e ss. cod. civ., 18, lett. b), n. 3, della parte I, 15, lett. c) della parte II, 10 della parte III della convenzione del 18 dicembre 1993, in quanto, fermo restando che il servizio non è mai stato compromesso nella sua globalità, la ricorrente non ha potuto ottemperare a quanto richiestole con la nota dell’-OMISSIS- entro l’irrisorio termine di quindici giorni a tal fine fissato. Inoltre, deduce -OMISSIS- che: a) la mancanza di autorizzazione allo scarico risale al 2006, non è stata contestata con la comunicazione di avvio del procedimento, non può costituire motivo di risoluzione del contratto a distanza di otto anni; b) i problemi tecnici che il Comune di Sezze ritiene integrare gravi inadempimenti agli obblighi convenzionali (ad es. la rottura delle pompe sollevatrici) sono, in realtà, eventi del tutto fisiologici nel corso di una gestione complessa quale è quella del servizio di cui è causa; c) la prova della soddisfazione delle pretese dei dipendenti sarebbe fornita indirettamente dall’assenza di scioperi o agitazioni e, per quanto riguarda la posizione con -OMISSIS-a., non spetta al Comune intromettersi in rapporti giuridici tra terzi; d) l’ordine di istituzione del servizio di autobotti sostitutive non sarebbe stato rivolto alla ricorrente, dato che essa non è tra i destinatari dell’ordinanza sindacale del 9 giugno 2014; e) la presenza di batteri coliformi ed enterococchi deriverebbe non dalla scarsa manutenzione della rete ma dalla sua obsolescenza, cui l’Amministrazione resistente si è ostinata a non voler porre riparo; f) anche gli impianti di depurazione dovrebbero essere sostituiti da strutture nuove e adeguate dal punto di vista tecnologico e dimensionale; g) del tutto generica è la contestazione di non aver provveduto alla manutenzione degli impianti e della rete.
Il motivo non può essere accolto in quanto – in disparte il fatto che, effettivamente, l’ordine di istituzione del servizio di distribuzione dell’acqua a mezzo di autobotti, di cui all’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- non fosse rivolto a -OMISSIS- – sussiste un articolato quadro di gravi inadempimenti allegati a carico della concessionaria, per i quali non è stata fornita alcuna prova liberatoria, che è idoneo a supportare la decisione assunta dal Comune di Sezze. Infatti, in primo luogo, la circostanza della mancanza di autorizzazione allo scarico e dell’applicazione di sanzioni a carico della concessionaria, pur risalendo ad alcuni anni addietro, è comunque citata a pag. 8 dell’atto stragiudiziale di diffida dell’-OMISSIS-, sì che essa ben può concorrere alla valutazione di gravità dell’inadempimento allegato dal Comune di Sezze a sostegno della decisione di risolvere la convenzione. Inoltre, parte ricorrente non ha provato, ai sensi di quanto precisato nel § 2.2, cui si rinvia integralmente, che i problemi tecnici menzionati dal Comune di Sezze siano eventi del tutto fisiologici in un rapporto di durata qual è quello di cui è causa, con l’effetto che la loro causazione resta imputabile all’allegato inadempimento di -OMISSIS- agli obblighi manutentivi assunti contrattualmente;analogamente è a dirsi per la presenza nelle acque destinate al consumo umano di batteri coliformi ed enterococchi, restando non provato che il fatto non derivi dalla scarsa manutenzione della rete, come invece allegato dal Comune di Sezze. Sul punto, poi, la contestata carenza di manutenzione, ove contestualizzata con i circostanziati richiami operati nell’atto dell’-OMISSIS-, che concorre a definire il perimetro dell’inadempimento ascritto a-OMISSIS- non può ritenersi affatto generica. Quanto, poi, alla considerazione dell’esposizione debitoria della società concessionaria nei confronti dei terzi, se è vero che non spetta all’Amministrazione concedente intromettersi in rapporti giuridici altrui, è altrettanto vero che essa è stata un indubbio elemento causale della crisi idrica patita dalla comunità locale nell’estate 2014, sì che la circostanza de qua ben può essere valorizzata ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, valendo a dimostrare una situazione di disorganizzazione e/o negligenza della società nel disimpegno degli obblighi che caratterizzano la posizione del gestore di un pubblico servizio delicato per la vita e la salute delle persone, qual è quello inerente alle attività legate al ciclo dell’acqua.
2.7 Da ultimo, con il quinto ordine di censure è stata denunciata violazione degli artt. 123 e 145, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, oltre a eccesso di potere, dato che le penali di cui è stato chiesto il pagamento con l’atto impugnato sono oggetto di accertamento in altre sedi giudiziarie, sì che non può essere disposta l’escussione della polizza fideiussoria sulla base di illeciti non accertati.
Il motivo è infondato.
Infatti, l’impugnata determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, oltre a pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto, non ha di per sé applicato penali a carico della società ricorrente (donde l’irrilevanza del richiamo all’art. 145, d.P.R. n. 207 del 2010), ma ha disposto soltanto l’escussione della polizza fideiussoria sulla base dell’inadempimento parimenti accertato (cfr. il dispositivo di pag. 10 e 11 dell’atto). Sul punto, l’art. 123, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, nel testo all’epoca vigente, prevede che la “ cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse ”, ma in nessun modo subordina la possibilità di escutere la garanzia de qua al previo vittorioso esperimento delle azioni giudiziarie concernenti gli illeciti posti a base della risoluzione. Pertanto, legittimamente il Comune di Sezze ha disposto con un unico atto l’escussione della cauzione e la risoluzione del contratto, essendo la tutela delle ragioni della società destinataria affidate all’ordinaria dinamica delle azioni giudiziarie.
3. – Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, stante la complessità e la peculiarità del contenzioso trattato.