TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-02-02, n. 202400093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-02-02, n. 202400093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400093
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 00093/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00253/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2023, proposto da
SC AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Cariati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;



per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 367/2021 emesso il 01.09.2021 dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 21 aprile 2023 e depositato il successivo 5 maggio parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in epigrafe con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, di pagare in suo favore per la mancata erogazione di n. 305 buoni pasto la somma complessiva di € 1.573,80 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci al soddisfo.

2. L’Azienda intimata non si è costituita in giudizio.

3. All’udienza in camera di consiglio del 10 gennaio 2024 la causa è stata posta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio

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