TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-01, n. 202303488

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-01, n. 202303488
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303488
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 03488/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13878/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13878 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D V L, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, G C, R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

G M;
A S;

per l'annullamento

della determinazione n. 227973 del 5.8.2022, con cui il Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza, in esecuzione della sentenza n. 1876 del 15 febbraio 2022 emessa dalla Sezione IV del TAR Lazio - Roma, ha nuovamente disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di n. 304 allievi finanzieri, attingendo alle graduatorie del concorso per il reclutamento di base indetto con determinazione n. 99607 del 2 aprile 2012, per ritenuta carenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti a detta determinazioni: atti impugnati con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti depositati il 31.1.2023.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. D V L ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione n. 227973 del 5.8.2022, con cui il Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza, in esecuzione della sentenza n. 1876 del 15 febbraio 2022 emessa dalla Sezione IV del TAR Lazio - Roma, ha nuovamente disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di n. 304 allievi finanzieri, attingendo alle graduatorie del concorso per il reclutamento di base indetto con determinazione n. 99607 del 2 aprile 2012, per ritenuta carenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti a detta determinazioni.

In sintesi è accaduto: che con la determinazione n. 373818 del 14.12.2018 il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha escluso il ricorrente dal concorso per il reclutamento di 304 allievi finanzieri, poiché ritenuto carente del “ possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ”, stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso, che richiama l’art. 6, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 199/1995;
che tale provvedimento è stato impugnato e con sentenza n. 1876 del 15 febbraio 2022 la Sezione ha parzialmente accolto il ricorso, rilevando un’insufficiente istruttoria circa le condotte oggetto dei due procedimenti penali ritenuti idonei a giustificare l’adozione del provvedimento di esclusione e statuendo, pertanto, che “ l’Amministrazione dovrà, quale effetto del provvedimento impugnato, procedere al riesame della posizione del ricorrente alla luce dei seguenti criteri: la nuova istruttoria dovrà essere tesa ad accertare i fatti oggetto della denuncia penale: a tal fine non potranno essere ritenuti accertati i fatti descritti dal sig. D, dovendosi acquisire anche la “versione dei fatti” del ricorrente e dei testimoni presenti agli eventi contestati;
il nuovo provvedimento dovrà dar conto dell’esito dell’istruttoria svolta, e prendere specifica posizione sugli esiti e sulla conclusione del procedimento penale, quantomeno ai fini della ricostruzione dei fatti contestati, ferma ogni autonoma valutazione degli stessi da parte dell’Amministrazione;
un eventuale nuovo giudizio sfavorevole nei confronti del L non potrà prescindere da una puntuale descrizione della condotta ad esso contestata, differenziando la sua posizione da quella degli altri soggetti coinvolti nel procedimento penale
”;
che, tuttavia, l’Amministrazione, “ con valutazioni sostanzialmente identiche a quelle già stigmatizzate dal TAR – e reiterando un giudizio immotivato di disvalore sul ricorrente – ha nuovamente sostenuto la carenza, in capo al medesimo dei requisiti morali e di condotta ” (cfr. pag. 5).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) eccesso di potere e carenza di motivazione, oltre che elusione della sentenza n. 1876/2022.

Ad avviso del ricorrente “ il provvedimento impugnato può essere considerato, allo stesso tempo, violativo ed elusivo del giudicato, giacché, per un verso, ha riproposto «gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale» e, per altro verso, ha provveduto soltanto «formalmente a dare esecuzione» alle disposizioni del TAR, con l’«obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale», per giungere «surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo», ossia la ingiusta privazione al signor L dell’arruolamento in GdF ” (cfr. pag. 21);
ha escluso “ che le condotte in questione possano considerarsi incompatibili con i requisiti morali che la legge richiede per l’assunzione nella Guardia di Finanza ” (cfr. pag. 22);
ha, quindi, ripercorso le vicende oggetto dei due procedimenti penali, sottolineando che sebbene “ il ricorrente sia stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito del procedimento penale n. 3437/18 RGNR, la Procura, dopo l’attività investigativa, ne ha immediatamente chiesto l’archiviazione. (…) Nella richiesta, in particolare, l’A.G. procedente ha evidenziato come «non vi fossero elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio”;
e che, “con riferimento alla denunciata ipotesi di danneggiamento, infine, il PM ha sottolineato l’intervenuta abrogazione del corrispondente reato di cui all’art. 635 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7/2016, senza neanche approfondire, purtroppo, che, in entrambi i casi, il danneggiamento delle autovetture coinvolte fosse esclusivamente imputabile al denunciante
” (cfr. pag. 29);
ha, inoltre, dedotto che neppure sarebbe rilevante “ il procedimento penale n. 5420/2018 presso il Tribunale di Bari, anch’esso conclusosi senza che l’Autorità giudiziaria esercitasse l’azione penale ” (cfr. pag. 34);
irrilevante sarebbe, infine, anche la circostanza che “ nel 2018 è stata presentata a carico del signor L una ulteriore denuncia-querela, per il reato di “appropriazione indebita”, per aver riscosso, in qualità di subagente di una compagnia di assicurazioni, un premio assicurativo per conto di un cliente, dimenticando di attivare la polizza assicurativa (“RCA”) ”: vicenda, anche questa, conclusasi con una remissione di querela (cfr. pag. 36).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze (3.12.2022), opponendosi ai motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.

La trattazione della domanda cautelare, fissata all’udienza in Camera di Consiglio del 7 dicembre 2022, è stata rinviata su domanda del ricorrente, il quale ha preannunciato la proposizione di motivi aggiunti, effettivamente depositati in data 31.1.2023, con cui ha ribadito quanto in precedenza dedotto in ordine alla “ assoluta vaghezza ed inconsistenza delle informazioni reperite dall’Amministrazione sul conto del ricorrente, per mezzo delle quali, comunque, si è ritenuto di emettere nuovamente un provvedimento di esclusione concorsuale nei suoi riguardi ” (cfr. pag. 4)

All’udienza in Camera di Consiglio del 22 febbraio 2023 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Occorre premettere che la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile è connotata da larga discrezionalità, fermo restando che l’Amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l’aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3929).

La giurisprudenza ha precisato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1343) che “ a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole;
b) l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso;
c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta
”.

Naturale corollario di tali enunciazioni è che “ nella valutazione della condotta, in sostanza, l’Amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sul candidato, caratterizzato da discrezionalità tecnica facendo riferimento ad elementi non certi ma opinabili e del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio, nell’ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza ” (cfr. TAR Lazio – Roma, 10 marzo 2015, n. 3954).

Con riguardo al quadro normativo di riferimento, occorre rilevare che l’art. 6, comma 1, lett. i) del d.lgs. 199/1995 (“ essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della Guardia di Finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti ”) è espressione di discrezionalità legislativa, cioè dell’esercizio di una potestà che – come ha teorizzato la dottrina pubblicistica – è da considerare libera e incondizionata, cosicché quando un atto legislativo risulti costituzionalmente vincolato al perseguimento di determinate finalità pubbliche (nella specie un’efficace selezione dei finanzieri), la discrezionalità legislativa esprimerà un limite funzionale di natura prevalentemente interna alla produzione normativa.

Quanto ora osservato può essere utilmente sintetizzato dalla legge 87/1953 (“ Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ”), la quale prevede, all’art. 28, che (perfino) “ il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento ”.

Pertanto, la previsione del bando di concorso che disciplina l’esclusione dei concorrenti costituisce il diretto riflesso di una scelta del legislatore.

In sede di riedizione della valutazione riguardante il ricorrente, l’Amministrazione ha ritenuto:

a) che “ per quanto riguarda il procedimento penale n. 3437/2018 RGNR”, ossia per la denuncia/querela sporta dal sig. D nei confronti del ricorrente per le ipotesi di reato di cui agli artt. 56 e 640 (tentata truffa), 635 (danneggiamento), 582 c.1 e c.2 (lesioni personali per malattia non superiore a venti giorni) e 612 (minaccia grave) del codice penale, si legge nell’impugnato provvedimento che “l’Amministrazione ha tenuto conto della “versione dei fatti” di L avendo esaminato il ricorso al TAR a suo tempo proposto e i relativi allegati, compresa la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 28 settembre 2018 ”, rilevando in proposito che “ le dichiarazioni estrapolate dal fascicolo processuale e rese da due testimoni nell’immediatezza del fatto, secondo le quali L e D (…) subito si accordavano per stabilire un incontro futuro onde procedere alla quantificazione e al risarcimento del danno esiguo , non costituiscono determinanza ai fini della valutazione della condotta dell’aspirante nella vicenda in argomento in quanto rilasciati da soggetti (Lasorella Cataldo e Dicarlo Giuseppe) dichiaratisi “amici” di L e relative a solo una parte della vicenda (il tamponamento del 7 novembre 2017) ”;
si è evidenziato, altresì, che “ la remissione di querela proposta da D e contestualmente accettata da L, giusto verbale datato 14 dicembre 2018 della Stazione dei Carabinieri di Rutigliano, è stata determinata da un atto transattivo, avente pari data, con il quale il predetto D si obbligava a rimettere la querela del 17 febbraio 2018 e L si impegnava a corrispondere al remittente la somma di € 4.000 a titolo di risarcimento di ogni danno causato, materiale e fisico, patrimoniale e non patrimoniale ”;
si è, in particolare, sottolineato che “ tale accordo – peraltro stipulato nei giorni immediatamente successivi all’avvenuta conoscenza da parte di L di non essere inserito negli elenchi dei convocati al corso di formazione, come risulta dall’istanza pervenuta tramite il proprio legale in data 6 dicembre 2018 – assume particolare importanza in quanto idoneo a confutare la versione difensiva fornita dallo stesso in sede di ricorso secondo la quale il medesimo avrebbe dovuto beneficiare di un risarcimento e non viceversa. Conseguentemente, si ritiene che la corresponsione della citata somma a D costituisca l’indennizzo per il comportamento tenuto da L nei successivi deplorevoli episodi avvenuti il 15 gennaio 2018 (i.e.: inseguimento e lite stradale) nel cui ambito quest’ultimo ha tenuto una condotta censurabile, consistente quantomeno nell’avere omesso, in una condizione di palese impossibilità di conciliazione, di richiedere – come doveroso per ogni cittadino e a fortiori per chi aspira al reclutamento nella Guardia di Finanza – l’intervento delle forze dell’ordine evitando il degenerare della situazione ”;

b) con riferimento al secondo procedimento penale n. 5420/2018, sarebbe a dire la denuncia per truffa relativa alla condotta penalmente rilevante che il ricorrente, in qualità di subagente di una agenzia assicurativa, avrebbe posto in essere per aver riscosso un premio assicurativo, senza poi attivare la relativa polizza (vicenda, anche questa, definitasi con un’archiviazione per remissione di querela), l’Amministrazione ha ritenuto che “ la valutazione già formulata in esito all’istruttoria effettuata nel 2018 (peraltro definitia “completa” anche dal TAR Lazio nella sentenza n. 1876/2022, che ha infatti ritenuto infondato sotto tale profilo il ricorso proposto dal L) in ordine alla censurabilità del comportamento tenuto dall’aspirante in tale vicenda è sufficiente ex se a comprovare una condotta suscettibile di riprovazione morale, contraria a un corretto modello comportamentale, necessario per l’arruolamento in Guardia di Finanza ”.

In prima battuta, occorre considerare che la disposta archiviazione, in entrambi i casi, non può costituire da sola una circostanza dirimente ai fini dell’apprezzamento relativo all’inidoneità dei fatti contestati a sostanziare i presupposti per l’esclusione dal concorso.

L’art. 50, comma 1 del codice di procedura penale prevede, infatti, che “ il pubblico ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione ”, ciò significando che la disciplina dell’archiviazione non può essere disgiunta dall’obbligatorietà dell’azione penale.

La richiesta di archiviazione non mira ad escludere l’utilità delle indagini, quanto, piuttosto, in ragione dei risultati investigativi acquisiti, l’utilità del rinvio a giudizio, tanto è vero che l’archiviazione può ben intervenire anche a conclusione di indagini particolarmente complesse.

In sostanza, l’obbligatorietà dell’azione penale non si traduce nella consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo e, pertanto, il pubblico ministero non deve esercitare l’azione penale se mancano elementi idonei a sostenere l’accusa in dibattimento ai sensi dell’art. 125 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale (“ il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio ”).

La richiesta di archiviazione costituisce l’effetto di una valutazione prognostica dell’ufficio del pubblico ministero.

Al contrario, l’ambito della valutazione dell’Amministrazione ai fini dell’ammissione al concorso riguarda la diversa soglia del “ possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ”.

Sotto tale profilo, il Collegio registra che il ricorrente, nato il 16.5.1989, ha commesso la condotta oggetto del primo procedimento penale in data 7.11.2017, cioè all’età di 26 anni, e stesso dicasi per le condotte oggetto della denuncia relativa al secondo procedimento penale, presentata in data 3.4.2018.

Relativamente a quest’ultimo procedimento penale, i fatti che ne sono all’origine sono stati contestati dal ricorrente nel giudizio RG 2523/2019, ma la Sezione ha respinto le censure: di conseguenza, i predetti fatti concorrono a determinare il contenuto della valutazione finale sull’esclusione.

Sul punto, costituisce, perciò, una mera congettura quanto prospettato dal ricorrente, ossia che “ ove il procedimento instaurato a carico del ricorrente non si fosse estinto per remissione di querela e/o per archiviazione, si sarebbe senz’altro giunti ad una assoluzione con la formula «perché il fatto non costituisce reato», non sussistendo, nel caso di specie, certamente il dolo necessario a configurare il reato in esame ” (cfr. pag. 37);
nel ricorso ha assunto, minimizzando l’accaduto, che il ricorrente avrebbe riscosso “ un premio assicurativo per conto di un cliente, dimenticando di attivare la polizza assicurativa (“RCA”) ” (cfr. pag. 36), ma ha trascurato la circostanza che tale condotta è venuta alla luce – come persuasivamente opposto dall’Amministrazione – soltanto “ nel momento in cui la cliente, a seguito di incidente stradale, si vedeva sequestrata la propria autovettura poiché priva di copertura assicurativa ” (cfr. pag. 7 della memoria del 3.12.2022).

E, comunque, relativamente a tale procedimento penale il ricorrente si è limitato ad allegare in giudizio soltanto il verbale di accettazione della remissione della querela e non quest’ultima.

Con riferimento, invece, al primo procedimento penale, in sede di riesame delle condotte l’Amministrazione ha provato di aver approfondito gli elementi istruttori che la Sezione aveva ritenuto, in prima battuta, non adeguatamente ponderati;
ha, infatti, dato atto di aver esaminato la richiesta di archiviazione relativa al primo procedimento;
ha reputato che le dichiarazioni testimoniali di due soggetti rientranti nella sfera delle amicizie del ricorrente non potessero costituire elementi di definitezza della sua incolpevolezza;
ha evidenziato che l’accordo transattivo sarebbe stato “ stipulato nei giorni immediatamente successivi all’avvenuta conoscenza da parte di L di non essere inserito negli elenchi dei convocati al corso di formazione ”;
ha, da ultimo, sottolineato che in occasione dell’episodio occorso in data 15.1.2018 (cioè quasi due mesi dopo il primo episodio verificatosi in data 7.11.2017), ossia l’inseguimento stradale e ciò che ne è seguito, il ricorrente “ ha tenuto una condotta censurabile, consistente quantomeno nell’avere omesso, in una condizione di palese impossibilità di conciliazione, di richiedere – come doveroso per ogni cittadino e a fortiori per chi aspira al reclutamento nella Guardia di Finanza – l’intervento delle forze dell’ordine evitando il degenerare della situazione ”.

Pertanto, il Collegio è dell’avviso che l’Amministrazione ha preso “ specifica posizione sugli esiti e sulla conclusione del procedimento penale, quantomeno ai fini della ricostruzione dei fatti contestati ”, come statuito nella sentenza n. 1876/2022.

Le valutazioni istruttorie, pertanto, depongono per l’accertamento di condotte che, nel loro complesso, risultano censurabili e inconciliabili “ con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri e obblighi nei confronti dell’intera collettività ”, come coerentemente espresso, prescindendosi dalle disposte archiviazioni, nella motivazione dell’impugnato provvedimento.

In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi