TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-07-28, n. 202000500
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2020
N. 00500/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2018, proposto da
-OMISSIS- S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Fiorentini, Federico Gualandi, Francesca Minotti, Lorenzo Valgimigli, Fabiana Seghini, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Gualandi in Belogna, via Altabella n. 3;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, Area 1^ Ordine e Sicurezza Pubblica - Ufficio Antimafia, Unione dei Comuni della Romagna Faentina non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Ravenna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
Camera di Commercio di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Maria Cantagalli, Cristina Perelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Maria Cantagalli in Bologna, via Caprarie n. 7;
per l'annullamento
- della comunicazione interdittiva antimafia ai sensi dell'articolo 88, comma 3 del D. Lgs. 159/2011; del provvedimento della comunicazione antimafia emessa nei confronti della -OMISSIS- del 11 dicembre 2017; della comunicazione del 18/12/2017, emesso dall'AAMS – ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, di avvio del procedimento di decadenza all'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 533, L. 266/2005, modificato dall'art. 1, comma 82, L. 220/2010; della comunicazione del 29/12/2017 emessa dall' Unione dei Comuni della Romagna Faentina, di avvio del procedimento di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni, nonché divieto di prosecuzione delle attività esistenti agli atti del Suap, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990; della Determina n. 4 del Segretario Generale del 8/01/2018, emessa dalla Camera di Commercio di Ravenna, per cessazione/divieto di prosecuzione dell'attività di commercio ingrosso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Ravenna e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Emilia Romagna e di Camera di Commercio di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020 il dott. Marco Morgantini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84 del d. l. n° 18 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente -OMISSIS- s.r.l. – società avente sede in comune di Faenza che esercita l’attività di installazione di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e gestione di sale giochi – impugna il provvedimento in data 11 dicembre 2017, con il quale U.T.G. – Prefettura di Ravenna ha adottato comunicazione interdittiva antimafia ex art. 88, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 2011.
La ricorrente ha inoltre impugnato gli atti e provvedimenti – tutti consequenziali all’adozione dell’interdittiva antimafia, emessi da altre amministrazioni, con i quali: a) AAMS Ufficio dei Monopoli per l’Emilia – Romagna, ha avviato in data 18 dicembre 2017 il procedimento di decadenza dall'iscrizione nell’elenco operatori apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui alla L. n. 220 del 2010;
b) l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina ha comunicato in data 29 dicembre 2017 l’avvio del procedimento relativo al divieto di prosecuzione dell’attività da essa esercitata;
c) la Camera di Commercio di Ravenna ha adottato la determina in data 8 gennaio 2018, con la quale si vieta alla società di proseguire l’attività di commercio all’ingrosso.
Con ordinanza collegiale n. 43 del 7 marzo 2018 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente, considerando che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi di legittimità rassegnati in ricorso, specie in riferimento alla oggettiva consistenza degli elementi in base ai quali esso è motivato.
L’amministrazione dell’Interno e la Camera di Commercio di Ravenna si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
2. Con memoria depositata in data la ricorrente ha, tra l’altro, formulato richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. o, in alternativa, di rinvio dell’udienza pubblica di decisione della causa nel merito, motivando tale istanza con l’avvenuto accoglimento della domanda, dalla stessa presentata, di essere ammessa a procedura di “controllo giudiziario” di cui all’art. 34 bis, comma 7 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e s.m. e i. per un periodo avente termine in data 8 febbraio 2021. L’istanza presentata della ricorrente a questo T.A.R. è espressamente diretta ad evitare che “…un’eventuale pronuncia del Giudice amministrativo di conferma della legittimità dell’interdittiva, produca inevitabilmente “…la cessazione di tale procedura, vanificandola, e impedendo quindi alle imprese di proseguire la propria attività – rigorosamente a determinate condizioni e sotto il controllo del Tribunale della prevenzione – con danni irreparabili.”
Il Tribunale ritiene preliminarmente di doversi pronunciare sulla suddetta istanza della società ricorrente. Innanzitutto il Collegio ritiene che, riguardo alla fattispecie in esame, non sussistano i presupposti per procedere alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., su tale punto condividendo le sentenze di questo Tribunale n° 213, 216 e 218 del 17 marzo 2020 il cui contenuto è ribadito dal collegio con riferimento alla presente fattispecie.
Infatti tra giudizio impugnatorio dinanzi al giudice amministrativo avente ad oggetto provvedimento interdittivo antimafia e procedimento con il quale un’impresa assoggettata a tale misura interdittiva è ammessa – a sua richiesta – a controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 7 del D. Lgs. n. 159 del 2011, non paiono sussistere i “…rigidi presupposti di pregiudizialità logica e giuridica richiesti per l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. (v. per tutte Cass. N. 20469/2018 e Cons. St. n. 1478/13)…”.
Inoltre il Collegio osserva che i due procedimenti giudiziari in questione operano su piani tra loro del tutto diversi sia sotto il