TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-10-24, n. 201610553
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Pubblicato il 24/10/2016
N. 10553/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10948/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10948 del 2015, proposto da:
Fabrizio D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Francesco Minichiello C.F. MNCNNF64D29F839P, elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia, 50, presso lo studio legale Napolitano;
contro
Commissione per l’attuazione del progetto Ripam, non costituita in giudizio;
F PA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi C.F. CRDMCL63R18D708M, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi, 51, presso lo studio legale Cardi;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica – il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Francesca Esposito non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
- dell'elenco definitivo dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per 84 funzionari amministrativo-contabili, approvato dalla Commissione interministeriale Ripam nella seduta del 4.8.2015;
- dell'elenco provvisorio;
- del giudizio di non idoneità conseguito all'esito della fase preselettiva e, comunque, dell'esito negativo della predetta fase.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di F PA, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno e del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami, indetto per il reclutamento di 120 unità di personale di ruolo di categoria A-F1 o area III-F1, ed in particolare a quello per il reclutamento di 84 funzionari amministrativo-contabili.
Rappresenta poi di non essere stato incluso nell’elenco definitivo dei candidati ammessi alla prova scritta in considerazione dell’esito della prova preselettiva, nonostante, nel corso della stessa, egli avesse riportato un punteggio complessivo di 104,68, superiore a quello di altri candidati ammessi.
Tanto dipenderebbe dall’erronea applicazione che la commissione ha fatto delle previsioni di bando, che sebbene all’art. 6 prevedevano una doppia prova preselettiva, all’art. 2 chiarivano che la preselezione sarebbe avvenuta a mezzo di un’unica prova, rispetto alla quale, di conseguenza, illegittimamente la commissione avrebbe individuato una doppia soglia di punteggio.
Impugna quindi l’elenco definitivo degli ammessi e il giudizio di inidoneità conseguito all’esito della prova selettiva, articolando i seguenti motivi di doglianza:
1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Difetto e carenza di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio di tipicità degli atti e del bando.
Benché l’art. 6 del bando prevedesse una fase preselettiva articolata in due prove, individuando precisi requisiti per l’ammissione alla seconda prova preselettiva, l’art. 2 del medesimo bando prevedeva che la prova preselettiva fosse unica, ancorché articolata su due prove a test, così che la previsione per la quale il mancato superamento della prima prova selettiva precludeva l’accesso alla seconda, anche in considerazione dell’avvenuta contestuale somministrazione delle prove, sarebbe stata in concreto inapplicabile.
2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Illogicità. Difetto e carenza di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento.
In applicazione dei principi generali posti dal d.P.R. n. 487/1994, le modalità di espletamento delle prove preselettive previste dai bandi relativi a procedure selettive devono rispondere a criteri di logicità e coerenza, così che, nell’interpretazione complessiva del bando della procedura in esame, la discrasia tra la previsione contenuta nell’art. 2 e quella contenuta nell’art. 6, avrebbe dovuto essere risolta dando prevalenza all’interpretazione secondo cui la fase preselettiva è unica e deve concludersi con una valutazione unitaria, che tenga conto dei risultati conseguiti in entrambe le prove.
Del resto le prove che costituivano le due fasi preselettive sono state somministrate in un unico contesto, a mezzo di un test comprendente 110 domande progressivamente numerate, così che sarebbe irragionevole introdurre, in fase di correzione, distinzioni che non corrispondono ad una oggettiva diversificazione delle due fasi.
3.Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Illogicità. Difetto e carenza di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento.
L’irragionevolezza del bando, nella parte in cui prevede l’autonoma valutazione delle due prove preselettive, sarebbe confermata dal concreto esito delle correzioni, tale per cui esso ricorrente, pur avendo riportato un punteggio complessivo di 104,68 punti, è risultato escluso mentre sono stati ammessi candidati con un punteggio complessivo inferiore.
4.Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Illogicità. Difetto e carenza di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento.
Pur riconoscendo che la fase preselettiva ha una funzione propriamente deflattiva, il ricorrente rileva come le modalità di attuazione della preselezione poste in essere dalla commissione hanno, incongruamente, prodotto il risultato di precludere l’accesso alla fase successiva di selezione scritta a candidati che hanno riportato un risultato oggettivamente alto e comunque superiore a quello riportato da altri candidati ammessi.
Si sono costituiti il F PA, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che hanno chiesto la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2015 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata accolta.
In data 5 settembre 2016 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rappresentato la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, in considerazione del fatto che egli ha superato il concorso, collocandosi nella 299° posizione e che la commissione ha espressamente subordinato l’utile conseguimento del risultato alla decisione del presente gravame.
All’udienza del 19 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente impugna, unitamente al bando di indizione della procedura selettiva, l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per 84 funzionari amministrativo-contabili e il presupposto provvedimento di non idoneità emesso nei suoi confronti all’esito della prova preselettiva.
Tale esito è stato determinato dal punteggio da lui riportato nella prima prova preselettiva (pari a 54,68, inferiore alla soglia minima individuata dalla commissione nel punteggio di 56,01), senza che si sia tenuto in alcun conto il punteggio da lui riportato nella seconda prova preselettiva (pari a 50/50 e comunque superiore alla soglia minima di 46,34), né del fatto che il suo punteggio complessivo era pari a 104,68, superiore a quello di altri candidati ammessi dalla commissione a sostenere la prova scritta.
Il ricorso, ad una più approfondito esame, proprio della presente fase di merito, non merita accoglimento.
L’art. 6 del bando, intitolato prove preselettive, stabilisce, al primo capoverso, che “ Per ciascun concorso sono previste due distinte prove di preselezione e precisamente - preselezione attitudinale;- preselezione professionale … ”. Al terzo capoverso, l’articolo descrive i contenuti delle prove preselettive, disponendo che “ alla prima prova preselettiva sono ammessi tutti coloro che hanno presentato domanda nei termini previsti e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione . I candidati saranno chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato, ad una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica delle capacità di apprendimento di carattere logico-matematico e critico-verbale ” e che “ alla seconda prova preselettiva sono ammessi un numero di candidati pari, per ciascun concorso, a 10 (dieci) volte il numero dei posti sulla base dell’esito delle prima prova preselettiva … I candidati saranno chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato, ad una serie di quesiti a risposta multipla tesi ad accertare il livello di conoscenza nell’ambito delle seguenti materie ….” . La medesima disposizione stabilisce, inoltre, che “ alla prova selettiva scritta sono ammessi un numero di candidati pari, per ciascun concorso, a 5 (cinque) volte il numero dei posti sulla base dell’esito della seconda prova preselettiva ”.
Rileva il collegio come la riportata previsione di bando appare estremamente chiara, così da non potersi dubitare del fatto che la stessa prescrive una modalità procedimentale che contempla due distinte prove preselettive, il superamento di ciascuna delle quali appare propedeutico all’accesso alla fase successiva.
Ed infatti, la diversità delle due fasi e l’esistenza di due distinte prove è confermata dalla diversa finalità alla quale le medesime tendono, dal diverso oggetto sul quale vertono i relativi test e dal diverso meccanismo di accesso e di progressione.
La esistenza di due distinte ed autonome valutazioni nell’ambito della fase preselettiva è confermata dall’art. 2 del bando, il quale ribadisce che la stessa consiste “ due prove a test, una per la verifica delle attitudini dell’apprendimento, l’altra per la verifica delle conoscenze di base possedute dai candidati, di cui al successivo art. 6 ”.
Il bando di gara, in conclusione, ha introdotto una struttura bifasica della preselezione, scelta operativa la cui legittimità è già riconosciuta in giurisprudenza, sia in generale, che con riferimento alla specifica procedura in esame (ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 29 gennaio 2016, nn. 316 e 317), la cui adozione nel caso specifico appare ragionevole e logica, avuto riguardo al livello di competenza richiesto per la tipologia di professionalità ricercata con la procedura in esame.
La inequivoca previsione di una doppia prova preselettiva, diversamente da quanto prospettato nel primo e nel secondo motivo di ricorso, non viene meno alla luce dell’ulteriore indicazione contenuta nel medesimo articolo 2 del bando, secondo cui le due prove a test in cui si articola la preselezione “ saranno somministrate contestualmente ”.
Tale ultimo inciso, infatti, si limita ad individuare una modalità pratica di somministrazione delle due prove, che risponde all’esigenza pratica di concentrare i tempi di svolgimento delle varie fasi concorsuali, ciò che il bando ha inteso fare nell’interesse sia dell’amministrazione che dei candidati stessi, e che impedisce, da un punto di vista pratico, l’autonoma comunicazione dei risultati di ciascuna prova nell’immediatezza dello svolgimento.
Osserva ancora il collegio come la diversa finalità ed il diverso oggetto dei quesiti, in qualche modo causa ed effetto dell’esistenza di due distinte prove, non viene meno in considerazione del fatto che, oltre che nel medesimo contesto, i test siano stati somministrati con numero progressivo e senza soluzione di continuità, atteso che neppure è prospettata in ricorso una oggettiva omogeneità delle domande, tale da deporre per una effettiva unificazione delle due distinte verifiche.
Né rileva la circostanza che tutti i candidati hanno sostenuto anche la seconda prova preselettiva, senza che agli stessi sia stato comunicato il risultato, eventualmente preclusivo, della prima prova preselettiva, atteso che la correzione della prima prova, ancorché effettuata in un momento successivo allo svolgimento della seconda prova, ha dato contezza dei risultati a quel momento riportati, individuando, di conseguenza, i candidati la cui seconda prova preselettiva fosse stata utilmente svolta.
La somministrazione dei test a tutti i candidati e la successiva correzione anche di quelli che, ex post , sono risultati non legittimati a sostenere la seconda prova, non ha neppure comportato, come prospettato nel quarto motivo di doglianza, un inutile aggravio procedimentale, atteso che la correzione è avvenuta con criteri automatici.
Quanto alla prospettata irragionevolezza del meccanismo, che ha condotto a considerare ammessi alla prova scritta candidati che avevano riportato nelle due prove preselettive un punteggio complessivamente inferiore a quello del ricorrente, lamentata con il terzo motivo di ricorso, deve osservarsi come la funzione delle prove preselettive è meramente deflattiva, essendo la fase di selezione “dei migliori” rinviata alle successive prove selettive, assunto confermato dalla ininfluenza del punteggio riportato nelle prove preselettive sulla valutazione finale.
Va da ultimo osservato che neppure sussiste la prospettata introduzione di soglie minime di valutazione non previste dal bando, atteso che i punteggi indicati dal ricorrente sono stati ricavati ex post rispetto allo svolgimento delle prove e coincidono con il punteggio conseguito dall’ultimo candidato ammesso.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese di lite, tuttavia, possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’accoglimento della prospettazione di parte nella fase cautelare.