TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-01-22, n. 201500142
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Testo completo
N. 00142/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01048/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2014, proposto da:
Pianeta Srl, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;
contro
Comune di Acri, rappresentato e difeso dall'avv. O M, con domicilio eletto presso O M in Cosenza, corso Luigi Fera, 23;
per l'annullamento
dell'ordinanza n 5761/14 emessa dal comune di Acri, avente ad oggetto demolizione opere edili e ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2015 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione del 31.3.2014, con cui il comune di Acri ha imposto il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad opere edili realizzate in località Calvario, per effetto di un permesso di costruire successivamente annullato.
L’amministrazione si è costituita per difendersi.
Con ordinanza 4.9.2014 n. 436, il collegio ha ritenuto sussistere i presupposti e le condizioni di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la data del merito.
All’udienza del 16.1.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Le opere edili di cui viene ordinata la demolizione sono state realizzate in forza di un permesso di costruire poi andato annullato.
Senonché, con sentenza n. 997 del 2013, questo Tribunale ha rigettato il ricorso avverso l’atto di annullamento e, in grado di appello, con ordinanza n. 2774 del 2014, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione cautelare della predetta decisione, avanzata dall’odierna ricorrente. In relazione a quest’ultimo giudizio, non risulta fissata l’udienza di merito.
Il provvedimento impugnato ha quindi natura strettamente vincolata e necessitata, costituendo, in definitiva, conformazione, da parte dell’autorità amministrativa, ad una pronuncia giurisdizionale esecutiva. Difatti, ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.a., le sentenze di primo grado sono esecutive, mentre l’appello al Consiglio di Stato non produce alcun effetto sospensivo, salvo che sia accolta la specifica istanza di cui all’art. 98.
L’atto in esame non differisce, insomma, da un atto meramente confermativo, che si configura quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione e dunque senza riaprire i termini per l’impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2013 n. 1655).
Donde, la sua sostanziale inoppugnabilità, risolvendosi l’ipotesi contraria in una surrettizia ed inammissibile messa in discussione dei precedenti dicta;potendo, tutt’al più, il ricorrente far valere la sopravvenienza dell’atto demolitorio ai differenti fini di chiedere, nella sede propria, la modifica del provvedimento cautelare negativo emesso sulla sentenza di prime cure, nelle more della definizione del merito del giudizio, con ogni conseguenza sull’efficacia del provvedimento qui impugnato.
La natura formale della decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.