TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-01, n. 202303488

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-01, n. 202303488
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303488
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 03488/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13878/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13878 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DA IT ON, rappresentato e difeso dagli avvocati IO Carta, Giovanni Carta, Roberto Patrizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

IO MU;
NI PP;



per l'annullamento

della determinazione n. 227973 del 5.8.2022, con cui il Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza, in esecuzione della sentenza n. 1876 del 15 febbraio 2022 emessa dalla Sezione IV del TAR Lazio - Roma, ha nuovamente disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di n. 304 allievi finanzieri, attingendo alle graduatorie del concorso per il reclutamento di base indetto con determinazione n. 99607 del 2 aprile 2012, per ritenuta carenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti a detta determinazioni: atti impugnati con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti depositati il 31.1.2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il sig. DA IT ON ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione n. 227973 del 5.8.2022, con cui il Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza, in esecuzione della sentenza n. 1876 del 15 febbraio 2022 emessa dalla Sezione IV del TAR Lazio - Roma, ha nuovamente disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di n. 304 allievi finanzieri, attingendo alle graduatorie del concorso per il reclutamento di base indetto con determinazione n. 99607 del 2 aprile 2012, per ritenuta carenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti a detta determinazioni.

In sintesi è accaduto: che con la determinazione n. 373818 del 14.12.2018 il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha escluso il ricorrente dal concorso per il reclutamento di 304 allievi finanzieri, poiché ritenuto carente del “ possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ”, stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso, che richiama l’art. 6, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 199/1995; che tale provvedimento è stato impugnato e con sentenza n. 1876 del 15 febbraio 2022 la Sezione ha parzialmente accolto il ricorso, rilevando un’insufficiente istruttoria circa le condotte oggetto dei due procedimenti penali ritenuti idonei a giustificare l’adozione del provvedimento di esclusione e statuendo, pertanto, che “ l’Amministrazione dovrà, quale effetto del provvedimento impugnato, procedere al riesame della posizione del ricorrente alla luce dei seguenti criteri: la nuova istruttoria dovrà essere tesa ad accertare i fatti oggetto della denuncia penale: a tal fine non potranno essere ritenuti accertati i fatti descritti dal sig. LE, dovendosi acquisire anche la “versione dei fatti” del ricorrente e dei testimoni presenti agli eventi contestati; il nuovo provvedimento dovrà dar conto dell’esito dell’istruttoria svolta, e prendere specifica posizione sugli esiti e sulla conclusione del procedimento penale, quantomeno ai fini della ricostruzione dei fatti contestati, ferma ogni autonoma valutazione degli stessi da parte dell’Amministrazione; un eventuale nuovo giudizio sfavorevole nei confronti del ON non potrà prescindere da una puntuale descrizione della condotta ad esso contestata, differenziando la sua posizione da quella degli altri soggetti coinvolti nel procedimento penale ”; che, tuttavia, l’Amministrazione, “ con valutazioni sostanzialmente identiche a quelle già stigmatizzate dal TAR – e reiterando un giudizio immotivato di disvalore sul ricorrente – ha nuovamente sostenuto la carenza, in capo al medesimo dei requisiti morali e di condotta ” (cfr. pag. 5).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) eccesso di potere e carenza di motivazione, oltre che elusione della sentenza n. 1876/2022.

Ad avviso del ricorrente “ il provvedimento impugnato può essere considerato, allo stesso tempo, violativo ed elusivo del giudicato, giacché, per un verso, ha riproposto «gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale» e, per altro verso, ha provveduto soltanto «formalmente a dare esecuzione» alle disposizioni del TAR, con l’«obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale», per giungere «surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo», ossia la ingiusta privazione al signor ON dell’arruolamento in GdF ” (cfr. pag. 21); ha escluso “ che le condotte in questione possano considerarsi incompatibili con i requisiti morali che la legge richiede per l’assunzione nella Guardia di Finanza ” (cfr. pag. 22); ha, quindi, ripercorso le vicende oggetto dei due procedimenti penali, sottolineando che sebbene “ il ricorrente sia stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito del procedimento penale n. 3437/18 RGNR, la Procura, dopo l’attività investigativa, ne ha immediatamente chiesto l’archiviazione. (…) Nella richiesta, in particolare, l’A.G. procedente ha evidenziato come «non vi fossero elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio”; e che, “con riferimento alla denunciata ipotesi di danneggiamento, infine, il PM ha sottolineato l’intervenuta abrogazione del corrispondente reato di cui all’art. 635 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7/2016, senza neanche approfondire, purtroppo, che, in entrambi i casi, il danneggiamento delle autovetture coinvolte fosse esclusivamente imputabile al denunciante ” (cfr. pag. 29); ha, inoltre, dedotto che neppure sarebbe rilevante “ il procedimento penale n. 5420/2018 presso il Tribunale di Bari, anch’esso conclusosi senza che l’Autorità giudiziaria esercitasse l’azione penale ” (cfr. pag. 34); irrilevante sarebbe, infine, anche la circostanza che “ nel 2018 è stata presentata a carico del signor ON una ulteriore denuncia-querela, per il reato di “appropriazione indebita”, per aver riscosso, in qualità di subagente di una compagnia di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi