TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-05-18, n. 201011932

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-05-18, n. 201011932
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201011932
Data del deposito : 18 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09494/2009 REG.RIC.

N. 11932/2010 REG.SEN.

N. 09494/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9494 del 2009, proposto da:
Soc Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti M L e M S, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Banca D'Italia, rappresentata e difesa dagli avv. O C, N D G, Maria Patrizia De Troia, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Banca D'Italia in Roma, via Nazionale, 91;

nei confronti di

Soc Sopaf Spa, B I, E O, A T, Gesmundo Vittorio Donato, Luca Bocci, Paolo Antonio Cucurachi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento n. 0136094/09 del 18 agosto 2009 con il quale la Banca d'Italia ha disposto la revoca delle autorizzazioni alla partecipazione nel capitale di Delta Spa nonchè la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, per l'alienazione delle partecipazioni per le quali è stata revocata l'autorizzazione;

-della delibera collegiale del Direttorio della Banca d'Italia di ratifica della predetta determinazione, di cui al verbale del 1 settembre 2009, n. 32;

-di ogni altro atto comunque annesso, connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso il provvedimento n. 417039 del 23 aprile 2009, con il quale la Banca d'Italia ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento concluso con il suddetto provvedimento nonchè il verbale finale dell'ispezione disposta dalla Banca d'Italia e svolta dal 2 settembre 2008 al 4 febbraio 2009 ai sensi del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia sul gruppo DELTA, consegnato agli esponenti della capogruppo il 27 aprile 2009.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca D'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2010 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I.Con il proposto ricorso è stata prioritariamente impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, del 18.8.2009, con cui l’intimata Banca d’Italia ha disposto, ai sensi dell’art.19, comma 5, del D.lgvo n.285/1993, la revoca nei confronti dell’attuale istante e degli altri soggetti ivi indicati dell’autorizzazione a detenere partecipazioni azionarie nel capitale di Delta spa, ed è stato assegnato il termine di 3 mesi per procedere all’alienazione delle partecipazioni de quibus, nonchè la delibera del Direttorio della B.I. n. 587/2009 dell’1.9.2009, di ratifica del provvedimento di cui sopra, assunto dal Vice Direttore della B.I. e gli atti di avvio procedimentale ed ispettivi presupposti.

II.In punto di fatto deve essere evidenziato che:

1) la spa Delta, società capogruppo di un conglomerato di società operanti nel settore finanziario, nel settembre 2004 è stata autorizzata ad acquistare il Credito Agricolo spa ( poi denominata Deltabanca spa e successivamente SediciBanca spa);

2) in forza del suddetto acquisto e dell’entrata in vigore del D.L. n.297/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2007, è stata autorizzata, con provvedimento dell’agosto 2007 e con decorrenza 1° gennaio 2007, l’iscrizione del gruppo Delta nell’albo dei gruppi bancari ex art.64 TUB;

3) alla data di adozione del provvedimento di cui al punto 2) gli azionisti di Delta spa erano:

a) la SIE spa – controllata totalmente dalla Cassa di Risparmio di San Marino - con il 21% del capitale;

b) Onda spa, controllata da E Spa e da SIE spa, con una partecipazione del 34%;

c) Sopaf spa, per il tramite della controllata Aral spa – con il 24%;

d) il Banco Popolare di Verona e Novara con il 20%;

e)il Dott. Mario F, Presidente di Delta e Amministratore Delegato della CRSM, con una quota dell’1%

4) tale composizione della compagine azionaria era stata valutata dalla Banca d’Italia in linea con le prescrizioni di vigilanza, atteso che la Cassa di Risparmio di San Marino non sembrava svolgere un ruolo dominante nell’ambito della compagine stessa, ruolo che peraltro, assume l’Amministrazione di vigilanza, le sarebbe stato precluso sia per l’inadeguatezza della regolamentazione di vigilanza bancaria esistente nella Repubblica di San Marino, sia per l’assenza di accordi tra le Autorità di Vigilanza italiana e sammarinese;

5) successivamente, a seguito della fuoriuscita dalla compagine azionaria della Banca Popolare di Verona e Novara e dell’aumento di capitale che la spa Delta aveva dovuto attuare in conseguenza dell’iscrizione nell’albo dei gruppi bancari per adeguarlo alle prescrizioni in materia, la suddetta compagine è stata modificata – come evidenziato dalle risultanze degli accertamenti ispettivi cui il gruppo Delta era stato sottoposto nel periodo settembre 2008-febbraio 2009 – e risultava così costituita:

a) SIE spa con una quota del 29,99% del capitale;

b) Onda spa con una quota del 49,99%;

c) Sopaf spa con una quota del 15,95;

d) il dottor F con una partecipazione pari al 4,07%;

6) alla luce delle risultanze dei citati accertamenti ispettivi la Banca d’Italia ha ritenuto che la CRSM avesse assunto un ruolo dominante nel gruppo Delta spa, atteso che:

a) E spa – maggior azionista con una quota del 73,53% del capitale di Onda spa, mentre la residua quota pari al 26,47% faceva capo alla SIE spa – non poteva in alcun modo essere considerata un soggetto autonomo dalla Cassa, tenuto conto dei rapporti esistenti tra E e Onda con l’azienda di credito, come si evinceva chiaramente dagli ingenti finanziamenti erogati da quest’ultima ad Onda spa al fine di sottoscrivere la quota di sua competenza dell’aumento di capitale della spa Delta, i quali erano stati garantiti da E spa;

b) era individuabile una palese sovrapposizione nella composizione degli organi direttivi della Cassa sanmarinese e di quelli di Onda spa e delle società del gruppo Delta;

c) sussistevano intensi rapporti finanziari di ingente importo tra la CRSM e le società del gruppo de quo.

Sulla base di tali presupposti, sopra solo sommariamente riassunti, il resistente Istituto di vigilanza ha attivato il procedimento finalizzato all’eventuale adozione di una determinazione di revoca dell’autorizzazione a detenere le partecipazioni azionarie nel capitale di Delta, nel corso del quale i potenziali destinatari della revoca hanno presentato le proprie argomentazioni per contrastare la fondatezza dei presupposti, emersi dagli accertamenti ispettivi, che avrebbero giustificato l’adozione di un provvedimento di ritiro.

Non avendo la B.I. ritenuto le argomentazioni addotte in grado di confutare la fondatezza delle risultanze ispettive circa il ruolo dominante assunto dalla cassa sanmarinese ed il conseguente controllo di fatto esercitato da quest’ultima sul gruppo Delta, è stata adottata la determinazione di revoca in data 18.8.2009.

III. Avverso le sopra citate determinazioni, insorge l’istante con il ricorso in epigrafe (in relazione al quale le Amministrazioni intimate controdeducono ex adverso), sostenendo, anzitutto, nelle premesse della parte in diritto, che nella fattispecie non sussisteva l’asserito ruolo dominante e di controllo della Cassa, in quanto la nozione di controllo ha come elemento essenziale l’esercizio di un potere di direzione e di coordinamento esclusivo o solitario nei confronti della società controllata.

A sostegno di tale interpretazione ha richiamato il comma 2, punti 3 lett.b) e 4) dell’art. 23 del TUB, nonché l’art. 2497 sexies del codice civile in base al quale la sussistenza di una posizione di controllo richiede che sia esercitata un’attività di direzione e di coordinamento.

La dedotta doglianza non è suscettibile di favorevole esame.

Al riguardo, in linea con quanto evidenziato dall’intimato istituto, deve essere sottolineato che:

a) l’equiparazione tra controllo ed attività di coordinamento e di direzione dedotta sulla base del richiamo dell’art.2497 sexies c.c., non esclude a priori che ci possa essere anche una forma di controllo in assenza delle suddette attività, atteso che la suddetta norma riguarda unicamente l’applicabilità della disciplina prevista dalle altre norme del capo che contiene la norma stessa;

b) la ratio dell’art. 23 del TUB è radicalmente diversa, in quanto persegue la finalità di individuare colui che detiene il controllo di una società, e, pertanto, fa riferimento anche ad altre ipotesi in cui il controllo è desunto anche indipendentemente dall’esercizio di un’attività di coordinamento e di direzione (cfr., in termini, TAR Lazio, III, n. 1215 del 30.1.2010).

In ogni caso, nella specie, gli indici sintomatici del controllo da parte della CRSM menzionati nel provvedimento impugnato sono tanti e di tale significatività da implicare un ruolo sostanzialmente preponderante nella gestione del gruppo, di modo che i due soci esercitanti, ad avviso della ricorrente, il preteso “controllo congiunto”, sono comunque risultati non in equilibrio tra di loro, essendo uno dei due (E spa) dominato dall’altro (CRSM).

L’assunto prospettato è quindi da disattendere.

IV.Con quattro articolati motivi la ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
violazione e falsa applicazione degli arti. 19 ss., 51 ss. del testo unico bancario;
violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione;
eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare difetto di motivazione e di istruttoria, illogicita', contraddittorieta' , travisamento, disparita' di trattamento, sviamento di potere;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione.

Contesta, in sostanza, la ricorrente, le valutazioni che hanno condotto la Banca d’Italia a ravvisare nella fattispecie l’esercizio di un controllo della Cassa di risparmio di San Marino sul gruppo Delta.

Al riguardo la Sezione, conformemente a quanto già rilevato nella recente già citata sentenza (TAR Lazio, Roma, III, n. 1215 del 2010) di reiezione di ricorso proposto da altro soggetto destinatario del provvedimento della Banca d’Italia di revoca delle autorizzazioni alle partecipazioni al capitale di Delta spa, preliminarmente rileva che la sussistenza del controllo suddetto è stato inferito dai seguenti principali elementi:

A) la società E e di conseguenza la controllata spa Onda in virtù dei rilevanti rapporti finanziari intrattenuti con la Cassa non potevano essere in alcun modo considerate come soggetti indipendenti da quest’ultima;

B)esponenti di vertice della Cassa nonché membri del Consiglio di amministrazione ricoprivano posizioni apicali di responsabilità ovvero risultavano essere componenti dell’organo amministrativo di Onda spa e di società del gruppo Delta;

C)intensità dei rapporti finanziari esistenti tra la CRSM e il menzionato gruppo finanziario desunta dal forte indebitamento del gruppo de quo nei confronti della Cassa, dal determinante sostegno finanziario di quest’ultima, anche attraverso forme indirette di finanziamento, da relazioni commerciali tra società del gruppo Delta e CRSM “caratterizzate da opacità e scarsa separatezza”.

V.La ricorrente contesta la fondatezza delle argomentazioni della P.A. assumendo, in estrema sintesi, che nella fattispecie non sussisterebbe l’asserito ruolo dominante e di controllo della Cassa sul gruppo Delta , poiché il potere di gestione e coordinamento spetterebbe, anche in virtù di uno specifico patto parasociale, ad E ed ai managers che la controllano, potendosi al più parlare di controllo congiunto E/SIE/CRSM;
che il sostegno finanziario da parte di CRSM a Delta si muove in una logica di finanziamento e non di controllo, non senza considerare che una parte consistente delle agevolazioni finanziarie concesse dalla CRSM farebbe riferimento all’aumento di capitale sociale, per l’iscrizione tra i Gruppi Bancari;
che la P.A. non avrebbe considerato che l’esposizione massima di Delta nei confronti di CRSM e l’incremento dei finanziamenti da parte di CRSM sono stati da ultimo determinati dalla crisi finanziaria e dal fallimento del progetto industriale volto ad attribuire al Banco Popolare un ruolo simmetrico rispetto a quello di CRSM nel sostegno del progetto industriale di Delta;
che sarebbe poi erroneo il riferimento ai finanziamenti della Cassa ad E in quanto sarebbe Onda e non E, la quale avrebbe soltanto prestato garanzia e peraltro con mandato vendere e non con pegno, ad essere indebitata nei confronti della Cassa;
che in proposito vi sarebbe anche difformità tra avvio procedimentale e determinazione definitiva;
che gli altri argomenti sarebbero anch’essi erronei (modalità di restituzione dei finanziamenti concessi ad E attraverso meccanismi di provvista agli azionisti di E stessa di somme a tal fine necessarie), oppure sarebbero inconsistenti (amministratori Onda –due su tre- espressione, genericamente, della comunità sanmarinese) o frutto di travisamento (il sostegno finanziario sarebbe stato contenuto nei limiti pianificati dal Piano industriale, sarebbe stato effettuato a condizioni di mercato, non sarebbero state previste clausole di rafforzamento del socio CRSM a fronte di crediti non soddisfatti, vi sarebbe stato ricorso anche ad altri intermediari bancari, l’inserimento, da parte di CRSM, del Gruppo nel proprio perimetro di affari sarebbe fisiologico e doveroso), e comunque confusi e privi di fondamento (in ordine alla sussistenza di relazioni commerciali caratterizzate, a dire della B.I., da opacità e scarsa chiarezza, ma che la ricorrente invece assume essersi trattato di operazioni regolari, non esistendo affidamenti richiesti a CRSM ed erogati da SediciBanca, i cui finanziamenti d’altra parte sarebbero stati in percentuale ridotta rispetto all’attività di erogazione di finanziamento nell’ambito del gruppo Delta, ed essendo infine erronea la rilevata questione dell’asserito utilizzo del conto corrente intrattenuto dalla Cassa presso SediciBanca).

VI. In merito a quanto sopra, deve essere osservato che nella gravata determinazione della Banca d’Italia è chiaramente illustrata, senza manifeste incongruenze o evidenti illogicità, la dinamica degli eventi che ha dato luogo alla modifica dell’assetto azionario di Delta spa successivamente all’iscrizione del gruppo nell’albo dei gruppi bancari, al termine della quale la CRSM ha assunto il ruolo di controllore di fatto del gruppo Delta, come ben evidenziato nelle risultanze ispettive.

La sussistenza di detto controllo è dimostrata da una serie di concomitanti indici sintomatici, che assumono significatività e validità nel loro insieme.

I singoli rilievi dedotti dall’istante, i quali prescindono per lo più da tale visione d’insieme, non sono comunque condivisibili.

Il fatto, anzitutto, che la Banca d’Italia fosse stata in precedenza posta a conoscenza “di ogni elemento informativo”, (a parte la genericità dell’assunto) non impediva certamente alla Banca stessa, in sede ispettiva, prima, e poi in sede di proposta e di decisione di revoca delle autorizzazioni, di desumere non illogicamente da dati formali apparenti, elementi sostanziali sottostanti univocamente significativi, attraverso la considerazione congiunta di plurimi indici sintomatici, del controllo della CRSM sul gruppo Delta.

Infatti, ciò che l’Amministrazione ha accertato, all’esito dell’ispezione di vigilanza, è proprio la non corrispondenza tra l’assetto partecipativo formale del gruppo e quello effettivo, per cui la Cassa è risultata di fatto detenere il controllo sull’intero gruppo, ex art. 23 TUB.

Inconferenti ai fini pretesi sono poi il rilievo secondo cui il sostegno finanziario della Cassa ad Onda era finalizzato al mantenimento della stabilità del gruppo e l’ulteriore notazione per cui le agevolazioni si erano rese necessarie per l’aumento di capitale Delta.

Nei contestati provvedimenti è stato ben evidenziato che il sostegno finanziario assicurato dalla Cassa ai soci di Delta spa, per le modalità con cui è stato effettuato, per la rilevanza dell’importo dello stesso e per i pregressi rapporti esistenti tra la menzionata Cassa e le suddette società (in particolare Onda ed E), non poteva in alcun modo essere considerata una mera e tipica operazione finanziaria, bensì veniva a costituire un tassello fondamentale nell’ambito del progetto teso a far acquistare alla Cassa una pozione dominante (cfr. TAR Lazio, III, n. 1215/2010).

La tesi ricorsuale circa la fisiologicità del finanziamento CRSM e dei rapporti di questa con le altre società del Gruppo Delta non appare insomma in alcun modo convincente.

In proposito, d’altra parte, come già rilevato nella ripetuta sentenza n. 1215/2010, deve essere evidenziato che:

a) il rilevante aumento del capitale di Delta spa, pari a circa 230 mln di euro, si era reso necessario ed improcrastinabile al fine di allineare il capitale della suddetta società alle prescrizioni di vigilanza in forza dell’avvenuta iscrizione nell’albo dei gruppi bancari;

b) tale ingente intervento finanziario non poteva in alcun modo essere autonomamente sostenuto da Onda spa per la parte di sua competenza né la controllante E spa, il cui capitale era suddiviso tra una ventina di persone fisiche, era in grado di sottoscrivere un aumento di capitale di Onda al fine di dotare quest’ultima delle risorse necessarie;

c) in simile e pacifico contesto fattuale, quindi, è palese che con il finanziamento da parte della CRSM è stato raggiunto il duplice obiettivo di dotare Onda delle necessarie risorse e di mantenerne formalmente inalterati gli assetti proprietari, elemento quest’ultimo che era necessario in considerazione del fatto che la CRSM non avrebbe mai potuto sottoscrivere direttamente una quota di aumento di capitale di Onda tale da consentirle di diventare socio di maggioranza, tenuto conto che non le sarebbe stata mai rilasciata la prescritta autorizzazione dall’autorità di vigilanza in quanto appartenente ad un paese che non garantiva la vigilanza sugli intermediari finanziari secondo gli standards europei.

Ne consegue, altresì, che i finanziamenti CRSM concessi direttamente ad Onda spa, sono stati indubbiamente concessi anche nell’interesse di E (la quale d’altra parte si è posta quale garante dei finanziamenti) che controlla Onda stessa, tanto che solo in virtù di detti finanziamenti E ha potuto mantenere formalmente il possesso delle partecipazioni maggioritarie in Onda.

In proposito E lamenta anche difformità tra avviso procedimentale e determinazione finale.

Gli argomenti non convincono il Collegio.

Come condivisibilmente rilevato dalla P.A. nelle proprie difese, nella comunicazione di avvio del procedimento si afferma, a proposito del sostegno finanziario fornito da CRSM, che “a Onda la Cassa ha fornito in via esclusiva” i mezzi finanziari necessari per sottoscrivere l'aumento di capitale di Delta realizzato nel 2007 e per acquisire quote della partecipazione ceduta dal Banco Popolare;
mezzi finanziari assicurati mediante SIE, partecipante con il 26,47 % nonché con il supporto creditizio prestato all'altro socio, E s.p.a., titolare in Onda di un'interessenza del 73,53%. E' quindi di tutta evidenza che si parla di sostegno della CRSM a Onda s.p.a. (e di cui peraltro beneficia indirettamente, in quanto controllante, E s.p.a.).

La ricorrente nelle proprie argomentazioni nega che CRSM abbia finanziato la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Delta da parte di E, precisando che "il finanziamento è avvenuto solo a favore di Onda”. Ma è evidente come l'Autorità di vigilanza non potesse ragionevolmente affermare che E s.p.a. aveva sottoscritto l'aumento di capitale della holding del gruppo, considerato che il partecipante diretto al capitale di Delta s.p.a., come tale chiamato a sottoscrivere l'aumento di capitale, è Onda s.p.a. (mentre E s.p.a. non ha alcuna partecipazione diretta in essa).

E' dunque pienamente coerente, e per nulla in contrasto con l'atto di avvio procedimentale, che nel provvedimento finale di revoca si affermi che i finanziamenti concessi da CRSM direttamente a Onda sono stati erogati anche nell 'interesse di E la quale, infatti, si è posta quale garante del finanziamento .concesso da CRSM a Onda e da quest 'ultima utilizzato per sottoscrivere la quota di propria competenza dell 'aumento di capitale di Delta Spa perfezionato alla fine del 2007.

Il provvedimento finale, nel confermare che i finanziamenti vennero concessi dalla Cassa direttamente a Onda s.p.a., dimostra anzi di avere tenuto nel debito conto le controdeduzioni degli interessati in merito a tale profilo, sia pure ritenendole non idonee a smentire la significatività del fatto rilevato. In definitiva, a prescindere dalla natura della garanzia (mandato a vendere e non pegno) ciò che rileva non è la natura diretta o indiretta dei finanziamenti, quanto la circostanza che detti finanziamenti hanno consentito a Onda di sottoscrivere la quota di competenza dell’aumento di capitale di Delta, e che i finanziamenti concessi dalla Cassa ad Onda siano comunque andati a beneficio anche di E, consentendole di mantenere la partecipazione del 73,53% in Onda.

Il mandato a vendere, poi, essendo oltretutto ignoto allo stato l’eventuale acquirente futuro, non ha il rilievo preteso dall’istante (d’altra parte, è chiaro che la garanzia non poteva certamente essere prestata con modalità, quali ad esempio il pegno, incompatibili con il ruolo di azionista di minoranza formalmente rivestito da CRSM), risultando invece intanto evidente che il finanziamento CRSM mostra la sua posizione di soggetto finanziariamente “forte” del Gruppo e quindi la significatività della circostanza nel ragionamento di B.I..

VII.Circa le anomale modalità di remunerazione dei managers, e le finalità cui esse almeno in parte sono rivolte, i ricorrenti sostengono che non si tratta di circostanza avente la significatività asserita dall’Amministrazione, perché il meccanismo avrebbe anzi un’evidente ragione industriale , ricevendo E, per l’attività svolta, un compenso da distribuire ai propri dipendenti o ai soci sotto forma di utile.

Al riguardo, rileva il Collegio come nel rapporto ispettivo sia chiarito, anche con il supporto di dati contabili di bilancio, che le retrocessioni che Delta corrisponde a E per l’attività dei managers, “superano ampiamente gli effettivi emolumenti erogati” e che il differenziale è fonte di finanziamento utilizzata da E anche per far fronte ai suoi debiti. Le circostanze addotte dalla ricorrente non sono quindi idonee ad elidere i rilievi ispettivi. Oltretutto, per ciò che riguarda il punto specifico, è significativo quanto rilevato, al riguardo, da B. I. in sede di revoca delle autorizzazioni a detenere partecipazioni in Delta spa (e anche in riferimento a controdeduzioni sul punto rese dai soggetti destinatari della menzionata misura), e cioè che il differenziale suddetto “ha costituito un mezzo per dotare la stessa E di risorse volte a sostenere gli impegni derivanti dalla partecipazione in Onda, tenuto conto anche degli oneri derivanti dal rilevante indebitamento;
tra l’altro risulta che, nell’anno 2005, E ha concesso a Onda un finanziamento infruttifero per un importo di E 5,4 mln con durata sino al 2008”.

Le specifiche censure di cui trattasi, del resto, sono già stati disattese anche dalla sentenza, sopra citata, di questo Tribunale, n. 1215/2010, che al riguardo ha rilevato, tra l’altro, che “l’affermazione” per cui “il suddetto meccanismo non avrebbe nulla di anomalo ma appare conforme allo svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale, se astrattamente appare condivisibile, tuttavia, non tiene in alcun modo conto dei concreti rapporti che si sono venuti ad instaurare tra le società controllanti direttamente o indirettamente il gruppo Delta, per cui ben può essere ravvisabile in tale sistema di remunerazione anche la finalità cui ha fatto riferimento la contestata determinazione”.

La doglianza esposta va quindi rigettata.

VIII.Quanto alla presenza tra gli amministratori di Onda di esponenti della comunità sanmarinese (due su tre) e all’ampia sovrapposizione tra gli organi della capogruppo Delta spa e quelli della CRSM, la ricorrente contesta la genericità dell’assunto e richiama le previsioni formali del patto parasociale tra i soci di Onda (in base al quale l’esercizio del potere di controllo e dell’attività di gestione della società è di competenza dell’organo amministrativo composto in maggioranza da membri nominati dal socio di maggioranza ).

Peraltro, come risulta dagli accertamenti ispettivi, le sovrapposizioni di cariche, specie di organi di vertice, tra società del gruppo Delta e CRSM è risultata ampia, non ha riguardato solo Onda ma anche altre società, tra cui la capogruppo, del gruppo suddetto. I relativi nominativi sono specificati in dettaglio negli accertamenti ispettivi, che fanno anche riferimento alla presenza, tra gli organi del gruppo, di componenti della direzione e dell’esecutivo di CRSM e di soggetti che in passato hanno ricoperto incarichi presso la Cassa e relativa Fondazione.

La ricorrente tende a minimizzare tali circostanze, ma non sembra illogico che esse siano invece ritenute indicative di una interscambiabilità di ruoli nell’ambito di CRSM, di Onda spa, di Delta spa e delle società facenti capo al gruppo, e quindi rivelatrici, specialmente se riguardate unitamente agli altri indizi (e tra di essi anche a quello della presenza, due su tre, di esponenti espressione della comunità sanmarinese tra gli amministratori Onda), di un controllo sul gruppo stesso da parte di CRSM.

IX. La ricorrente poi, in ordine all’elemento del finanziamento, riguardato dall’Amministrazione come altro indice del controllo CRSM sul gruppo Delta, fa riferimento a condizioni di mercato praticate, a mancanza di rischi economico finanziari, per la Cassa, in caso di inadempimento, a mancanza altresì di clausole che permettessero un rafforzamento del socio CRSM a fronte di crediti non soddisfatti, al peso specifico del contributo finanziario della CRSM (25% del fabbisogno finanziario del Gruppo).

Peraltro, la Banca di Italia ha dettagliatamente rilevato, nel procedimento di cui trattasi di revoca delle autorizzazioni a detenere partecipazioni: che il sostegno assicurato dalla Cassa sanmarinese, considerato anche il supporto indiretto mediante garanzie e lettere di patronage, si è attestato intorno al 35% del complessivo indebitamento bancario, superiore al 25,5% indicato dalle parti interessate;
che tale percentuale si accresce ulteriormente tenendo conto delle cessioni di crediti effettuate dalle società del gruppo Delta a CRSM;
che l’entità del finanziamento è risultata estremamente significativa anche per la stessa CRSM, la cui complessiva esposizione, diretta e indiretta, verso il gruppo Delta, in base ai dati di bilancio al 31.12.2007, si è attestata intorno al 40% dell’attivo di bilancio della Cassa;
che l’incidenza dei finanziamenti è aumentata successivamente;
che il supporto creditizio è avvenuto in varie forme, tali da assicurare un 'assistenza completa alle esigenze finanziarie del gruppo Delta (canale preferenziale per il ricorso ai crediti interbancari, rilascio di garanzie e lettere di patronage, erogazione di finanziamenti destinati, acquisto di crediti, concessione di dilazioni di pagamento, sottoscrizione di obbligazioni, di prestiti subordinati e asset backed securities originate dalle società del gruppo);
che, soprattutto, le modalità con cui tale supporto è stato concesso, sono indicative, come sottolineato dalle constatazioni ispettive, di un coinvolgimento giustificabile solo in un ambito di integrazione operativa tipico di un unico gruppo bancario. “Esemplificativo, al riguardo”, ha in particolare osservato B.I. “è il riferimento operato dalla relazione ispettiva alle dilazioni concesse da CRSM alle società del gruppo Delta per il versamento degli incassi da queste ricevuti nello svolgimento dell'attività di servicer dei crediti ceduti alla stessa CRSM;
tali dilazioni sono state consentite per tempi via via più prolungati (sino a oltre 5 mesi) e per importi crescenti, che hanno raggiunto da ultimo, secondo quanto contenuto nella relazione fatta tenere dagli incaricati della gestione provvisoria, disposta da questo Istituto, l'importo di e 95 mln".

Anche alla luce di quanto sopra, appare dunque davvero arduo condividere l’assunto della ricorrente circa la logica riconducibile a rapporti di finanziamento secondo regole di mercato e non di controllo tra CRSM e gruppo Delta, sembrando al Collegio piuttosto evidente il contrario.

X.Ulteriore elemento indiziario del ripetuto controllo è costituito, nella ricostruzione dell’Amministrazione, dalla “sussistenza di relazioni commerciali tra società del gruppo Delta e CRSM caratterizzate da opacità e scarsa separatezza”, concernenti: affidamenti richiesti a CRSM ed erogati da SediciBanca con istruttoria e valutazioni peritali curate esclusivamente dalla CRSM;
l’utilizzo del conto corrente intrattenuto dalla CRSM presso SediciBanca, che ha presentato uno scoperto di 135 milioni di euro tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 “in assenza di autorizzazione da parte degli organi della banca”.

Anche per dette relazioni commerciali la ricorrente, contestando i rilievi della P.A., assume la regolarità delle operazioni stesse.

Al riguardo, peraltro, le osservazioni di Banca Italia (formulate in sede procedimentale per la revoca delle autorizzazioni), riferite anche ad elementi di fatto incontrovertibili emersi nel corso delle indagini ispettive, sono categoriche e convincenti, avendo l’Istituto di vigilanza rilevato quanto segue nel provvedimento di revoca delle autorizzazioni: “le giustificazioni addotte dalle parti interessate mostrano l’esistenza di rapporti tra CRSM e le società del gruppo Delta –in particolare SediciBanca- improntate a canoni di estrema correntezza e non consueti in campo bancario laddove non riguardino aziende facenti parte del medesimo gruppo. Infatti, e pur tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti interessate, resta confermato che: -con riguardo all'operazione riferita alla

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