TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-03-04, n. 201900329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-03-04, n. 201900329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900329
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2019

N. 00329/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01433/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2013, proposto da
Energia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Sciume', con domicilio eletto in Bari, Via Andrea Da Bari, 35

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M T e dell’avvocato T T C, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31/33

per l'accertamento

della non debenza dell’importo di €. 56.500,00, dalla stessa versato in data 28.12.2010 in favore della Regione Puglia a titolo di oneri istruttori relativi al procedimento di autorizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenza di 55 MW, da realizzare nel territorio compreso tra i Comuni di Cerignola e Ortanova.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Energia s.r.l. ha adito questo Tribunale per ottenere l’accertamento della non debenza dell’importo di €. 56.500,00, dalla stessa versato in data 28.12.2010 in favore della Regione Puglia a titolo di oneri istruttori relativi al procedimento di autorizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenza di 55 MW, da realizzare nel territorio compreso tra i Comuni di Cerignola e Ortanova.

In particolare, la ricorrente ha premesso di aver presentato in data 3.5.2010 all’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia una domanda di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e, il giorno seguente, una domanda di autorizzazione unica alla Regione Puglia, corredando tale richiesta con il versamento degli oneri istruttori nella misura di €. 1.500,00, e ciò in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 23.1.2007, contenente una disciplina degli oneri istruttori “ senza distinzione di tipologia di impianto ” (cfr. pag. 3).

È, tuttavia, accaduto che l’Amministrazione regionale ha chiesto, in data 30.11.2010 un’integrazione del contributo per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 2259 del 26.10.2010.

La ricorrente ha effettivamente corrisposto tale contributo in data 28.12.2010 nella corrispondenza misura di €. 56.500,00, ma in data 23.5.2011 ne ha chiesto la restituzione sul presupposto che con sentenza del TAR Puglia – Lecce n. 657 del 13.4.2011 sarebbe stata annullata la deliberazione n. 2259/2010 (tale sentenza è stata appellata in Consiglio di Stato, che, con ordinanza n. 3298 del 27.7.2011 ha respinto la domanda di sospensione cautelare).

A fondamento del ricorso ha, quindi, richiamato i passaggi salienti di tale pronuncia, motivata sulla valorizzazione del principio di predeterminatezza di cui all’art. 4 della legge 62/2005 (“ gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche ”);
un principio che nella specie sarebbe stato violato per effetto dell’applicazione retroattiva di tariffe più onerose.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia (2.8.2017), la quale in data 16.1.2019 ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in considerazione della circostanza per cui gli oneri istruttori sono stati rimborsati con determina dirigenziale n. 121 dell’8.11.2013. L’Amministrazione ha, però, evidenziato che la ricorrente ha avanzato, nell’istanza di fissazione dell’udienza, l’infondata pretesa ad ottenere il pagamento degli interessi che ammonterebbero ad €. 3.673,27.

All’udienza pubblica del 20 febbraio 2019 il Collegio ha indicato, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del codice del processo amministrativo, l’inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interesse e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò premesso, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in ragione del rimborso, da parte della Regione Puglia, degli oneri istruttori versati dalla ricorrente in data 28.12.2010.

Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, tenuto conto che tale domanda è stata proposta nell’istanza di fissazione dell’udienza invece che con separato ricorso per motivi aggiunti (o, al limite, con memoria ritualmente notificata).

La funzione della predetta istanza, regolata dall’art. 71 del codice di rito, è estranea alla proposizione di una domanda di Giustizia, mirando unicamente a sollecitare il Presidente alla fissazione dell’udienza di discussione del ricorso rispetto all’ordine costituito dalla data di deposito del ricorso medesimo, e cioè all’ordine del ruolo generale.

All’opposto, in base alla piana disposizione di cui all’art. 43 del codice di rito “ i ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte ”.

In applicazione del principio di soccombenza virtuale e tenuto conto dell’andamento del giudizio si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.

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