TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-03-20, n. 202300645
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Pubblicato il 20/03/2023
N. 00645/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01785/2022 REG.RIC.
N. 02076/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2022, proposto da
T S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2076 del 2022, proposto da
T S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2359/2021,
nonché per l’accertamento della nullità delle note prot. n. 1054/2022 e n. 1488/2022.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno Spa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 1785/2022, la TEKLA s.r.l. (in appresso, T.) (ex Mexall Sistemi s.r.l., in appresso, M. S.) agiva: - per la quantificazione delle somme dovutele dall’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (in appresso, Agenzia) a titolo di risarcimento per equivalente monetario dei danni cagionatile dal mancato completamento delle opere di urbanizzazione relative al PIP in località Ingegno del Comune di Sarno (approvato con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 34706 del 22 settembre 1998;in appresso, PIP Ingegno), così come riconosciuto in suo favore con sentenza di condanna del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2359 dell’8 novembre 2021 (passata in giudicato) e posto in esecuzione con sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1801 del 24 giugno 2022;- per l’accertamento della nullità, per violazione e/o elusione del giudicato, della nota dell’Agenzia prot. n. 1054 del 23 agosto 2022, recante la proposta di pagamento delle somme in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., nella misura di € 35.702,20;- in subordine, per l’annullamento della citata nota del 23 agosto 2022, prot. n. 2022.
2. L’importo spettante a titolo risarcitorio in favore della T. – subentrata alla M. S., assegnataria del lotto n. 54, avente superficie pari a mq 18.344 e ricompreso nell’area PIP Ingegno – era stato determinato «forfettariamente in € 71.404,41 (pari al 20% del conguaglio del prezzo di assegnazione del lotto n. 54)», ridotto del 50% – così come stabilito nella sentenza n. 2359 dell’8 novembre 2021 –, ossia nella suindicata misura complessiva di € 35.702,20.
Tanto, in base all’argomentazione che: - «l’omessa quantificazione dei danni, da parte del TAR, impone all’Agenzia di formulare la proposta di pagamento sulla scorta di quanto effettivamente dimostrato dalla T. nel corso del giudizio e non delle mere deduzioni di parte assolutamente sfornite di prova»;- «secondo tale principio, ai fini della quantificazione dell’offerta, non potrà tenersi conto dell’arbitraria ricostruzione e delle indimostrate pretese della T., che non provano la sussistenza del nesso di causalità tra il presunto ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e l’asserita riduzione della capacità produttiva dell’impresa»;- «nei documenti depositati presso il Registro delle Imprese, relativi ai bilanci di esercizio della T., redatti e pubblicati nel lasso di tempo intercorrente tra l’anno 2001 e l’anno 2021, non vi è alcun riferimento ad eventuali difficoltà produttive connesse alla presunta inadeguatezza delle opere di urbanizzazione del PIP di Sarno;vi sono, invece, ripetuti richiami ai progetti di ricerca effettuati nello stesso stabilimento insediato in area PIP, per nuovi prodotti e molteplici riferimenti a variazioni negli anni del volume di affari, dovuti alle oscillazioni della congiuntura economica del mercato di riferimento dell’impresa»;- «ulteriore elemento sintomatico della contraddittoria prospettazione di danni risarcibili offerta dalla T. è rappresentato dal parallelo giudizio ex art. 696 bis cod. proc. civ., promosso dalla stessa T. dinanzi al Tribunale civile di Nocera Inferiore (r.g. n. 5089/2018), definito con Consulenza Tecnica Preventiva, nella quale il CTU designato ha escluso ogni responsabilità dell’Agenzia e del Comune di Sarno, contrariamente a quanto richiesto in giudizio dalla T., ed ha individuato la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore, relativamente ai fenomeni di dissesto della pavimentazione dell’opificio, dando atto di aver accertato che molte zone del capannone – destinate alla produzione – fossero libere da macchinari e/o materiali e/o prodotti, a causa delle rilevate deformazioni della pavimentazione e che alcuni macchinari industriali ivi presenti fossero installati con l’interposizione di zeppe di adattamento al fine di garantire l’orizzontalità … ciò conferma che i circa 8.000 mq dello stabilimento non fossero, di fatto, utilizzabili nel loro complesso, circostanza tale da comportare una limitazione della produttività (cfr. CTU … del 14 gennaio 2022)».
3. Successivamente alla contestazione-dissenso dell’oblata T. (giusta nota del 30 agosto 2022) ed al conseguente esercizio delle azioni indicate retro, sub n. 1, l’Agenzia, con nota del 17 novembre 2022, prot. n. 1488, rettificava la precedente nota del 23 agosto 2022, prot. n. 2022, rideterminando in € 158.688,40 l’importo a titolo risarcitorio in favore della T., corrispondente «al 20% del totale della somma dovuta per i costi delle opere di urbanizzazione relativamente all’assegnazione del lotto n. 54, considerando l’accertamento contenuto nella sentenza sullo stato di realizzazione delle urbanizzazioni», nonché ridotto del 50% – così come stabilito nella sentenza n. 2359 dell’8 novembre 2021 –, ossia nella misura complessiva di € 79.344,20.
4. Nell’avversare, con ricorso iscritto a r.g. n. 2076/2022, tale nuova quantificazione, la T., previa contestazione-dissenso giusta nota del 22 novembre 2022, agiva: - per la quantificazione delle somme dovutele dall’Agenzia a titolo di risarcimento per equivalente monetario dei danni cagionatile dal mancato completamento delle opere di urbanizzazione relative al PIP Ingegno, così come riconosciuto in suo favore con sentenza di condanna del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2359 dell’8 novembre 2021 e posto in esecuzione con sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1801 del 24 giugno 2022;- per l’accertamento della nullità, per violazione e/o elusione del giudicato, della nota dell’Agenzia prot. n. 1488 del 17 novembre 2022, recante la proposta di pagamento delle somme in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., nella misura di € 79.344,20;- in subordine, per l’annullamento della citata nota del 17 novembre 2022, prot. n. 1488.
5. A sostegno delle domande proposte, deduceva, in estrema sintesi, che: - il mancato raggiungimento dell’accordo sulla proposta formulata dall’Agenzia avrebbe comportato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., la devoluzione della determinazione diretta della somma dovuta a titolo risarcitorio in capo al giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza;- la quantificazione operata, dapprima, con la nota del 23 agosto 2022, prot. n. 2022, e, poi, con la nota del 17 novembre 2022, prot. n. 1488, sarebbe arbitrariamente disancorata dai criteri enucleati dalla sentenza n. 2359 dell’8 novembre 2021 con riferimento alle singole voci di danno riconosciute alla T. e sarebbe, invece, altrettanto arbitrariamente basata su un parametro (corrispondente, dapprima, «al 20% del conguaglio del prezzo di assegnazione del lotto n. 54» e, poi, «al 20% del totale della somma dovuta per i costi delle opere di urbanizzazione relativamente all’assegnazione del lotto n. 54») non rinvenibile nell’emesso dictum giurisdizionale.
6. Costituitasi in entrambi i giudizi introdotti dai ricorsi in epigrafe, l’intimata Agenzia eccepiva l’infondatezza delle domande attoree.
7. Alla camera di consiglio del 15 febbraio 2023, le due cause erano trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In rito, sono ravvisabili i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi introdotti dai ricorsi in epigrafe.
Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due cause: l’identità delle parti (T., in veste di proponente, e Agenzia, in veste di amministrazione resistente) e del petitum sostanziale (consistente nella rideterminazione della somma riconosciuta a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., previo accertamento della nullità o annullamento della proposta di pagamento formulata dall’Agenzia), nonché il rapporto di oggettiva connessione degli atti in contestazione (note del 23 agosto 2022, prot. n. 2022, e del 17 novembre 2022, prot. n. 1488).
2. Sempre in rito, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso iscritto a r.g. n. 1785/2022, in quanto la nota del 17 novembre 2022, prot. n. 1488, ha assorbito e sostituito, rettificandola in melius per la destinataria, la precedente nota del 23 agosto 2022, prot. n. 2022, con esso avversata. Cosicché nessuna utilità pratica la proponente potrebbe ritrarre da una pronuncia di accertamento della nullità o di annullamento di quest’ultima.
3. Onde correttamente scrutinare thema decidendum dedotto col ricorso iscritto a r.g. n. 2076/2022 si impone una preliminare ricognizione dell’antefatto sostanziale e processuale sul quale esso viene ad innestarsi.
3.1. La M. S., a seguito di assegnazione disposta in suo favore con delibera del Consiglio di amministrazione del 2 aprile 2004 dalla Agro Invest s.p.a. (ora Agenzia), in veste di soggetto attuatore del PIP Ingegno, a tanto delegato dal Comune di Sarno con delibere consiliari n. 32 del 30 aprile 2002 e n. 70 del 23 settembre 2002, nonché giusta convenzione del 25 ottobre 2002 (rep. n. 4219), stipulava con la predetta Agro Invest la convenzione del 13 luglio 2004 (prot. n. 797), in forza della quale si rendeva cessionaria del lotto PIP n. 54, avente superficie pari mq 12.029, poi ampliata sino a mq 18.337 per effetto del definitivo atto traslativo del 28 settembre 2007 (rep. n. 53211;racc. n. 3493).
3.2. In vista dell’insediamento in tale area del progettato opificio, destinato alla lavorazione di serramenti in legno e metallo, di porte interne in legno, alluminio e vetro, di portoncini in alluminio, di porte blindate, di pannelli compositi per facciate continue, ecc., la M. S. presentava richiesta di intervento finanziario, ai sensi delle l. n. 181/1989 e n. 513/1993 alla ex Sviluppo Italia s.p.a. (poi Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a., ora Invitalia s.p.a.), sulla base di un articolato business plan.
L’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a. (frattanto subentrata alla Sviluppo Italia s.p.a.) ammetteva la T. ai benefici previsti dalle citate l. n. 181/1989 e n. 513/1993 e, conseguentemente, in data 22 ottobre 2007, stipulava con la stessa un contratto preliminare di compravendita di quote (in suo favore, nell’ammontare di € 653.000,00), un contratto di contributo a fondo perduto (per un importo non superiore a € 2.609.000,00) e un contratto di finanziamento a tasso agevolato (per un importo non superiore a € 1.956.000,00, erogabile per stati di avanzamento di entità non inferiore al 15% dell’investimento complessivo), i quali prevedevano, a carico dell’impresa, l’obbligo di perfezionare l’iniziativa entro il 31 dicembre 2008, per una spesa complessiva di circa € 6.941.000,00, di realizzare un incremento occupazionale di 46 unità, di aumentare il capitale sociale da € 91.800,00 a € 2.480.000,00, di completare le assunzioni fino a complessive 59 unità entro il 30 giugno 2009, di far certificare i bilanci da una società di revisione iscritta nell’albo ex art. 61 del d.lgs. 58/1998, di assicurare, con polizza vincolata, gli immobili, gli impianti ed i macchinari ammessi all’agevolazione, di garantire che il capitale proprio disponibile non fosse mai inferiore al 30% di quanto via via effettivamente speso per la realizzazione degli investimenti.
3.3. La T., in forza del provvedimento autorizzativo unico (PAU) del 16 ottobre 2006, prot. n. 663, rilasciatole dal Comune di Sarno, iniziava i lavori di costruzione dell’assentito capannone industriale sul lotto PIP n. 54, come da comunicazione del 17 ottobre 2007, prot. n. 18686.
Tuttavia, nonostante l’ultimazione del capannone, veniva a trovarsi nella difficoltà di avviare l’attività produttiva a causa della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie agli allacciamenti delle utenze, degli scarichi fognari, ecc., le quali, ai sensi dell’art. 8 della convenzione di cessione del 13 luglio 2004 (e dell’omologo art. 8 della sostitutiva convenzione di cessione del 20 luglio 2005, prot. n. 1.169: «Il Comune e per suo conto Agro Invest s. p. a. … realizzerà le indispensabili opere di urbanizzazione»), erano a carico di Agro Invest.
Quest’ultima, con nota del 9 ottobre 2009, prot. n. 5849, diffidava la T. dal realizzare gli allacci, evidenziando che le reti fognarie nere e bianche, industriali e potabili, ecc., erano in corso costruzione e non collaudate.
In riscontro, l’impresa assegnataria, con nota del 2 novembre 2009, rappresentava le problematiche di smaltimento delle acque, a fronte della quasi integrale realizzazione dell’opificio, e richiedeva l’indicazione delle date definitive previste per i collegamenti.
In data 18 novembre 2009 (prot. n. 6644), la Agro Invest comunicava che la conclusione dei lavori era prevedibile per il periodo giugno-settembre 2010.
Di conseguenza, la T., con nota del 20 novembre 2009, richiedeva all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa una proroga del finanziamento riconosciutole, concessa dapprima, fino al 30 settembre 2010 e, poi, fino al 31 marzo 2011.
3.4. Poiché, con nota del 9 ottobre 2009, prot. n. 5849, la Agro Invest comunicava di non aver ancora realizzato le opere d’urbanizzazione, la T., avendo anche installato i macchinari di produzione nel periodo maggio-giugno 2010 senza poterli utilizzare a regime e stante il lamentato inadempimento dell’obbligo convenzionale di urbanizzazione gravante sulla controparte (cfr. nota del 21 aprile 2011), ometteva di versare a quest’ultima il saldo del corrispettivo di cessione, diffidandola a completare le infrastrutturazioni necessarie all’implementazione della propria attività industriale.
La Agro Invest, con nota del 15 aprile 2011, effettuava richieste di documenti, in riscontro alle quali l’impresa assegnataria, con nota dell’11 maggio 2011, rappresentava l’impossibilità oggettiva di soddisfarle a causa dell’inadempimento di controparte, diffidando ancora una volta il soggetto attuatore a completare le previste opere di urbanizzazione.
3.5. La Agro Invest, a seguito di ricorso dinanzi al Tribunale civile di Nocera Inferiore, otteneva l’emissione del decreto ingiuntivo n. 794 dell’8 luglio 2011 per l’importo di € 123.319,58, pari al residuo saldo non versato del corrispettivo di cessione.
Avverso l’emesso provvedimento monitorio, la T. proponeva opposizione sulla quale l’adito Tribunale civile di Nocera Inferiore, con sentenza n. 716 dell’11 maggio 2016 pronunciava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
3.6. Successivamente, con nota del 10 novembre 2017, prot. 1595, l’Agenzia (frattanto subentrata alla Agro Invest) richiedeva nuovamente il pagamento della somma di € 123.319,58 all’impresa assegnataria, la quale, con nota del 23 novembre 2017, continuava ad opporre l’inadempimento di controparte.
Con nota dell’11 aprile 2018, la T. segnalava, poi, al Comune di Sarno, all’Agenzia ed alla Regione Campania che il pavimento del capannone presentava da tempo fenomeni di deformazione “a flessione”, dovuti principalmente ad una situazione idrogeologica estremamente compromessa, con gravissimi danni alla struttura ed all’attività imprenditoriale esercitata, avente ad oggetto la produzione di serramenti e infissi.
3.7. Con ricorso iscritto a r.g. n. 1301/2020, l’Agenzia richiedeva a questa adita Sezione l’ingiunzione di pagamento, a carico della T., della somma complessiva di € 163.937,79, oltre interessi legali e spese, la quale veniva disposta con decreto n. 483 del 3 novembre 2020.
Avverso l’emesso provvedimento monitorio, la parte intimata, con ricorso iscritto a r.g. n. 1614/2020, proponeva opposizione con domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi di urbanizzazione a carico del soggetto attuatore.
L’esperita opposizione veniva accolta da questa adita Sezione con sentenza n. 2359 dell’8 novembre 2021, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 483 del 3 novembre 2020 e contestuale condanna dell’Agenzia al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento da determinarsi ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.
In particolare, in tale pronuncia si statuiva che: - «il debitore (Agenzia opposta) dovrà proporre a favore del creditore (società opponente) il pagamento di una somma entro un congruo termine (che si reputa opportuno fissare in giorni 90, a decorrere dalla data di comunicazione in via amministrativa ovvero se anteriore di notificazione a cura di parte della presente sentenza», avendo riguardo ai danni «da collegarsi, sotto il profilo eziologico, al ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituite dalle reti idrico-fognaria, elettrica, del gas, telefonica e di illuminazione», risultando «sufficientemente documentato, rispetto al cronoprogramma a corredo della convenzione del 12 dicembre 2007 (rep. n. 4963) stipulata tra il Comune di Sarno e l’Agenzia … il ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituite dalle reti idrico-fognaria, elettrica, del gas, telefonica e di illuminazione …»;- «sarà, quindi, relativamente a tali danni, e soltanto ad essi, che l’Agenzia opposta dovrà proporre, nel termine sopra individuato, il pagamento di una somma, in favore dell’opponente, che valga a ristorarli»;- tenuto, però, conto che «la ricorrente risulta aver esperito l’azione risarcitoria a distanza di circa 7 anni dal tempo di determinazione del danno lamentato (2009-2011), senza essersi previamente avvalsa del rimedio giurisdizionale ex art. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso la denunciata inerzia amministrativa nell’attuazione del PIP Ingegno» e che, quindi, «la ricorrente, nonostante la risalenza dell’inerzia dell’amministrazione resistente, non ha esperito rimedi giurisdizionali di sorta prima di instaurare il presente giudizio [di opposizione]», «siffatta condotta omissiva, se, da un lato, non elide in radice l’acclarata illiceità di quella … dell’Agenzia, costituisce, d’altro lato, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile ai fini della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza» ai sensi del comb. disp. artt. 1227, comma 2, cod. civ. e 30, comma 3, cod. proc. amm.;- conseguentemente, «l’Agenzia opposta – la sola cui, stante la configurazione del presente giudizio quale opposizione al decreto ingiuntivo, dalla stessa richiesto, la presente sentenza può, evidentemente, rivolgersi –, nel proporre, all’opponente, il pagamento di una somma di denaro, a titolo risarcitorio, per i danni, derivanti dal mancato completamento delle opere d’urbanizzazione, di cui s’è detto in precedenza, dovrà tenere conto della circostanza che l’azione risarcitoria de qua (sia pure, più volte, stragiudizialmente preconizzata) è stata, infine, esercitata, a titolo di riconvenzionale, rispetto alla pretesa dell’Agenzia, ad ottenere il conguaglio del prezzo di cessione del lotto, soltanto nel contesto del presente giudizio, ed applicare così, alla somma determinata, un opportuno coefficiente di riduzione (che si stima equo, da parte del Collegio, determinare, sin d’ora, nel 50% della somma in questione)»;- «sulla somma, come sopra determinata, da proporre a titolo di risarcimento del danno in favore della società opponente, andranno calcolati gli interessi legali, dalla data di maturazione al soddisfo, e che dalla stessa andrà detratto quanto, dalla stessa opponente, ancora dovuto all’Agenzia opposta, a titolo di conguaglio del prezzo di cessione dell’area in proprietà, nonché a titolo di adeguamento del prezzo di cessione, oltre anche, in tal caso, gli interessi legali: trattandosi di importi, circa la cui debenza, in favore dell’Agenzia, parte ricorrente non ha opposto, in sostanza, alcunché (limitandosi ad opporre l’eccezione d’inadempimento, nei sensi, di cui s’è ampiamente detto in precedenza);e relativamente ai quali importi, pertanto, apparirebbe iniqua la non operatività dell’istituto della compensazione».
3.8. A fronte della perdurante inerzia dell’Agenzia nell’assolvimento dell’incombente di cui all’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., la T., con ricorso iscritto a r.g. n. 481/2022, agiva per l’ottemperanza alla sentenza n. 2359 dell’8 novembre 2021.
Nell’accogliere l’esperita domanda ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., questa Sezione, con sentenza n. 1801 del 24 giugno 2022, ordinava all’Agenzia di dare esecuzione all’emessa pronuncia di condanna, mediante il pagamento della somma da quantificarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., secondo i criteri ivi specificati nella suddetta sentenza, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte ricorrente e contestualmente, per il caso di ulteriore inadempimento, nominava Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, con il compito di quantificare i danni risarcibili in favore della ricorrente secondo i criteri all’uopo predeterminati.
3.9. Prima dell’insediamento del Commissario ad acta, l’Agenzia formulava le proposte di pagamento di cui alle note del 23 agosto 2022, prot. n. 2022, e del 17 novembre 2022, prot. n. 1488, le quali erano contestate dalla T. con i ricorsi in epigrafe.
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’amministrazione resistente, nella nota del 17 novembre 2022, prot. n. 1488 (al cui contenuto – per quanto osservato retro, sub n. 2 – è da intendersi circoscritto il presente scrutinio di merito) non abbia fatto buon governo dei criteri di quantificazione dei danni risarcibili enucleati nella sentenza n. 2359 dell’8 novembre 2021.
Da un lato, nel rideterminare in € 158.688,40 l’importo a titolo risarcitorio in favore della T., risulta aver arbitrariamente applicato il parametro del «20% del totale della somma dovuta per i costi delle opere di urbanizzazione relativamente all’assegnazione del lotto n. 54» (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3), il quale non figura indicato in alcun punto del dictum giurisdizionale posto in esecuzione, senza aver illustrato come esso potesse efficacemente ritrarre il nesso eziologico, da quest’ultimo espressamente postulato, tra i danni risarcibili ed il «ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituite dalle reti idrico-fognaria, elettrica, del gas, telefonica e di illuminazione» (cfr. retro, sub n. 3.7)
D’altro lato, ha, bensì, stigmatizzato la portata insufficiente e, comunque, non risolutiva degli elementi di prova elargiti dalla parte ricorrente circa la riconducibilità della riduzione della capacità produttiva dell’impresa al deficit di infrastrutturazione del PIP Ingegno, prospettando, piuttosto, la correlazione del fenomeno all’andamento congiunturale del settore di mercato di riferimento, nonché alle difficoltà operative generate dall’inadeguata progettazione e/o esecuzione del capannone industriale (attinto da problematiche di dissesto della pavimentazione) (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2). Ma non ha, poi, analiticamente verificato, sulla scorta di tali ellittiche considerazioni, la spettanza e l’ammontare delle singole voci di danno declinate nella sentenza n. 2359 dell’8 novembre 2021 e compendiate nella sentenza n. 1801 del 24 giugno 2022, se e in quanto eziologicamente collegate «al ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituite dalle reti idrico-fognaria, elettrica, del gas, telefonica e di illuminazione».
5. In particolare, a tenore della sentenza n. 1801 del 24 giugno 2022, si tratta, quanto al danno emergente, delle seguenti voci: «- maggiori costi di € 504.000,00 nella realizzazione dell’opificio;- maggiori costi per manodopera inutilizzata quantificati in € 1.653.143,66, oltre interessi bancari;- ricorso a finanziamenti da parte dei soci per un importo di € 1.886.552,00, che avrebbero potuto essere utilizzati in altre attività industriali producendo almeno il beneficio di evitare il ricorso a finanziamenti bancari;- maggiori costi in termini di necessaria rinnovazione della fideiussione richiesta a garanzia da Invitalia e stipulata con Antonveneta, di € 42.000,00;- maggiori costi per canoni di locazione di € 43.200,00 (considerato che la società avrebbe potuto utilizzare il capannone in via Sarno) e di € 12.000,00 (6.000 x 2 anni) per la locazione di un locale utilizzato per lo showroom;- maggiori costi di € 943.177,00 in investimenti marketing e pubblicitari che non hanno potuto fruttare e sono risultati vani;- € 350.000,00 per credito bancario con la BCC di Scafati, sopportando un costo per interessi pari ad € 15.245,68;- maggiori costi di € 28.245,78, in termini di interessi sulle somme non ricevute a tempo debito;- perdita di chance pari a € 653.614,97;- maggiori costi per la mancata autoproduzione di aste di legno per infissi acquistati pari a € 241.832,00;- maggiori costi per mancata autoproduzione del taglio termico pari a € 136.800,00;- maggiori costi per la mancata autoproduzione di persiane in acciaio comune pari a € 40.000,00;- danni causati dai fenomeni di allagamento del capannone riconducibili all’impossibilità di immissione in fogna, sia in termini di fermi produzione, sia in termini di danneggiamento dei materiali e degli impianti esistenti il loco;- perdite di esercizio subite dal 2012 al 2019;- riduzione di valore catastale del sito produttivo quantificato in € 556.100,00».
Quanto al lucro cessante, si tratta, sempre a tenore della citata sentenza n. 1801 del 24 giugno 2022 – del dimezzamento dei risultati attesi.
6. Più in dettaglio, la precedente sentenza n. 2359 dell’8 novembre 2021 aveva così illustrato le singole voci di danno in rapporto alle quali avrebbe dovuto verificarsi la sussistenza del necessario nesso eziologico col «ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituite dalle reti idrico-fognaria, elettrica, del gas, telefonica e di illuminazione»:
Danno emergente.
«1) La T. per la realizzazione dell’opificio industriale aveva previsto una spesa di € 2.525.000,00. I ritardi causati dagli inadempimenti di Agro Invest sull’andamento dei lavori di realizzazione dell’opificio, hanno originato una spesa complessiva pari ad € 3.029.000,00, da imputarsi ai maggiori costi dei materiali intervenuti medio tempore. Tali maggiori costi sono documentabili attraverso le fatture di acquisto dei materiali e riscontrabili con le tabelle dei prezzi ministeriali sull’andamento dei costi dell’acciaio nel periodo di realizzazione (si veda documentazione ripartita per SAL);il tutto per un maggior costo di € 504.000,00.
2) L’opponente, onde rispettare gli obblighi assunti con il piano di investimenti concesso da Invitalia, è stata costretta ad assumere e pagare inutilmente la manodopera prevista dai contratti stipulati per le agevolazioni (cfr. buste paga riassuntive), nota Ministero del Lavoro del 19 aprile 2011 e comunicazioni UNILAV, pur non potendo dare inizio all’attività imprenditoriale a causa della mancanza delle opere di urbanizzazione. I maggiori costi per manodopera inutilizzata sono quantificabili in € 1.653.143,66, ai quali vanno aggiunti gli interessi bancari.
3) Nel corso del programma d’investimento, T. ha fatto ricorso, per mancanza di liquidità idonea a sostenere i costi del progetto, causati dai noti ritardi amministrativi, a finanziamenti da parte dei soci per un importo di € 1.886.552,00 (cfr. bilancio 2011). Tali capitali avrebbero potuto essere utilizzati proficuamente in altre attività industriali. ove avrebbero potuto produrre quantomeno il beneficio di evitare il ricorso a finanziamenti bancari.
4) La fideiussione richiesta a garanzia da Invitalia e stipulata con Antonveneta è stata necessariamente rinnovata a causa dei noti ritardi per ulteriori due anni con un maggiore costo di € 42.000,00.
5) La T., a causa dei gravi ritardi, è stata costretta ad utilizzare il capannone pari a mq 2276,94 che ha condotto in locazione in Scafati, via Oberdan, versando il canone annuo di € 4.800,00 sino al 31/12/2018 (cfr. contratto e comunicazione cessazione). I maggiori costi per canoni di locazione, considerato che T. avrebbe potuto, dal 1 gennaio 2010, utilizzare il capannone in Sarno, ammontano ad € 43.200,00 (4800 x 9 anni). Dal 1° gennaio 2019 a tutt’oggi, T. conduce in locazione il locale, sempre sito in Scafati, via Oberdan, pari a mq.