TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-01-17, n. 202400017
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2024
N. 00017/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 427 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati R A, C S, G M, con domicilio digitale in atti;
contro
- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Potenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
. e Prefettura – UTG di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio
ope legis
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
- del silenzio serbato dalla Prefettura di Potenza nel procedimento avviato ad istanza del ricorrente in data 26 giugno 2023;
- per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, ciascuna per quanto di competenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con atto depositato il 16 marzo 2020, è insorto avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Potenza sull’istanza di revoca del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni disposto nei suoi confronti con provvedimento del 3 giugno 2019, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
2. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per l’infondatezza nel merito del ricorso.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 10 gennaio 2024 il giudizio è transitato in decisione.
4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Sostiene il ricorrente (richiamando taluni arresti della giurisprudenza di primo grado) che, non avendo il divieto ex art. 39 TUPLS un termine finale di durata, l’unico strumento per consentirne la rimozione, all’esito di sopravvenienze che mutino il quadro fattuale su cui lo stesso è fondato, sarebbe la sua revoca, sicché nel caso di specie sussisterebbe un obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni intimate.
4.2. Ritiene il Collegio in senso contrario di aderire al contrapposto e largamente maggioritario indirizzo pretorio secondo cui il mancato riscontro dell’istanza in questione non possa sostanziare un illegittimo silenzio, in assenza del presupposto dell’obbligo in capo allo stesso di provvedere. Invero, l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico), e il potere di autotutela è incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio–inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a. (in termini, Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3576).
4.2.1. In particolare, per quanto attiene all’istanza di revoca in autotutela di un provvedimento di divieto di detenzione armi «va rilevato come la tesi del ricorrente sconti un duplice vizio di impostazione. In primo luogo, l’interessato avrebbe potuto, e dovuto, chiedere un nuovo provvedimento abilitativo, e nel relativo procedimento avrebbe potuto far valere gli eventuali intervenuti mutamenti del quadro fattuale. In secondo luogo, proprio perché l’istanza in questione allega l’esigenza di una nuova valutazione conseguente a fatti successivi, la sua prospettazione è comunque infondata, perché il precedente provvedimento è stato adottato in relazione allo stato di fatto e di diritto sussistente all’atto della sua adozione, sicché vicende successive possono certamente incidere – nelle forme sopra delineate – sul rapporto, ma non certo sull’atto, almeno nella prospettiva dell’affermato obbligo di provvedere a seguito di presentazione di istanza di revoca» (in termini, Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 539;nello stesso senso, id ., sez. III, n. 5922/2020).
6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.