TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-10-21, n. 202405521
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Testo completo
Pubblicato il 21/10/2024
N. 05521/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dell’Avv. E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento, previa sospensione
- del decreto di sospensione precauzionale dall’impiego del Ministero della Difesa n. REG-OMISSIS-, notificato il 3 novembre 2020;
- nonché ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa V N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 13 gennaio 2021, il ricorrente, Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale (Q.S.) dell’Esercito, impugnava il provvedimento (M_D GMIL REG-OMISSIS- del 23 ottobre 2020, notificato il 3 novembre 2020) con cui il Ministero resistente, successivamente alla revoca della misura degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti in sede penale (procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R.), aveva commutato, con decorrenza 7 ottobre 2020, la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio (decreto M_DGMIL REG -OMISSIS-del 4 giugno 2020) di cui all’art. 915, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010 in sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo di cui al medesimo art. 915, comma 2, D.Lgs n. 66/2010.
1.1. – A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava due ordini di censure (“eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. incongruenza. erroneità dei presupposti; difetto di motivazione”), con cui sosteneva, in sintesi: a) richiamato il combinato disposto normativo di cui agli artt. 915, comma 2, 916 e 866 D. Lgs n. 66/2010, l’assenza di presupposti per l’adozione della disposta misura, “non potendosi essa ritenere preordinata ad anticipare gli effetti di una sentenza penale di condanna che in ogni caso non comporterebbe titolo idoneo a determinare la perdita del grado quale conseguenza automatica”; b) la mancata lesione del prestigio dell’amministrazione e l’ininfluenza del procedimento penale in corso sul corretto svolgimento del servizio, nonché l’assenza di clamore mediatico rispetto alla vicenda penale sottesa; c) la violazione del principio di proporzionalità, potendo l’amministrazione adottare misure diverse e più miti (mutamento di mansioni, trasferimento ad altra sede di servizio); d) l’omessa indicazione del termine finale della sospensione (primo motivo); aa) la carenza di motivazione (secondo motivo).
2. - Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente (25 gennaio 2021), successivamente depositando documenti (1 febbraio 2021).
3. - Con ordinanza n. 240 del 4 febbraio 2021, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, questo Tribunale “Considerato che la sospensione facoltativa dall’impiego è una mera misura cautelare, la cui applicazione è caratterizzata da ampia discrezionalità e che non riveste natura disciplinare o sanzionatoria, in quando prescinde da qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità dell’inquisito e non implica, quindi, alcuna valutazione, neppure approssimativa e provvisoria, circa la colpevolezza dell’interessato (cfr. TAR Lazio-Roma n. -OMISSIS-del 14.10.2014); Considerato che il potere di disporre la sospensione facoltativa, previsto dall’art. 915, co. 2, d. lgs. n. 66/2010 costituisce ipotesi speciale rispetto a quella generale disciplinata dall’art. 916, posto che, nel primo caso, la sospensione facoltativa presuppone l’intervenuta adozione di una sospensione obbligatoria; Considerato che il presupposto della sospensione facoltativa ex art. 915, co. 2 non è rappresentato dallo status di imputato per reati da cui può derivare, in caso di condanna, la perdita del grado, bensì dall’essere stato il militare colpito da misura cautelare (o di prevenzione) coercitiva della libertà personale o comunque impeditiva della prestazione lavorativa, quale che sia il reato per il quale la misura sia stata in precedenza adottata, con l’unico limite che la revoca della misura indicata al comma 1 non sia stata “disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza” (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 5115 del 6.11.2017); Considerato che nel caso di specie è indiscusso che il ricorrente è stato oggetto della misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari, per cui tale circostanza, come ha “imposto” l’adozione della misura della sospensione obbligatoria, così ha legittimato l’amministrazione,