TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300465

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300465
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300465
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 00465/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00325/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 325 del 2021, proposto da I D S, rappresentato e difeso dagli avvocati R B, C C L Grotteria, P P, E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C C L Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24;

contro

Comune di Fabriano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A C, N L, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della delibera della Giunta Comunale n. 59 del 22 aprile 221, pubblicata in data 26 aprile 2021 nonché, ove occorrer possa delle modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi introdotte dalla Delibera della Giunta Comunale n. 76 del 2020 e della delibera 95 del 2020 – “Approvazione del Piano esecutivo di gestione della performance 2020-2022” nonché del Decreto Sindacale n. 26 dell'11 giugno 2021

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fabriano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’attenzione del Collegio, notificato il 25 giugno 2021 e depositato il successivo 5 luglio, è stata impugnata, con istanza di sospensiva (poi rinunciata all’udienza in camera di consiglio del 28 luglio 2021), la delibera della Giunta comunale del Comune di Fabriano n. 59 del 2021, ad oggetto “ Approvazione nuova macrostruttura comunale e relativo organigramma e funzionigramma - istituzione posizioni organizzative ed assegnazione risorse umane ai settori di organizzazione ”, oltre agli ulteriori atti in epigrafe.

Il 21 luglio 2021 si costituiva per resistere il Comune di Fabriano, poi difesosi con documenti e memorie.

La delibera gravata è stata adottata in attuazione della precedente delibera di Giunta comunale n. 76 del 2020 (anche essa contestata, per quanto occorrer possa, nel presente ricorso) la quale, modificando il Regolamento del Comune di Fabriano sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, già approvato con la delibera della Giunta comunale n. 168 del 29 settembre 2011, riserva alla Giunta, in quanto atto di macro organizzazione, l’istituzione, modifica o soppressione dei Servizi.

La delibera n. 76/2020 citata, è stata impugnata dall’odierna ricorrente con ricorso r.g. n. 304 del 2021, conclusosi con la sentenza 10 maggio 2021 n. 397, che ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per carenza di giurisdizione e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Tale sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, pertanto, con memoria depositata il 1° febbraio 2022, la ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza di trattazione, originariamente fissata per il 9 marzo 2022, in considerazione della vicina decisione dell’appello (fissato all’udienza del 31 marzo 2022).

Con ordinanza n. 211/2022 questo Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio ritenendo che “ sia presente una stretta connessione tra il ricorso deciso con la sentenza n. 397 del 2021 (appellata con ricorso r.g. 7729/21 in discussione il 31 marzo 2022) e il presente ricorso;
-sia opportuno attendere la decisione sul ricorso in appello citato, considerato che la delibera 59 del 2021 è stata adottata applicando le modifiche regolamentari introdotte dalla presupposta delibera n. 76 del 2020, che ha modificato i poteri della Giunta Comunale in materia di organizzazione dei Servizi;
- per quanto sopra esposto, che sussistono i presupposti per disporre la sospensione impropria del giudizio in attesa della definizione, da parte del Consiglio di Stato, dell’appello sulla sentenza n. 397 del 2021, in ragione della stretta connessione che sussiste tra la modifica regolamentare oggetto della citata sentenza e i successivi atti applicativi (si veda Tar Lazio Roma ord. 16 luglio 2021 n. 8491);

-di conseguenza, per la rilevanza dell’atto presupposto oggetto della sentenza all’esame del Consiglio di Stato, si debba disporre la sospensione del giudizio, sia pure con riserva di ogni decisione all’esito della riassunzione, in rito, come nel merito e sulle spese;
- debba essere conseguentemente disposta la sospensione del presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 c.p.c., dandosi avvertimento alle parti che la riassunzione dovrà intervenire nel termine previsto dall’art. 80 cod. proc. amm., decorrente dalla pubblicazione della sentenza sul ricorso in appello r.g. 7729/2021, avverso la sentenza n. 397 del 2021 di questo T.A.R.

E’, poi, intervenuta l’attesa sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4713 di decisione del ridetto appello.

Pertanto il 13 giugno 2022 parte ricorrente e il 16 giugno successivo, parte resistente, hanno chiesto di fissare udienza ex art. 80, co. 1, c.p.a., poi stabilita al 7 giugno 2023 per la prosecuzione del processo.

Avendo la decisione del Giudice dell’appello incidenza sulle questioni all’esame di questo Collegio, è opportuno riportarne il contenuto, per quanto qui di interesse.

Con la sentenza n. 4713/22 il Consiglio di Stato ha, dunque, così statuito “ Col primo motivo la De Simone si duole del rigetto del corrispondente motivo in primo grado con cui aveva dedotto che i Servizi non fanno parte della macroorganizzazione dell’ente comunale: essi rientrano invero nella competenza del dirigente, cui spetta il potere del datore di lavoro, anche nella strutturazione delle

articolazioni operative intermedie, pena la violazione del principio di separazione fra indirizzo politico e attività di gestione. Lo stesso giudice di primo grado ha affermato, in proposito, che rispetto al livello organizzativo intermedio la competenza dovrebbe essere condivisa tra la Giunta e i dirigenti, salvo poi concludere per la legittimità delle modifiche apportate al Regolamento che ciò non prevedono. All’organo politico spetterebbe per converso la sola organizzazione degli uffici di

maggiore rilevanza ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001, cioè di rango dirigenziale, fra cui non rientrano i Servizi. Alla luce di ciò, le delibere impugnate darebbero luogo a una prevaricazione dei

poteri dirigenziali anche in relazione all’individuazione del personale nell’ambito dei Servizi, incorrendo altresì in vizio di carenza istruttoria e motivazionale.

Il giudice di primo grado sarebbe del resto incorso in errore nel ritenere che il Regolamento così come modificato non preveda un siffatto potere sull’individuazione del personale dei Servizi in capo alla Giunta: vale a dimostrare il contrario la delibera giuntale n. 59 del 2021 (impugnata in altro giudizio davanti al Tar) che in effetti istituisce Servizi, vi assegna il personale ed esegue

spostamenti fra gli stessi.



2.1. Per quanto suggestivo e ben argomentato il motivo non è condivisibile.



2.1.1. Occorre premettere che, alla luce dell’evoluzione della vicenda amministrativa controversa e dei capi impugnati della sentenza di primo grado, l’oggetto del presente giudizio è limitato ad alcune soltanto delle modifiche apportate al Regolamento uffici e servizi del Comune di Fabriano dalla delibera di Giunta n. 76 del 2020 qui impugnata: segnatamente, sono censurate le previsioni inerenti al potere della Giunta di individuare i cd. “Servizi” e alla dedotta competenza giuntale di disposizione del personale all’interno dei Settori, e in specie fra i Servizi.

Quanto alla prima questione, le doglianze formulate dall’appellante non sono condivisibili.

Oggetto dell’impugnazione è la modifica al Regolamento uffici e servizi, di cui all’art. 89 d.lgs. n. 267 del 2000, che - come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - è un Regolamento sui generis, di competenza della Giunta (art. 48, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000;
cfr., nella specie, anche l’art. 36 dello Statuto del Comune di Fabriano) “proprio per porre in evidenza che la organizzazione degli uffici degli enti locali è vicenda intrinsecamente collegata con

il potere operativo” (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5143).

Va osservato, al riguardo, come il potere di organizzazione degli uffici sia ripartito ex lege tra gli organi politici e di vertice e i dirigenti: spetta all’amministrazione, e per essa agli organi di vertice, fissare «le linee fondamentali di organizzazione degli uffici» e «indvidua[re] gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi», nonché «determina[re] le dotazioni organiche complessive» (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001);
spetta invece ai

dirigenti il potere di «organizzazione delle risorse umane» (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001;
art. 107, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000) e loro «amministrazione» (art. 107, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000), con poteri peraltro non comprimibili se non per legge (art. 107, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000;
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001).

Nella specie, la struttura organizzativa del Comune di Fabriano è conformata secondo un sistema articolato su tre livelli: Settori, Servizi e Uffici (cfr. l’art. 8/1, comma 2-4, Regolamento).

È pacifico al riguardo - e ritenuto legittimo dalla stessa appellante - come competa alla Giunta comunale l’individuazione dei Settori, mentre è sottratta alla stessa la definizione e conformazione degli Uffici, di competenza dei dirigenti (cfr. l’art. 8/1, comma 6, Regol., come da ultimo modificato: “la individuazione, modifica o soppressione degli Uffici e la distribuzione delle risorse umane nei Servizi individuati dalla Giunta Comunale, è di competenza dei Dirigenti i quali

gestiscono le risorse umane assegnate”).

È controversa piuttosto la individuazione dei Servizi, che - rimessa alla Giunta dalle impugnate delibere modificative del Regolamento - spetterebbe secondo l’appellante al dirigente (e, dunque, al responsabile del Settore) pena la violazione delle sue prerogative di autonomia.

La doglianza formulata dall’appellante, come anticipato, non è condivisibile.

Il Regolamento definisce all’art. 8 quale “macrostruttura” “l’articolazione organizzativa di primo livello (settori) e la individuazione nei settori dei Servizi”, mentre la “microstruttura” è rappresentata dalla “articolazione organizzativa delle strutture elementari dell’ente all’interno dei settori e servizi (uffici)”. Emerge dalla lettura complessiva del testo che, concretamente, la macrostruttura è composta dai Settori e dai Servizi, nella loro individuazione, benché la gestione

delle risorse nell’ambito degli stessi sia rimessa al dirigente (v. infra, in relazione alle previsioni dell’art. 8/1, comma 6, del Regolamento). Il che non è di per sé né illegittimo o irragionevole, né violativo delle competenze dirigenziali: la doglianza si risolve infatti nel criticare in radice il fatto che il Servizio sia qualificato (quanto meno ai fini della sua individuazione, cioè enucleazione e conformazione quale aggregato operativo nell’ambito del Settore) alla stregua di macrostruttura, considerato appunto che è pacifico che per gli uffici «di maggiore rilevanza» (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001) l’individuazione spetta all’ente, e per esso all’organo di vertice, qui coincidente ratione officii con la Giunta (art. 48, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;
cfr. anche il comma 2 del medesimo articolo).

Ma l’individuare i Servizi quali macrostrutture non è di per sé illegittimo, se non in caso di sviamento del potere applicativo esercitato - e cioè di concreta (irragionevole) riconduzione al livello dei “Servizi” di uffici di carattere minuto (cfr. peraltro, per la definizione strutturale dei Servizi, l’art. 8/1, comma 3, del Regolamento - qui non rilevante né specificamente dimostrato (cfr., in prospettiva generale, Cons. Stato, n. 5143 del 2018, che richiama la cd. “discrezionalità

programmatica” spettante all’amministrazione nella strutturazione degli uffici).

In tale contesto, l’autonomia organizzativa del dirigente è ben preservata in ragione della possibilità di istituire e organizzare Uffici nell’ambito dei Servizi individuati, gestendone il relativo personale, ciò che vale peraltro a soddisfare (e non contraddice) anche i principi di flessibilità e autonomia organizzativa ex art. 2, comma 1, lett. b), e art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001.

Sotto il profilo della gestione del personale fra Servizi, poi, è assorbente rilevare come sia condivisibile la lettura del Regolamento offerta dal giudice di primo grado - che esclude una competenza giuntale al riguardo desumibile dalla modifica apportata - giacché l’art. 8/1, comma 6, nel prevedere che “Nell’ambito della struttura organizzativa ordinaria, come descritta dal comma 1 del presente articolo, la individuazione, modifica o soppressione degli Uffici e la distribuzione

delle risorse umane nei Servizi individuati dalla Giunta Comunale, è di competenza dei Dirigenti i quali gestiscono le risorse umane assegnate allo scopo di garantire una ottimale ed efficiente distribuzione dei compiti e delle funzioni affidate, in funzione del conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati con il piano esecutivo di gestione e della performance”, vuol significare appunto (come risulta chiaramente dal testo) che la distribuzione delle risorse fra i Servizi compete al

dirigente, e il che lascia salve le prerogative di quest’ultimo.

In tale contesto, dunque, compete alla Giunta l’individuare i Settori, assegnare il personale agli stessi, e individuare i Servizi;
al dirigente del Settore il distribuire il personale fra i Servizi, istituire gli Uffici e assegnarvi il personale: qualora fosse violato tale assetto (ad es., per adozione di atti di distribuzione delle risorse nei Servizi in violazione delle prerogative del dirigente) sarebbero tali singoli atti a risultare illegittimi per diretta contrarietà al Regolamento.

Né quanto sopra è contraddetto di per sé dal fatto che il potere di gestione e organizzazione delle risorse fra i Servizi (e, perciò, all’interno dei Settori) compete al dirigente, mentre l’individuazione dei Servizi stessi spetta alla Giunta: il che ben può rientrare infatti nella discrezionalità organizzativa dell’ente nella cornice del richiamato art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 che rimette allo stesso ente (oltreché la definizione delle «linee fondamentali di organizzazione degli uffici») l’«individua[re] gli uffici di maggiore rilevanza» e il «determina[re] le dotazioni

organiche complessive».

In specie la Giunta ha ritenuto (non illegittimamente né irragionevolmente) di qualificare i Servizi, nella loro individuazione, fra gli uffici di maggiore rilevanza (non dovendo questi ultimi coincidere necessariamente ed esclusivamente, ai dettifini dell’individuazione ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, con i soli aggregati organizzativi apicali) rimettendo nondimeno ai dirigenti la distribuzione delle risorse fra l’uno e l’altro.

Tale complessivo assetto non risulta in sé illegittimo, se non nell’eventualità - inerente all’esercizio concreto del potere applicativo da parte della Giunta, in fase attuativa delle previsioni regolamentari - in cui venissero individuati Servizi che palesemente non sono qualificabili in concreto quali “macrostrutture”, assumendo una diversa natura e conformazione ”.

Ciò premesso l’odierno ricorso è così articolato.

A. Motivi riferiti alla riorganizzazione dei servizi.

Primo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 89 e 107 del TUEL;
in via subordinata: violazione dell’art. 8 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi come modificato dalla DG n. 76 del 2020. Illegittimità propria e derivata.

Secondo. Violazione delle disposizioni in materia di compartecipazione alle scelte della PA: a) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001 e delle circolari sul funzionamento del CUG, nonché della DG n. 173 del 2012;
b) violazione dell’art. 4 del CCNL. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Terzo. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, ingiustizia e irrazionalità e violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché difetto di motivazione e di istruttoria;
violazione degli artt. 3 e 5 della l. n. 241/1990.

B. Motivi relativi all’istituzione del nuovo settore “Risorse comunali, patrimonio, servizi cimiteriali e servizi demografici e statistici”.

Quarto. Violazione delle disposizioni in materia di compartecipazione alle scelte della PA: a) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001 e delle circolari sul funzionamento del CUG, nonché della DG n. 173 del 2012;
b) violazione dell’art. 4 del CCNL. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Quinto. Violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Illogicità manifesta.

Sesto. Illegittimità derivata. Violazione degli artt. 19 e ss. dlgs. n. 165 del 2021. Violazione dell’art. 109 del TUEL. Violazione dell’art. 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Omessa partecipazione. Violazione art. 9 l. n. 241/1990.

Con questo motivo viene, in particolare, censurato il decreto di incarico dirigenziale n. 26/2021.

C. Motivi riferiti all’assegnazione del personale.

Si premette che l’assegnazione del personale ai Servizi ed agli Uffici costituirebbe un sicuro atto di micro organizzazione, come da ultimo riconosciuto nella sentenza di questo TAR n. 397/2021.

Questo profilo dell’atto non viene, si afferma, portato all’attenzione del giudicante in via diretta ma come indice dello sviamento di potere dell’intera operazione posta in essere dalla Giunta attraverso la combinazione delle due delibere impugnate, operazione che avrebbe l’intento di attrarre all’ambito politico tutte le scelte organizzative dell’Ente.

Solo in via subordinata, si afferma, nella denegata ipotesi in cui, rivedendo il proprio precedente orientamento, questo TAR si determinasse a ritenere l’assegnazione del personale rientrante nella propria giurisdizione in quanto atto di macro-organizzazione di competenza della Giunta, i motivi di seguito devono ritenersi riferiti alla diretta impugnazione della delibera n. 59/2021 in quanto atto di assegnazione del personale agli Uffici e ai Servizi.

Settimo.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 89 e 107 del TUEL. Incompetenza.

Settimo.2 Violazione delle disposizioni in materia di compartecipazione alle scelte della PA: a) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001 e delle circolari sul funzionamento del CUG, nonché della DG n. 173 del 2012;
b) violazione degli artt. 54 e 55 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) violazione dell’art. 4 del CCNL. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Settimo.3 Violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Illogicità manifesta.

All’udienza del 7 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Vanno in via preliminare affrontate alcune eccezioni sollevate da parte resistente, che deduce la carenza di interesse alla decisione con riferimento al decreto sindacale n. 26/2021 che conferisce alla ricorrente il nuovo incarico dirigenziale presso il Comune di Fabriano, per essere la ricorrente attualmente in aspettativa a fronte di incarico dirigenziale presso la Giunta della Regione Marche assunto il primo aprile 2023, nonché carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo sul medesimo atto.

Sotto questo profilo va accolta l’assorbente eccezione di carenza di giurisdizione sull’atto di incarico dirigenziale n. 26/2021, per essere la giurisdizione dello stesso demandata al Giudice ordinario (cfr. tra le molte e da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 02/11/2022, n. 6788).

Va, viceversa, e ad ogni buon conto, affermato l’interesse a ricorrere avverso la delibera n. 59/2021 precipuamente impugnata con il mezzo di gravame, posto che la ricorrente permane dipendente con qualifica dirigenziale del Comune di Fabriano, seppur in aspettativa, e vanta, pertanto interesse alla pronuncia domandata, dalla quale può astrattamente ricavare un’utilità concreta, consistente nell’esercizio delle prerogative dirigenziali ex lege stabilite una volta terminato il periodo di aspettativa.

Parte resistente, richiamando il principio di ne bis in idem , eccepisce anche l’inammissibilità delle critiche avverso le delibere nn. 76 e 95 del 2020.

Anche questa eccezione deve essere accolta, essendo calato il giudicato, come sopra visto, sulla legittimità dei citati atti deliberativi.

Per effetto delle menzionate considerazioni il motivo sesto (sub. “B”) focalizzato sul decreto n. 26/2021 va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice adito a favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

Parimenti, vanno dichiarate, altresì, inammissibili, per essere intervenuto in tema il giudicato, tutte le censure, distribuite nei diversi motivi di diritto, volte a dedurre illegittimità delle gravate delibere nn. 76 e 95 del 2021 e la loro capacità viziante la delibera n. 59/2021.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

Si è visto che il Giudice dell’appello, con statuizioni specificamente riferite alla vicenda per cui è causa, ha affermato, tra l’altro, che “ la individuazione, modifica o soppressione degli Uffici e la distribuzione delle risorse umane nei Servizi individuati dalla Giunta Comunale, è di competenza dei Dirigenti i quali gestiscono le risorse umane assegnate”.

La delibera giuntale n. 59 impugnata, viceversa, individua direttamente, ancorché tra gli allegati “A”, “B” e “C” (che ne formano, tuttavia, “ parte integrante e sostanziale ”, cfr. pag. 15 della delibera) uffici specifici e determinati (cfr. a mero e non esaustivo esempio: “Ufficio comunicazione istituzionale”, “Messi notificatori”, “Protocollo”, “Archivio”, “Funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace”) che ben poco hanno a che fare con l’articolazione macro organizzativa dell’Ente.

Inoltre all’allegato “C” la Giunta distribuisce, individuandoli nominativamente, i singoli dipendenti comunali tra i vari Servizi (e uffici) neo istituiti.

Sotto tale aspetto, in base a quanto previsto e prefigurato nella citata sentenza del Consiglio di Stato, la gravata delibera è illegittima per violazione dell’art. 8 del Regolamento del Comune di Fabriano di organizzazione degli uffici, degli artt. 2 e 4 del D.lgs 165/2001, dell’art. 107 del D.lgs 267/2000.

Va, pertanto accolto, il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle rimanenti censure contenute negli ulteriori motivi di gravame e per l’effetto va annullata la delibera giuntale n. 59/2021.

In conclusione, per le motivazioni esposte, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e per il resto accolto, nei sensi in motivazione, con conseguente annullamento della ridetta delibera della Giunta del Comune di Fabriano n. 59 del 22 aprile 2021, nella parte in cui individua uffici specifici e distribuisce il personale tra le strutture.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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