TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-03-14, n. 202401013
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 14/03/2024
N. 01013/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2024, proposto da S A A S, rappresentato e difeso dall’avvocato P P L V, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via XX settembre, n. 19;
contro
Ministero dell’interno e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
S R, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordine del giorno del Comandante dei Vigili del Fuoco di Catania del 6 febbraio 2024 di conferma dell’incarico di Vicario al Vicedirigente ing. S R fino al 31 dicembre 2024;
- per quanto di ragione e ove necessario, della nota del Comandante dei Vigili del Fuoco di Catania del 31 gennaio 2024, dipvvf.COM-CT.REGITRO UFFICIALE.U.0002752;
- di ogni ulteriore atto antecedente, successivo, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell’interno e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024, il Presidente A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
Il collegio, come preannunciato dal Presidente alle parti presenti in camera di consiglio, che nulla hanno osservato, ritiene di definire la causa con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso, che è stato notificato e depositato il 16 febbraio 2024, ha ad oggetto l’ordine del giorno del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania del 6 febbraio 2024 di conferma dell’incarico, conferito originariamente con provvedimento n. 336 del 4 luglio 2018, fino al 31 dicembre 2024, all’ing. S R.
L’unico articolato motivo, con cui parte ricorrente deduce essenzialmente la carenza di motivazione, è infondato.
La difesa erariale, nella propria memoria, richiama la circolare prot. 35717 del 13 dicembre 2012, avente ad oggetto il conferimento di funzioni vicarie al personale direttivo negli Uffici Centrali e periferici di livello dirigenziale, con cui la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nel fornire indicazioni operative, precisava che ai sensi dell’art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 217/2005, le funzioni vicarie possono essere attribuite solo ai funzionari direttivi con la qualifica di Direttore-Vicedirigente e che, nel caso di presenza nella sede di più funzionari appartenenti alla predetta qualifica: “ il procedimento di individuazione richiederà un’attenta ponderazione tra il principio meramente gerarchico basato solo sull’anzianità e quello fiduciario, che può introdurre altri elementi” ciò in coerenza con l’art. 14 comma 4 del d.P.R. n. 64/2012;pertanto: “ è opportuno che il Dirigente consideri, insieme con l’anzianità di servizio, gli elementi utili a corroborare ed a motivare l’elemento fiduciario della scelta, quali, ad esempio, quelli significativi sotto il profilo della professionalità e delle capacità possedute, nonché dell’affidabilità e disponibilità per il servizio ” con la precisazione che “ è comunque necessario che la scelta del funzionario incaricato quale vicario sia adeguatamente motivata ”.
In ordine alla legittimità di provvedimenti del tipo di quello impugnato è intervenuta la giurisprudenza amministrativa la quale ha ritenuto che, in presenza di più soggetti dotati della qualifica utile, la connotazione fiduciaria della scelta non esime l’amministrazione dal dovere di esternare le motivazioni della scelta selettiva e comparativa operata, in quanto l’ampio margine di apprezzamento riconosciutole non esclude che il provvedimento sia sindacabile, in sede di legittimità, ove inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà, difetto di motivazione (in termini TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, I, 29 marzo 2023, n. 129;nello stesso senso TAR Sicilia Palermo, III, 1° agosto 2023, n. 2529).
La motivazione può, ovviamente, risultare non solo dal provvedimento contestato, ma anche dagli atti del procedimento.
Va, sotto tale profilo, richiamato il pacifico principio di diritto secondo cui, nel processo amministrativo, l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante atti del procedimento, nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta, oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, mentre è inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi (in termini Consiglio di Stato, III, 28 novembre 2022, n. 10448 con richiami).
Nella specie viene in considerazione una riconferma nell’incarico la cui motivazione è stata adeguatamente esternata nella nota prot. n. 2752 del 31 gennaio 2024 con cui il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Catania ha riscontrato l’istanza di conferimento dell’incarico avanzata dal ricorrente.
Precisato che tale nota, che è antecedente al contestato ordine del giorno, va qualificata come atto del procedimento, va rilevato che in essa il Comandante, premesso che la scelta di rinnovo è stata frutto di attenta ponderazione ed è coerente con i principi indicati nella circolare prot. 35717 del 2012, che pone l’accento sul criterio fiduciario della scelta, ha rappresentato che:
- ha attribuito primaria rilevanza alle qualità personali e professionali del soggetto coinvolto e, in particolare, alla professionalità e alla dedizione al lavoro agevolmente desumibili dalla lettura delle valutazioni annuali sull’attività svolta;
- ha tenuto conto della necessità di garantire la continuità del servizio svolto nell’ottica di un esercizio efficiente ed imparziale dell’azione amministrativa.
Ha osservato, poi, conclusivamente, che parte ricorrente rivestiva l’incarico di primaria importanza di Responsabile delle sedi di servizio per il quale una variazione di incarico avrebbe comportato un rallentamento dell’azione amministrativa.
Trattasi, ad avviso del collegio, di una motivazione adeguata che resiste alle censure di parte ricorrente, le quali sono essenzialmente incentrate sulla violazione dell’ordine di anzianità, che, come detto, è solo uno dei criteri utilizzabili nell’attribuzione di incarichi, a connotazione fiduciaria, del tipo di quello in discussione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.