TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-04-22, n. 202407946
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 07946/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07101/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7101 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F V, M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Guardia di Finanza – Comando Regionale Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.5.2021 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto la promozione al grado di maggiore, con decorrenza del 1° gennaio 2021, nei confronti dei Capitani ivi elencati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS- il 28/10/2021:
Annullamento del “verbale delle operazioni compiute” del 13.4.2021e relativi allegati redatto dalla Commissione ordinaria di avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza acquisito in sede di accesso agli atti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 0-OMISSIS- del 13 maggio 2021 (con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto la promozione al grado di maggiore, con decorrenza del 1° gennaio 2021, nei confronti di alcuni parigrado) e il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 15 maggio 2021, con il quale la Guardia di Finanza – Comando Regionale Lazio ha notificato al ricorrente l’esito del giudizio di avanzamento al grado di maggiore e la scheda di valutazione redatta dalla Commissione ordinaria di avanzamento.
2. A fondamento del gravame ha articolato due motivi come di seguito rubricati:
- “ VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ”;
- “ VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INCOERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. OMESSA E TRAVISATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA ”.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile.
4. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione e ciò esime il Collegio dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.
6. Prima di pervenire alla disamina del ricorso, il Collegio ritiene utile ribadire alcuni principi che costituiscono ius receptum nella giurisprudenza amministrativa in materia di giudizi di avanzamento degli Ufficiali delle Forze Armate ( ex multis , Cons. St., Sez. II, n. 118 del 7 gennaio 2022; Cons. St., Sez. II, n. 1382 del 15 febbraio 2021; TAR Lazio, Sez. I-bis, n. 11406 del 5 novembre 2021).
In particolare, è stato ripetutamente affermato che
- le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento, connotate da ampia discrezionalità tecnica, hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare; di conseguenza, anche la valutazione giudiziale non può essere atomistica e parcellizzata, ma deve essere globale e complessiva; pertanto il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è assai limitato, non potendo quest’ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile;
- la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell’acquisizione di fatti determinati