TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-01-25, n. 202300105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-01-25, n. 202300105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300105
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00105/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01260/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;



per l'annullamento

– della “Cartella di pagamento n. -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente in data 20 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 31.410,83 per “prelievi latte” relativi alle annate 1996/97, 1997/98 e 1998/99, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;

- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16.11.2021, -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la cartella di pagamento, meglio descritta in epigrafe, emessa dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione (Ader) per il pagamento della somma di euro Euro 31.410,83 su ruolo Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura reso esecutivo il 23 giugno 2021, per “prelievi latte” e “interessi” per gli anni 1996, 1997 e 1998, oltre “Oneri di riscossione”.

La parte ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure: 1) nullità della notifica del provvedimento impugnato che risulterebbe notificato a mezzo Pec da un indirizzo che non figurerebbe in nessuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni; 2) la cartella impugnata sarebbe nulla atteso che i contestati debiti per prelievo latte, chiesti da Agea tramite l’Agenzia per le Entrate – Riscossione, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, in quanto frutto di operazioni di compensazione, peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale (in tal senso Consiglio di Stato n. 1311/2021), effettuate in violazione del diritto comunitario, sia in relazione alla quantificazione del prelievo imputato ai singoli produttori (che sarebbe in contrasto con i regolamenti comunitari in materia), sia per mancata effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti; inoltre, sarebbero violati anche gli art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009 in quanto i debiti in questione non sarebbero stati “accertati come dovuti”; 3) la cartella di pagamento impugnata sarebbe stata notificata oltre il termine di

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