TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2013-01-15, n. 201300343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2013-01-15, n. 201300343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300343
Data del deposito : 15 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05676/2012 REG.RIC.

N. 00343/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05676/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5676 del 2012, proposto da:
O F, rappresentato e difeso dall'avv. P N, con domicilio eletto presso P N in Roma, via della Giuliana,32;

contro

Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

pagamento spese legali - esecuzione del giudicato - sentenza n. 1064/11 tar lazio sez. ii^ quater


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza da parte del Ministero dell’interno alla condanna al pagamento delle spese di lite, pronunciata da questa sezione con sentenza n. 1064/2011.

Ha chiesto inoltre l’immediata nomina del commissario ad acta.

L’amministrazione intimata si è costituita con mero atto di stile.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Va preliminarmente rilevato che dagli atti risulta il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.

La disciplina delle spese di lite, in tali casi, è dettata dall’articolo 133 del d.lgs. 115/2002, il quale prevede che: “1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.” Tale norma è la logica conseguenza della previsione di cui all’art. 131 del citato d.lgs. secondo il quale gli onorari e le spese dovuti al difensore dovrebbero essere anticipati dall’erario.

La logica che si evince dall’art. 133 sopra menzionato è quella per cui la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio da un lato non subisce alcun esborso in quanto si vede riconoscere il pagamento degli onorari dell’avvocato a carico dell’erario dall’altro non può nemmeno arricchirsi in caso di favorevole condanna alle spese incamerando la somma liquidata, di cui deve appunto essere disposto il rimborso in favore dell’erario anticipatario, il quale con essa coprirà sia le spese anticipate che quelle prenotate a debito ai sensi dell’art. 131 del d.lgs. 115/2002.

In sostanza, il sistema è costruito in modo tale che se la parte ammessa al gratuito patrocinio è vittoriosa, lo Stato possa recuperare dalla parte soccombente il costo del giudizio;
se invece le spese vengono compensate, esse rimarranno in carico allo Stato.

Nella specie, la sentenza della quale si chiede l’ottemperanza ha posto a carico del Ministero dell’interno il pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 700, ma non ha specificato nei confronti di chi esso dovesse effettuare il pagamento.

Tuttavia, stante il carattere imperativo della norma dell’art. 133 del d.lgs. 115/2002, soccorre appunto il dettato di legge, per cui il pagamento, trattandosi di attore ammesso al gratuito patrocinio, debba essere effettuato in favore dello Stato.

Ne consegue che il ricorrente risulta carente di legittimazione e di interesse.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi, stante la peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di lite

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