TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-09-22, n. 201601108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-09-22, n. 201601108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601108
Data del deposito : 22 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2016

N. 01108/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00165/2016 REG.RIC.

N. 00968/2014 REG.RIC.

N. 01052/2014 REG.RIC.

N. 01458/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2016, proposto da:
N.P Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L A, C.F. LFRLCU75C42L212H, G R, C.F. RBNGLM58P02A089G, e A S, C.F. SRRNGL39P05G273D, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, alla via Cognetti, 25;

contro

U.T.G. - Prefettura di Foggia e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, 97;

sul ricorso numero di registro generale 968 del 2014, proposto da:
Np Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani C.F. STCRST41E16D862W, Sergio De Giorgi C.F. DGRSRG71M08L419U, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;

contro

U.T.G. - Prefettura di Foggia, U.T.G. - Prefettura di Bari e Questura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, 97;

sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2014, proposto da:
Np Service s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., e M V, rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani C.F. STCRST41E16D862W, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;

contro

U.T.G. - Prefettura di Foggia e Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, 97;

sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2014, proposto da:
Np Service s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., e M V, rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani C.F. STCRST41E16D862W, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;

contro

Prefetto di Foggia, Questura di Foggia e U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 165 del 2016:

previa sospensione

- della nota n. 0001120 del 18.01.2016 con cui la Prefettura di Foggia ha disposto la sospensione per la durata pari ad un mese delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vigilanza e trasporto valori rilasciate in favore della società odierna ricorrente ex art. 134 del TULPS;

quanto al ricorso n. 968 del 2014:

del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 1654/AREA I del 25 febbraio 2010, notificato il 5 marzo 2010, con il quale il Prefetto della Provincia di Foggia, imponeva all'Amministratore delegato dell'Istituto di Vigilanza N.P. Service S.r.l. di "ricostituire... la cauzione fino all'importo originariamente fissato, specificando che, in mancanza si provvederà alla revoca della licenza";

quanto al ricorso n. 1052 del 2014:

- del decreto prot. n. 21675 del 15.7.2014, con il quale è stata sospesa, per la durata di mesi due, l'autorizzazione, ad espletare l'attività di vigilanza, ex art. 134 TULPS, rilasciata al sig. M V, a decorrere dallo spirare del periodo di sospensione disposto con provvedimento n. 8146/2014 /Area I bis del 17/3/2014;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, tra cui in particolare le note datate 17.3.2014 e 11.6.2014 della Questura di Foggia - Divisione PASI, richiamate nel gravato decreto prefettizio;

quanto al ricorso n. 1458 del 2014:

previa sospensiva anche a mezzo di decreto ex art. 56 CPA;

- del decreto prot. n. 33435 del 6.11.2014, notificato il successivo 8.11.2014, con il quale il Prefetto della Provincia di Foggia ha revocato le autorizzazioni di polizia relative all’esercizio dell’attività di trasporto e scorta valori a mezzo di Guardie Giurate Particolari nonché dell’attività di vigilanza generica;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui in particolare la conseguente cessazione delle funzioni delle guardie particolari giurate dipendenti della NP Service s.r.l., nonché il Regolamento del Questore di Foggia n. 12 del 16.3.2000 successivamente integrato e modificato nei limiti dell’interesse fatto valere;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia, del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Bari e della Questura di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. L A , avv. Sergio De Giorgi, anche su delega dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani, e avv. dello Stato Guido Operamolla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’Istituto di vigilanza “NP Service s.r.l.”, odierno ricorrente, svolge il servizio di trasporto e scorta valori per conto di privati ed enti nonché attività di vigilanza nell’ambito territoriale della provincia di Foggia, giusta decreti prefettizi autorizzativi n. 1720 del 15.10.2003 e n. 24067 del 29.12.2011, rilasciati al sig. Marco V nella qualità di consigliere delegato della società.

Nell’ultimo biennio le licenze in questione sono state oggetto di provvedimenti sanzionatori a fronte della contestazione di reiterate infrazioni, all’origine del contenzioso che oggi ci occupa.

Più precisamente: a) il ricorso n. 968/14 ha ad oggetto il provvedimento prefettizio n. 1654/Area I del 25.2.2010, con il quale è stata disposta a carico dell’Istituto ricorrente la devoluzione della cauzione prestata ai sensi dell’art. 137 TULPS, in occasione del furto di 5 milioni di euro subito dall’Istituto stesso, per irregolarità consistente nel mancato adeguato presidio di caveau di sua proprietà;
b) il ricorso n. 1052/2014 ha ad oggetto il decreto prefettizio n. 21675 del 15.7.2014, di sospensione dell’autorizzazione ad espletare attività di vigilanza ex art. 134 TULPS per abuso dell’autorizzazione stessa, avendone riscontrato la titolarità in capo al sig. V, non munito di adeguati poteri di rappresentanza, con decorrenza a partire dallo spirare del periodo di sospensione disposto con precedente provvedimento n. 8146/2014/Area I;
quest’ultimo oggetto di autonoma vicenda giurisdizionale, come sarà meglio chiarito nel prosieguo;
c) il ricorso n. 1458/2014 ha ad oggetto la revoca di entrambe le autorizzazioni disposta con decreto prefettizio n. 33435 del 6.11.2014, fondata sulle reiterate infrazioni di cui si è detto;
d) il ricorso n. 165/2016, infine, ha ad oggetto la nota n. 1120 del 18.1.2016, recante un’ulteriore sospensione di tutte le autorizzazioni rilasciate al sig. V per inosservanza di ordine impartito dal Prefetto di Foggia di non interrompere il servizio di scorta valori fino al 21 settembre 2015, nonostante la pronunzia definitiva del Consiglio di Stato, di cui ci si accinge a dire.

Ed invero, come accennato sub b), a monte della complessa vicenda oggi all’attenzione di questo Collegio, si colloca la sospensione della licenza di trasporto e scorta valori della durata di due mesi (di cui al decreto prot. 8146/2014/Area I- bis del 17.3.2014), impugnata con ricorso n. 642/2014, respinto con sentenza breve n. 858/2014, confermata in appello (cfr. decisione della terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3804/2015);
provvedimento di sospensione assunto –come detto- tra i presupposti della gravata revoca di entrambe le licenze di polizia.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate a mezzo dell’Avvocatura erariale, formulando eccezioni preliminari e, in ogni caso, chiedendo il rigetto dei gravami poiché infondati.

Nelle more dello svolgimento dei giudizi, è stata concessa tutela cautelare nei ricorsi nn. 1052/2014 e 165/2016 con ordinanze di questa Sezione –rispettivamente- nn. 589/2015 e 133/2016. È stata invece negata nei ricorsi nn. 968/2014 e 1458/2014, giusta ordinanze nn. 496/2014 della Sezione unica e 747/2014 di questa Sezione;
quest’ultima, tuttavia, oggetto di riforma in appello sebbene sul presupposto del periculum in mora e nell’ottica di una sollecita definizione della controversia nel merito (cfr. ordinanza n. 381/2015 della terza Sezione del Consiglio di Stato).

All’udienza del 10 maggio 2016, i ricorsi in epigrafe meglio specificati sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1.- Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei gravami ex art. 70 c.p.a., in considerazione dell’obiettiva connessione soggettiva ed oggettiva degli stessi. L’esame va poi condotto secondo l’ordine cronologico, in quanto coincidente con l’ordine logico.

Ed invero, come anticipato in fatto, la revoca di entrambe le licenze, oggetto del ricorso n. 1458/2014, fonda su comportamenti sanzionati con tre precedenti provvedimenti: di cui uno impugnato con ricorso già respinto da questa Sezione con sentenza breve n. n. 858/2014, confermata in appello;
i due restanti oggetto dei gravami n. 968 e 1502 del 2014, che vengono qui in considerazione.

2.1.- Prendendo le mosse dal ricorso n. 968/2014, proposto avverso l’incameramento della cauzione, le censure ivi articolate non appaiono condivisibili.

2.1.1.- Il gravame invero, in disparte i rilievi formulati nel primo motivo sub 1.1 (violazione ed erronea applicazione di legge) di cui si dirà tra breve, è essenzialmente incentrato sull’asserito difetto di motivazione delle determinazioni assunte dal Prefetto (cfr. motivi sub 1.2, 2 e 3).

Emerge tuttavia, dal tenore del provvedimento gravato, che l’incameramento è stato disposto sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Questura di Foggia in ordine alla violazione da parte dell’Istituto ricorrente –peraltro incontestata in punto di fatto- delle prescrizioni inerenti alle modalità di custodia anche temporanea di valori, contenute in apposito regolamento di servizio del Questore (n. 12 Cat. Mass. M. 2/2000 versato in atti), che avrebbero imposto la presenza di 4 guardie giurate a fronte della somma da custodire (fascia di valore più alta tra quella previste: da € 2.500.000,00 a € 5.000.000,00);
accertamenti svolti a seguito del furto di € 5.000.000,00 subito dall’Istituto ricorrente nella notte del 1° maggio 2009.

Che il caveau fosse privo della vigilanza prescritta dalle richiamate disposizioni regolamentari –si ribadisce- non è contestato in punto di fatto neanche dall’Istituto ricorrente. Il ricorso, invero, fonda sull’assunto che l’Istituto stesso non fosse tenuto ad osservare l’obbligo della presenza di guardie all’interno del caveau –testualmente- “ non essendo un istituto di vigilanz a” (cfr. sub 1.2, 2° cpv.);
e che la causa del furto non sarebbe stata “.. la mancata presenza di g.p.g. all’interno del caveau, la cui presenza non è mai stata né sarà mai indispensabile, bensì il comportamento dei responsabili di altro istituto di vigilanza, al quale la NP ha avuto ordine di rivolgersi” (cfr. sub 2).

L’assunto non è condivisibile. Innanzitutto due puntualizzazioni: a) la violazione delle prescrizioni del Questore, a prescindere dall’epilogo concreto cui l’inosservanza delle stesse abbia condotto (nella fattispecie l’effettivo furto dei valori oggetti di custodia), rileva nell’ottica della discrezionale valutazione dell’affidabilità del soggetto titolare di autorizzazione di polizia, rimessa all’autorità competente;
b) la violazione di disposizioni dettate a presidio della sicurezza pubblica nello svolgimento di attività soggette ad autorizzazioni di polizia costituisce idoneo presupposto motivazionale per l’esercizio del potere sanzionatorio.

Di qui due conseguenze rilevanti nella fattispecie in esame: per un verso, l’infondatezza delle censure di difetto di motivazione articolate sub

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