TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-01-31, n. 201100059
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N. 00059/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2010, proposto da:
P D F, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero della Giustizia;
per
l’ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. 22 dicembre 2009, n.1450, relativa a riconoscimento di infermità da cause di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato:
- che in adempimento dell'ordinanza istruttoria 11.10.2010 n. 133, il Ministero della Giustizia ha depositato copia del provvedimento di diniego 2.11.2010, adottato sulla scorta del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 24.9.2010;
- che in assenza di rituale impugnazione avverso i sopra indicati provvedimenti, va preso atto dell'intervenuta ottemperanza perlomeno sotto il profilo formale;
- che la parte ricorrente ha dichiarato che non intende coltivare l'odierno giudizio attraverso la proposizione di formali motivi aggiunti, ma che provvederà con autonoma impugnazione;
- che l’odierno ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
La particolarità dell’odierna vicenda processuale rappresenta giusta causa per la compensazione delle spese di lite, trattandosi di epilogo della controversia prettamente formale.