TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-27, n. 202400450

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-27, n. 202400450
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400450
Data del deposito : 27 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2024

N. 00450/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00140/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno e Questura Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del 28.11.2022, notificato in data 01.12.2022, con il quale il Questore di Taranto ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente il 28.06.2022;

di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: del preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- del 24.10.2022, reso ex art. 10 bis Legge n. 241/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. M. Musio per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per l’Amministrazione dell’Interno intimata.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - E’ impugnato (unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi compreso il preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- del 24.10.2022, reso ex art. 10-bis Legge n. 241/1990), l’epigrafato del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28.11.2022, notificato in data 01.12.2022, con il quale il Questore di Taranto ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente il 28.06.2022.

1.1. - A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

ECCESSO DI POTERE PER ERROENA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE ART. 3 L n. 241/1990. IRRAGIONEOLEZZA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZONE ART. 43 T.U.L.P.S. (approvato con R.D. n.773 del 18 giugno 1931) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

1.2. - Il 9 febbraio 2023 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione dell’Interno intimata.

1.3. - Con ordinanza cautelare n. 124/2023, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 1° marzo 2023 (confermata, peraltro, in appello dal Consiglio di Stato), questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.

2.1. - Ritiene, invero, il Collegio di dover confermare integralmente, anche in questa sede di merito, quanto rilevato dalla Sezione con la citata ordinanza cautelare n. 124/2023, con la quale si è ritenuta l’insussistenza del fumus boni iuris “ tenuto conto dell’ampia discrezionalità spettante in “subiecta materia” all’Autorità di Pubblica Sicurezza nella valutazione della buona condotta e dell’affidabilità del soggetto istante, la quale non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia pieno affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla buona condotta - requisito previsto, in via di principio, dall'art.11 T.U.L.P.S. (approvato con R.D. n.773 del 18 giugno 1931) per il rilascio di tutte le tipologie dell'autorizzazione di polizia ai privati; Ritenuto che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il delitto di furto di energia elettrica di cui all’art. 624 c.p. (vedi denuncia dei Carabinieri di Martina Franca inoltrata nel 2018 a carico del ricorrente) integra un furto aggravato dall'utilizzo di un “mezzo fraudolento” o “da violenza sulle cose” ex art. 625, comma 1, n. 2, c.p. (in termini: Cassazione Penale, Sez. IV, 18/1/2019, n.18329; Sez. V, 23/9/2019, n.5055), il quale, ove giungesse a condanna, risulterebbe direttamente ostativo ai sensi dell’art.43 del T.U.L.P.S.(R.D. n. 773/1931) al rilascio o al rinnovo di porto di fucile, sicchè la circostanza, dedotta da parte ricorrente, della mancanza, allo stato, di una condanna

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