TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-05-07, n. 201400779

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-05-07, n. 201400779
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400779
Data del deposito : 7 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00551/2014 REG.RIC.

N. 00779/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00551/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2014, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dall'avv. D M P, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Cialdini, 9;

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Torino, U.T.G. - Prefettura di Torino, Comune di Collegno;

per l'annullamento

della delibera di ricusazione, assunta con verbale n. 26 del 3 maggio 2014 dalla 1ma sottocommissione elettorale circondariale di Torino, con sede in Collegio, della lista elettorale presentata dai sigg.ri Dellisanti Mimmo e Poggi Diego Maria ricorrente in data 25 aprile 2014 e recante il seguente contrassegno: “Linea di circonferenza color nero con, all’interno del cerchio, sulla desta nella metà superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dal bordo verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori – da sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest’ultimo da sfumato ad intenso). Nella parte mediana del cerchio la scritta “ITALIA dei VALORI” su due righe (sopra la scritta “ITALIA” in carattere maiuscolo e grassetto, sotto la scritta “dei” in carattere minuscolo, seguita dalla scritta “VALORI” in carattere maiuscolo e grassetto). Nella parte inferiore del cerchio compare una sottile striscia ondulata con i colori del tricolore (da sinistra a destra, verde bianco e rosso) che attraversa tutto il cerchio azzurro. Una semicirconferenza azzurra è presente, dalla metà inferiore sinistra alla metà superiore destra, tra la linea nera che delimita il simbolo e il bollo azzurro al suo interno”;

per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Collegno in programma il 25 maggio 2014,

delibera pubblicata in data 3 maggio 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 7 maggio 2014 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso si chiede l'annullamento della delibera di ricusazione, assunta con verbale n. 26 del 3 maggio 2014 dalla 1ma sottocommissione elettorale circondariale di Torino, con sede in Collegio, della lista elettorale presentata dai sigg.ri Dellisanti Mimmo e Poggi Diego Maria ricorrente in data 25 aprile 2014 e recante il seguente contrassegno: “Linea di circonferenza color nero con, all’interno del cerchio, sulla desta nella metà superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dal bordo verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori – da sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest’ultimo da sfumato ad intenso). Nella parte mediana del cerchio la scritta “ITALIA dei VALORI” su due righe (sopra la scritta “ITALIA” in carattere maiuscolo e grassetto, sotto la scritta “dei” in carattere minuscolo, seguita dalla scritta “VALORI” in carattere maiuscolo e grassetto). Nella parte inferiore del cerchio compare una sottile striscia ondulata con i colori del tricolore (da sinistra a destra, verde bianco e rosso) che attraversa tutto il cerchio azzurro. Una semicirconferenza azzurra è presente, dalla metà inferiore sinistra alla metà superiore destra, tra la linea nera che delimita il simbolo e il bollo azzurro al suo interno”;

per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Collegno in programma il 25 maggio 2014,

delibera pubblicata in data 3 maggio 2014.

Si lamenta:

1 - In via principale. Violazione di legge — art. 33 ultimo comma L. 570/1960.

2 - In via subordinata. Violazione di Legge — combinato disposto degli artt. 14 Legge 21 marzo 1990 n. 53 come modificato dall'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, artt. 32 comma 7 n. 2) e art. 33 comma primo lett. c) del D.P.R. 570/1960.

L’Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2014 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Non merita accoglimento il primo motivo di censura.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo Consiglio di Stato Sez. V, 2 maggio 2011, n. 2588), in materia elettorale deve ritenersi che la commissione elettorale abbia facoltà di esercitare i poteri di autotutela, nel senso che l'ufficio può correggere i propri atti illegittimi di esclusione delle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale.

Ciò risponde, d'altro canto, ad un principio generale che impone all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto.

Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare a questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo.

L’atto impugnato non merita censura con riguardo ai presupposti legittimanti l’autotutela.

Presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio con effetti ex tunc sono l'illegittimità originaria del provvedimento, l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari;
peraltro l'esercizio del potere di autotutela, pur essendo espressione di rilevante discrezionalità, non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei su menzionati presupposti, con motivazione integrata dall'allegazione del vizio che inficia il provvedimento (Consiglio Stato , sez. IV, 27 novembre 2010 , n. 8291).

L'annullamento di ufficio nella fattispecie è fondato, ad avviso del Collegio, su una congrua motivazione sull'interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell'esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tiene anche conto dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso non si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (Consiglio Stato , sez. IV, 16 aprile 2010 , n. 2178).

Quanto alla sussistenza dei profili sostanziali di ricusazione della lista, con riguardo al secondo motivo di censura, si osserva quanto segue.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi, condividendone i principi affermati, dal recente precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 715) con il quale si è ritenuto che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono.

Si legge nella pronuncia predetta “La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 14, primo comma, della L. 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della L. 30 aprile 1999, n. 120, ai sensi del quale "sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla L. 6 febbraio 1948, n. 29, dalla L. 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1968, n. 108, dal D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240, dalla L. 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla L. 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco". Il citato art. 14, primo comma, è infatti richiamato dall'art. 28, comma secondo, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 4, comma 7, della L. 11 agosto 1991, n. 271, secondo cui le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati "devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53". Più specificamente, il Collegio è chiamato a decidere sull'ambito nel quale i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati ad autenticare le firme dei presentatori delle liste di candidati alle elezioni provinciali e comunali. Osserva al riguardo il Collegio che nel caso in esame si discute della legittima partecipazione alla competizione elettorale per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Tricarico di due liste i cui presentatori hanno fatto autenticare le loro sottoscrizioni da un consigliere della Provincia nella quale si trova il suddetto Comune. Gli appellanti sostengono, sulla base anche di C. di S., 8 maggio 2013, n. 2501, che i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati a prestare la suddetta opera di garanzia solo ricorrendo due presupposti, costituiti dalla territorialità e dalla funzionalità del loro intervento. In altri termini, come si esprime la sentenza richiamata, "il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera". Il Collegio osserva come il precedente richiamato sia sostanzialmente isolato, essendo stato ripreso solo in sede consultiva (Sezione Prima, parere 3457/2013 del 26 luglio 2013) e solo in parte, senza affrontare espressamente il problema che ora occupa. Inoltre, i precedenti richiamati nella sentenza appena citata sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto limite funzionale del potere di autentica. Le suddette pronunce affermano, infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i soggetti legittimati a conferire pubblica fede circa la provenienza di una sottoscrizione esercitano il relativo potere nell'ambito di una circoscrizione territoriale determinata. Giova rilevare che il principio è stato affermato anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Le sentenze richiamate non affrontano, invece, il problema, che costituisce il fulcro della presente controversia, sulla esistenza di un limite funzionale all'esercizio di tale potere da parte dei consiglieri degli enti locali. La questione è affrontata solo dalla citata sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale tali soggetti possono esercitare il potere in questione solo quando esso sia richiesto per la partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il quale operano. Tale impostazione non è condivisa dal Collegio. Invero, deve essere rilevato come tale limitazione non è stata univocamente prevista dal legislatore. Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l'insorgere di evidenti incertezze operative e l'annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un'interpretazione che certamente l'enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22). Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando - ad esempio - si è dovuto avvalere dell'opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall'Adunanza Plenaria. Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate. Deve quindi essere affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14, primo comma, della L. 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della L. 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono. Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune”.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In considerazione della mancata costituzione della amministrazione nulla deve disporsi in ordine alle spese.

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