TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-10-07, n. 201107819

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-10-07, n. 201107819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201107819
Data del deposito : 7 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07982/2006 REG.RIC.

N. 07819/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07982/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7982 del 2006, proposto da:
M D, rappresentata e difesa dall’Avv. O B presso il cui studio in Roma, Via Nizza n. 59 è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Ardea in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., n.c.g.;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 111 in data 29 marzo 2006 con la quale il Comune di Ardea ha ingiunto alla ricorrente la sospensione dei lavori, la demolizione delle opere abusivamente realizzate sine titulo ed ha disposto altresì che il bene e l’area di sedime siano acquisiti al patrimonio comunale in assenza di esecuzione della demolizione entro novanta giorni dalla notificazione dell’atto, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Ardea in data 28 luglio 2006 e depositato il successivo 21 agosto 2006 espone la ricorrente di essere in possesso di un lotto di terreno sul quale ha edificato un modesto manufatto di mq. 88 composto da un piano terra ed adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare e che, al fine di regolarizzare l’immobile, subito dopo essersi vista notificare l’ingiunzione in esame, in data 12 settembre 2006, si è attivata presentando istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Avverso l’ingiunzione in epigrafe indicata oppone eccesso di potere e violazione di legge.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale di Ardea l’istanza cautelare è stata accolta nei limiti alla Camera di Consiglio del 13 settembre 2006.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 luglio 2011.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Ardea ha ingiunto contestualmente la sospensione dei lavori e la demolizione di “un manufatto in muratura in blocchetti di cemento prefabbricato e malta composto da: un piano di calpestio di mq. 88 circa, alto cm. 85 circa, con solaio e cemento armato;
sullo stesso un piano terra di mq. 88,00 circa con mura perimetrali alte da m. 2,70 a m. 3,30 circa, con l’inizio della carpenteria atta alla realizzazione delle travi a sostegno del solaio di copertura. Il tutto allo stato grezzo.”, in assenza di permesso a costruire e senza avere provveduto al deposito degli elaborati relativi alle zone sismiche.”

2. Avverso tale ingiunzione la ricorrente, premesso di avere presentato domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, lamenta che l’Amministrazione comunale non ha seguito la procedura corretta ex art. 4 della legge 28 febbraio 195, n. 47 così come modificato dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, poiché il provvedimento non è stato preceduto da una ordinanza di sospensione lavori temporalmente distaccata da quella di demolizione;
mentre, dal momento che odiernamente il manufatto è oggi completato e rifinito in ogni sua parte il procedimento sanzionatorio e l’impugnato provvedimento si discostano dallo schema procedimentale previsto dalla legge.

La censura non può essere condivisa.

Come chiarito, in altre occasioni, dalla sezione, “la demolizione non deve essere necessariamente preceduta dall'ordine di sospensione dei lavori. Infatti, la sospensione dei lavori attiene ad un potere cautelare e, quindi, ontologicamente diverso da quello cui inerisce la misura ripristinatoria che ha natura vincolata e, quindi, necessitata.” (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 8 giugno 2011, n. 5082).

Deve inoltre essere rilevato che il termine di 45 giorni previsto dall’articolo 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura cautelare di durata della sospensione, imposto dal legislatore per impedire che essa sia data sine die, ma può anche essere compresso fino al punto da essere ricompreso nello stesso provvedimento sanzionatorio oppure può del tutto spirare senza che ciò ridondi in una causa di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, attesa la natura del tutto vincolata del potere amministrativo in presenza degli abusi edilizi. E nel caso in esame il manufatto in muratura perseguito è completamente sprovvisto di permesso a costruire, come emerge dal tenore letterale dell’atto impugnato.

Conforme è la giurisprudenza della sezione in tal senso: TAR Lazio, sezione I quater, 8 giugno 2011, n. 5082 e quella ivi citata: TAR Campania Napoli, sezione VI, 6 novembre 2008, n. 19290.

Nel caso in esame va rilevato che l’ordinanza gravata è stata comunque preceduta dalla comunicazione in data 11 marzo 2006 redatta a norma dell’art. 27, u.c. del d.P.R. n. 380 del 2001 con la quale il Corpo di Polizia Municipale di Ardea ha contestato alla ricorrente l’abuso edilizio di cui sopra, realizzato in località “Le Salzare”, sicchè l’interessata ne è risultata comunque avvertita della illegittimità dell’opera realizzata e seppure allo stato di grezzo.

Con la seconda censura si sostiene che l’ingiunzione de quo oltre ad intimare la demolizione contiene un preavviso di acquisizione al patrimonio che secondo il tenore dell’ingiunzione stessa conseguirebbe come effetto automatico alla scadenza del termine prefissato, mentre tale automatismo è illegittimo.

Pure tale aspetto non trova condivisione, poiché “come si ricava dalla costante interpretazione della norma di cui all’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 “L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. L'inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto” (TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597)”, (TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38200).

3.Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio ed onorari in assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale di Ardea.

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