TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-08-30, n. 201207393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-08-30, n. 201207393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207393
Data del deposito : 30 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04635/2011 REG.RIC.

N. 07393/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04635/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4635 del 2011, proposto da:
A G, F B, P F, A B, M F, rappresentati e difesi dall'avv. F F, con domicilio eletto presso F F in Roma, via L. Angeloni, 4;;

contro

Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione, rappresentato e difeso dall'avv. D M, con domicilio eletto presso D M in Roma, via Cesare Beccaria,29;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

RIGETTO RICHIESTA DI OPZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL TFS IN TFR IN RELAZIONE ALL'ADESIONE AL FONDO PENSIONE APERTO "ARCA PREVIDENZA"


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il dott. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, hanno impugnato la nota dell’Inpdap del 24 febbraio 2011, con la quale è stata comunicata la impossibilità, in base alla normativa vigente, di accettare l’opzione relativa al passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto con adesione al fondo pensione Arca Previdenza;
hanno, altresì, chiesto l’accertamento del proprio diritto all’esercizio di tale opzione con condanna del Ministero dell’Economia al conferimento al fondo pensione Arca Previdenza delle relative quote di trattamento di fine rapporto.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e l’Inpdap contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Il Ministero ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione relativa alla pensione, ad avviso della difesa erariale, rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti.

Alla udienza pubblica del 13 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.

L’eccezione è infondata.

La questione oggetto del presente ricorso riguarda, infatti, il trattamento di fine rapporto.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che le questioni relative al trattamento di fine rapporto e, prima, alla indennità di buonuscita riguardino il rapporto di impiego e non il relativo trattamento pensionistico. Avverso i provvedimenti relativi al trattamento di fine rapporto può essere proposto ricorso al Tar in sede di giurisdizione esclusiva (per i rapporti di lavoro esauriti al 30 giugno 1998, data di entrata in vigore delle disposizioni sulla privatizzazione dei pubblici dipendenti) oppure al giudice ordinario (per i rapporti in corso a tale data) (C.Conti reg. Lombardia sez. giurisd.8 giugno 2006, 348). Il giudizio avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di buonuscita, rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di pubblico impiego (Consiglio di Stato sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2356). Le controversie relative alle pretese retributive del personale militare, riguardanti l'indennità di buonuscita, trattandosi di controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 d.lg. n. 165 del 2001, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a.( Cassazione civile sez. un., 22 dicembre 2009, n. 26966).

Pertanto la giurisdizione si deve ritenere spettante a questo giudice, in quanto giudice del rapporto di impiego pubblico, non privatizzato, trattandosi di militari.

Nel merito il ricorso è infondato.

Nell’ordinamento vigente non sussiste alcuna previsione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che preveda la possibilità di adesione ad un fondo pensionistico come per i dipendenti delle aziende private, secondo quanto affermato dai ricorrenti.

Il d.lgs. n. 252 del 5-12-2005, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, delle cui disposizioni i ricorrenti chiedono l’applicazione, ha introdotto la disciplina delle forme pensionistiche complementari ma solo per i dipendenti del settore privato.

L’art 23 di tale decreto legislativo,infatti, dettando la disciplina transitoria, ha previsto espressamente, al comma 6, che, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applichi esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

Poiché anche il decreto legislativo n. 252 del 2005 è stato emanato in base alla delega conferita con la legge 243 del 2004, è evidente che il legislatore delegato, con il decreto n. 252, non ha esercitato tutte le deleghe conferite con la legge n. 243 del 2004, in particolare quella relativa al pubblico impiego, di cui all’art 1 comma 2 lettera p), della legge 243, rinviandone l’esercizio ad un momento successivo.

La normativa previgente, richiamata dal comma 6 dell’art 23 del d.lgs. 252 del 2005, unica allo stato applicabile, non prevede la possibilità dell’adesione a qualsiasi fondo di previdenza complementare di cui al d.lgs. 252 del 2005, ma rinvia alla disciplina dettata in sede di contrattazione collettiva.

Il d.lgs. 30-4-1997 n. 165 aveva dato attuazione solo alle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, senza alcuna previsione in materia di previdenza complementare.

Le norme di riferimento per la adesione ai fondi pensione per il pubblico impiego restano l’art 59 comma 56 della legge 449 del 1997, che ha previsto, fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare, la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, però secondo modalità e condizioni molto limitate. Infatti, la norma prevede, altresì, espressamente che per coloro che optino in tal senso “una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori”.

Le modalità per l’esercizio dell’opzione, di cui all’art 59 comma 56 della legge 449 del 1997, ovvero relativamente solo ad una quota determinata nell’1,5%, sono state previste dal d.p.c.m. del 20-12-1999. Tale disciplina in mancanza di espresse indicazioni, si deve ritenere applicabile solo al pubblico impiego privatizzato.

In particolare, per il personale militare, invece, si deve far riferimento all’art. 26 comma 20 della legge 448 del 1998, che, ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, rinvia alle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 per la definizione della disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , nonché per l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 . Tale ultima disposizione prevede la concertazione per la disciplina del personale militare e delle forze di Polizia. La norma della legge 448 del 1998, relativa al personale militare, prevede la deroga a tali specifiche procedure ma rinviando comunque alla forme di concertazione e negoziazione con le rappresentanze sindacali.

Da tale quadro normativo deriva , quindi, che le norme dell’impiego privato non sono in alcun modo applicabili al pubblico impiego privatizzato e , tanto meno, al pubblico impiego non privatizzato, come nel caso dei militari, in mancanza della definizione di ulteriori procedure.

A conferma di tale interpretazione si deve far riferimento proprio al d.p.r. 16-3-1999 n. 254 citato dalla difesa ricorrente, Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, che all’art 67, rubricato, trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, rinvia, anche esso, ad ulteriori procedure di negoziazione. Ai sensi di tale disposizione, infatti, le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire: a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

Quindi, allo stato, non risultando definite tali procedure di concertazione, non vi è alcuna possibilità di adesione a fondi pensioni per i militari, non esistendo alcuna previsione immediatamente applicabile .

In ogni caso, la disciplina dell’art 67 citata prevede la possibilità della adesione solo a fondi nazionali appositamente istituiti per il personale militare. Quindi , in nessun caso si potrebbe attribuire il trattamento di fine rapporto ad un fondo pensione privato come l’Arca previdenza, secondo quanto richiesto dai ricorrenti.

Priva di rilevanza in questa sede è poi la disposizione dell’art 12 comma 10 d.l. 78 del 2010 conv. dalla legge 122 del 2010, che riguarda solo la misura del calcolo per il trattamento di fine rapporto e non può incidere sulla disciplina della previdenza complementare. Tale norma prevede, infatti: “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.

E’ evidente, dal dato testuale della disposizione , che incide sulla misura del calcolo, mentre non introduce alcuna equiparazione tra impiego pubblico e privato, rispetto alla disciplina complessiva o alla possibilità di aderire ad un fondo pensione.

Da tale quadro normativo deriva la legittimità della nota dell’Inpdap che ha negato la possibilità della opzione;
né sussiste, allo stato, alcun diritto soggettivo per il personale militare, all’adesione ad un fondo previdenziale privato come quello indicato in ricorso.

La domanda di accertamento di tale diritto soggettivo e la relativa condanna al versamento del TFR sono,quindi, infondate e devono essere respinte, così come la domanda di annullamento della nota dell’ Inpdap.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Trattandosi di questione relativa al rapporto di pubblico impiego, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

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