TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-04-21, n. 202306955
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Testo completo
Pubblicato il 21/04/2023
N. 06955/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12299/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12299 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L B, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e M M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato M A in Roma, Piazza Gondar, 22;
contro
Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Luigi L, non costituito in giudizio;
Emanuele C, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’esito del giudizio di avanzamento per il 2018, di cui al provvedimento del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare prot. MD GMIL REG2019 0024363/184 del 10 gennaio 2018, in base al quale l’Ufficiale ha appreso di essere stato giudicato idoneo ma non iscritto nel quadro di avanzamento a scelta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui il verbale della Commissione superiore di avanzamento n. 1 in data 8 febbraio 2018;
quanto motivi aggiunti depositati il 6 luglio 2021:
- avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, alla luce della documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, il tenente colonnello dell’Arma dei carabinieri L B, appartenente al ruolo normale e in servizio permanente effettivo, ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore di colonnello per il 2018, nell’ambito del quale è stato bensì giudicato idoneo, ma con attribuzione del punto di merito 24,75, che ne ha determinato la collocazione al posto n. 157 della graduatoria di merito, non utile all’iscrizione nel quadro di avanzamento, riservata ai primi ventinove graduati.
2. Con un unico articolato motivo, il ricorrente ha allegato la violazione degli articoli 1032, 1058 e 1060 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la violazione dei criteri indicati nel Libro quarto, Titolo VII, Capo I del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nonché il vizio di eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento ed erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici, prospettando l’illegittimità del giudizio reso dalla Commissione superiore di avanzamento sotto il profilo dell’eccesso di potere sia in senso assoluto, sia in senso relativo.
Al fine di articolare le predette censure, la parte ha riportato nel ricorso il proprio curriculum , dal quale si evincono la carriera svolta, gli studi compiuti, i corsi frequentati, le onorificenze, le benemerenze e le ricompense ricevute e gli incarichi ricoperti.
Su questa base, ha sostenuto che la Commissione superiore di avanzamento avrebbe sottovalutato i precedenti di carriera del tenente colonnello B e avrebbe, invece, esaltato quelli dei colleghi controinteressati C e L, dei quali parimenti è stato riportato il curriculum , per quanto a conoscenza del ricorrente, sottolineando gli aspetti ritenuti di minor valore rispetto al percorso formativo e professionale del ricorrente.
3. In via istruttoria, la parte ha domandato l’acquisizione del verbale integrale della Commissione superiore di avanzamento e dei libretti personali del ricorrente e dei controinteressati.
4. Con ordinanza presidenziale n. 189 del 25 gennaio 2021, è stato disposto, a carico dell’Amministrazione, il deposito della documentazione indicata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio.
5. Il Ministero della difesa ha adempiuto all’incombente il 14 maggio 2021 con plurimi depositi.
6. Alla luce della documentazione prodotta dall’Amministrazione, il tenente colonnello B ha proposto motivi aggiunti, con atto presentato alla notifica il 23 giugno 2021 e depositato il successivo 6 luglio.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato preliminarmente di rinunciare alla comparazione con il collega C e ha quindi approfondito le censure di eccesso di potere in senso relativo già articolate nel ricorso introduttivo, focalizzandole sul raffronto con il collega L.
7. Con ordinanza presidenziale n. 4604 del 28 dicembre 2021, in accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente, la parte è stata autorizzata a provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mediante pubblici proclami, con la pubblicazione sul sito internet del Ministero della difesa della stessa ordinanza, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, nonché dell’elenco nominativo dei controinteressati.
8. Il 3 febbraio 2022 il ricorrente ha comprovato agli atti del giudizio l’avvenuta integrazione del contraddittorio, con le modalità indicate nella predetta ordinanza.
9. In vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito della causa, l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e ha depositato una memoria, nella quale ha controdedotto alle allegazioni di parte ricorrente e ha domandato il rigetto del gravame.
10. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Lo scrutinio delle censure proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti richiede la previa ricostruzione del quadro normativo e di principi nel quale si colloca la controversia.
1.1. Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è disciplinato agli articoli 1057-1060 cod. ord. mil., nonché agli articoli 700-711 reg. ord. mil.
Le suddette disposizioni stabiliscono che la valutazione della Commissione di avanzamento si appunta sui profili indicati all’articolo 1058, comma 5, cod. ord. mil. e specificati dalle corrispondenti norme regolamentari, ossia: a) qualità morali, di carattere e fisiche (articolo 704 reg. ord. mil.); b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti ai fini dell’avanzamento, al servizio presso reparti o in imbarco (articoli 705 e 706 reg. ord. mil.); c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti (articolo 707 reg. ord. mil.); d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione (articolo 708 reg. ord. mil.).
1.2. Quanto ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, ormai costituenti jus receptum , deve ricordarsi anzitutto che “ il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990, giacché il punteggio numerico condensa, veicola ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa: si vedano, sul punto, il disposto degli articoli 1030, comma 2 e 1057, commi 3 e 4, cod.ord.mil., nonché il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4506 del 2016 e n. 482 del 2017; C.g.a., n. 15 del 2012 e n. 326 del 2012) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2020, n. 393).
Con riguardo alla natura del giudizio espresso dalla Commissione di avanzamento, si è poi evidenziato che questo è caratterizzato da due aspetti: “ per un verso, la mancanza della comparazione fra gli scrutinandi, sostituita dalla valutazione in assoluto per ciascuno di essi, di modo che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli: non si tratta, infatti, di uno scrutinio per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado; per altro verso, la natura sintetica, frutto di una valutazione complessiva, del giudizio sull’idoneità all’avanzamento, giudizio nel quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, di modo che non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo ” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860).
Si è, inoltre, rimarcato che “ le valutazioni compiute dalla Commissioni Superiori di Avanzamento in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali sono caratterizzate da una amplissima discrezionalità, essendo per lo più riferite ad