TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-05-21, n. 201803321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-05-21, n. 201803321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201803321
Data del deposito : 21 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2018

N. 03321/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04617/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4617 del 2017, proposto da:
C S, quale titolare e legale rappresentante della ditta Individuale “Il Canto della Terra”, rappresentata e difesa dagli Avv. ti P C e S R, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Capotorto-Sito in Napoli, Centro Direzionale, Isola E/2, scala A;



contro

COMUNE DI TINO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. R M, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, al Vico Nocelle, 46/E;



per l’annullamento, previsa sospensione

- dell’ordinanza prot.n.5654 del 23/10/2017 Registro Generale n.4 del 23-10-2017, notificata in pari data, recante annullamento d’ufficio ai sensi dell’art.21-nonies della legge 241/1990, dell’autorizzazione amministrativa rilasciata in seguito alla presentazione della SCIA nonché ordine alla ditta “Il Canto della Terra, con sede in Tufino alla via Nazionale n. 136 la chiusura immediata dell’attività commerciale per violazioni di specifiche disposizioni di legge vigenti in materia urbanistico-edilizia;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

Viste le produzioni delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 1968 del 13 dicembre 2017 di questa Sezione;

Vista l’ordinanza n. 634 del 13 febbraio 2013 del Consiglio di Stato, sez.VI;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza dell’8 maggio 2018 il dott. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 16.11.2017 e depositato il giorno 20 successivo, Carbone Saveria - nella dedotta qualità di titolare di esercizio commerciale di erboristeria con sede principale in Cicciano (NA), alla via S.Anna, 17, che, a seguito di regolare SCIA protocollata il 16.12. 2016, aveva avviato l’attività del suo ulteriore esercizio, già allocato alla via Nazionale in Casamarciano, nei nuovi locali resi disponibili in Tufino (NA) alla via Nazionale delle Puglie, 136 - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale l’ordinanza n. 4/2017 del 23.10.2017, (prot.n.5654 reg. gen., doc.6) in epigrafe, con cui iI Responsabile del S.u.a.p. comunale, richiamata l’ordinanza n. 11 del 13.10.2017, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, notificata d’ufficio il giorno 13.10.2017, che ordina a P Ml, proprietaria dell’unità immobiliare sita in Tufino alla Via Nazionale n 136, la demolizione delle opere realizzate abusivamente ed il ripristino dello stato dei luoghi, annullava d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990 l’autorizzazione amministrativa rilasciata a seguito della presentazione della suddetta S.c.i.a. ed ordinava alla ditta “Il Canto della Terra”, in titolarità Carbone Saveria, con sede in Tufino alla Via Nazionale delle Puglie, n. 136 la chiusura immediata dell’attività commerciale per violazione di specifiche disposizioni di legge vigenti in materia urbanistico-edilizia, avvertendo che in caso di inottemperanza, la ditta verrà deferita alla Procura della Repubblica per violazione dell’art. 650 del Codice Penale e si procederà alla chiusura coatta dell’esercizio di vicinato, mediante l’apposizione dei sigilli.

All’uopo, evidenziato che l’ordinanza di demolizione n° 11/2017 del 13.10.2017, richiamata quale presupposto dell’impugnata ordinanza commerciale e con la quale si assume la realizzazione di non meglio specificate opere abusive, non le era mai stata notificata, parte ricorrente, premette, in fatto, che:

- a distanza di oltre 5 mesi dall’inoltro della SCIA e dall’avvio dell’attività, in data 26.5.2017 con nota prot. 2938 (doc.2), l’ufficio SUAP del Comune di Tufino inoltrava comunicazione di avvio procedimento per l’integrazione della pratica con la trasmissione del certificato di agibilità, alla quale la ricorrente dava riscontro con nota inviata via PEC in data 23.6.2017 (doc.3) con la quale, pur chiarendo l’insussistenza di ogni carenza e la conformità degli atti alla sopravenuta disciplina, trasmetteva nuovamente la SCIA (Segnalazione Certificata di Agibilità) protocollata fin dal dicembre precedente al Comune di Tufino (doc.4);

- in esito a detta nota il responsabile dell’ufficio SUAP del Comune di Tufino, con nota prot. 3711 del 3.7.2017 indirizzata all’UTC ed al sindaco (doc.5), nel dare atto che in realtà la pratica risultava essere del tutto corretta (“la documentazione era completa ed idonea, per cui veniva accettata e trasmessa all’ASL competente per la registrazione”), rappresentava di aver avviato comunque, a seguito di segnalazione dell’Ufficio Tecnico di carenza di agibilità, la suddetta comunicazione di avvio di procedimento amministrativo con richiesta di attestare l’agibilità, procedimento che di fatto veniva (favorevolmente) concluso “dato che la ditta ha comunicato che in data 12.12.2016 ha depositato presso l’Ufficio tecnico comunale la Segnalazione Certificata di Agibilità, in rispetto della normativa vigente e che da allora non ha ricevuto alcuna comunicazione di provvedimenti inerenti detta segnalazione” (vedasi la citata nota dell’ufficio SUAP del comune di Tufino, doc.5);

- avverso l’ordinanza di demolizione n. 11 del 13.10.2017 (asseritamene mai notificata alla ricorrente) la proprietaria dell’immobile, P M, ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Campania, sez. II, R.G. n. 5156/2017, tuttora pendente.

A seguito della notifica della impugnata ordinanza di chiusura immediata n°4/2017 del 23.10.2017, il Comune di Tufino, già in data 27 ottobre 2017, a mezzo dei suoi Vigili Urbani effettuava sopralluogo onde verificare l’ottemperanza alla ordinanza medesima, assegnando, con verbale in pari data (doc.7), il termine di giorni 3 per provvedere, attesa l’inottemperanza; ciò sebbene che la ricorrente avesse inoltrato, nella stessa data del 27.10.17, istanza di revoca in via di autotutela della suddetta ordinanza (doc.8).

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, sostenendone l’infondatezza, all’uopo analiticamente controdeducendo alle avverse censure.

Con atto depositato in data 21.3.2018, in rappresentanza della ditta individuale “Il Canto della Terra”, in persona del legale rappresentante, Carbone Saveria, si è costituito in giudizio l’Avvocato S R, in aggiunta del precedente difensore, facendo proprie tutte le precedenti difese.

Con ordinanza n. 1968 del 13 dicembre 2017 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare;

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 634 del 13 febbraio 2018, in riforma della suddetta ordinanza, ha accolto l‘istanza cautelare.

Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2018 il ricorso è stato ritenuto in decisione.



DIRITTO

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente Comune a motivo dell’omessa impugnativa da parte di Saveria Carbone, quale affittuaria dei medesimi locali ove esercita attività commerciale, già oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 11 del 13.10.2017 emessa nei confronti della proprietà dall’Ufficio Tecnico comunale e rispetto alla quale il provvedimento odiernamente impugnato apparirebbe consequenziale.

Obene, anche a voler configurare la sussistenza di un onere di impugnativa di tale ordinanza (oltre ovviamente che a carico della proprietaria, espressa destinataria della stessa, che risulta avere impugnata l’ordinanza, anche) in capo all’affittuaria, odierna ricorrente, per la circostanza di esercitare attività commerciale nei locali (alla quale sarebbe comunque inibito l’esercizio della predetta attività, una volta che l’ordinanza di demolizione fosse portata ad esecuzione) va rilevato che il Comune di Tufino, al di là della generica affermazione che la predetta ordinanza è stata conosciuta per la circostanza che risulta allegata alla documentazione di parte ricorrente, non ha fornito alcuna prova decisiva della notifica dell’ordinanza de qua (oltre che alla proprietaria Petillo, anche) all’affittuaria Carbone Saveria.

Vero è piuttosto che la mancata impugnativa degli atti relativi agli aspetti edilizi da parte della odierna ricorrente non comporta l’inammissibilità dell’impugnativa per vizi degli atti conseguenziali adottati dal Comune relativamente all’attività commerciale, ferma restando l’inammissibilità delle censure strettamente pertinenti gli atti presupposti non ritualmente impugnati dall’interessata.

Ciò posto, nel merito, con la prima censura si deduce la violazione della legge n. 241/1990, art. 21 nonies, oltre all’eccesso di potere (per sviamento, carenza di presupposti e di motivazione, contraddittorietà manifesta), al riguardo rilevandosi che:

- come risulta pacifico dallo stesso provvedimento impugnato, la ricorrente aveva inoltrato al S.u.a.p. del Comune di Tufino fin dal dicembre 2016 regolare SCIA, per negozio di erboristeria in via Nazionale, n.136 ed altrettanto pacifico è che rispetto ad essa la P.A. non aveva esercitato alcun potere di controllo e di inibizione nel rispetto dei modi e dei termini (60 gg) ad esso assegnati, mentre successivamente, a distanza di oltre cinque mesi, e precisamente con comunicazione del 26.5.2017 prot. 2938, l’Ufficio SUAP del comune di Tufino, assumendo una presunta mancanza di agibilità, preannunciava l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento degli effetti della SCIA, chiedendo “di

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