TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-02-07, n. 201900155
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Pubblicato il 07/02/2019
N. 00155/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2018, proposto da
Cogeas s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e E A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica Committenza Unione Comuni Terre di Vini e Tartufi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Piova' Massaia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bianchi Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Bisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vinzaglio 2;
per l'annullamento
della determinazione del Responsabile della centrale di committenza n. 378 del 26/09/2018 con la quale veniva disposta l'esclusione della ricorrente, prima in graduatoria, dalla gara indetta dalla CUC resistente in favore del Comune di Piovà Massaia (AT), avente ad oggetto la realizzazione delle “opere di manutenzione straordinaria ed ampliamento della scuola dell'infanzia del Comune di Piovà massaia” e contestuale aggiudicazione al secondo in graduatoria Soc. Bianchi Costruzioni s.r.l., comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 1133 del 26/9/2018,
nonché degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, consequenziali e, in particolare, dei verbali della Commissione e, in particolare, del verbale adottato dalla medesima Commissione in data 24/09/2018, con il quale veniva resa relazione circa la presunta anomalia dell'offerta della ricorrente, della relazione redatta dai Commissari esterni sull'anomalia, dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva adottata nei confronti della controinteressata, e degli atti comunque connessi al relativo procedimento, nonché per ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge,
con espressa richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more stipulato e dichiarazione di subentro in favore della ricorrente, fatto salvo, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Centrale Unica Committenza Unione Comuni Terre di Vini e Tartufi, del Comune di Piova' Massaia e della Bianchi Costruzioni s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Cogeas s.r.l. ha impugnato i seguenti provvedimenti:
- la determinazione della Centrale Unica di Committenza Unione dei comuni terre di vini e di tartufi n. 378 del 26/09/2018 con la quale veniva disposta la sua esclusione dalla gara, avente ad oggetto la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria ed ampliamento della scuola dell’infanzia del Comune di Piovà Massaia – in cui era risultata prima classificata - e la contestuale aggiudicazione alla seconda classificata, la Bianchi Costruzioni s.r.l.;
- il verbale del 24/09/2018 e la relazione redatta dai commissari esterni, con i quali la sua offerta è stata giudicata anomala.
2. La ricorrente ha inoltre chiesto che sia dichiarata l’inefficacia del contratto nelle more stipulato e disposto il subentro in suo favore, fatto salvo, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
3. Queste le censure dedotte:
I. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016;violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere altresì quale eccesso di potere per carenza di istruttoria e per violazione del principio generale di legalità nell’esercizio dell’azione amministrativa, del principio di economicità ed efficienza. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all’adozione del provvedimento impugnato. Eccesso di potere per errata valutazione dell’offerta. Eccesso di potere, nella figura sintomatica della ingiustizia grave e manifesta, irragionevolezza, illogicità. Incompetenza;
II. violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 sotto altro e diverso profilo, anche in combinato disposto con l’art. 69 della Direttiva n. 2014/24. Eccessi di potere per difetto e/o assoluta carenza di istruttoria. Sviamento. Illegittimità.
Si sono costituiti in giudizio la Centrale Unica di Committenza Unione dei comuni terre di vini e di tartufi, il Comune di Piovà Massaia e la controinteressata Bianchi Costruzioni s.r.l., chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
4. All’udienza del 30 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Con i provvedimenti impugnati, la Centrale Unica di Committenza Unione dei comuni terre di vini e di tartufi ha giudicato anomala l’offerta presentata dalla ricorrente con riferimento ai tempi di esecuzione dei lavori - previsti in 50 giorni, a fronte dei 240 giorni previsti nel cronoprogramma di progetto, con una riduzione in termini percentuali pari al 79,16% - sulla base delle seguenti motivazioni:
- “dalle indicazioni contenute negli elaborati del progetto risulta chiara l’intenzione del Comune di non interrompere l’attività scolastica (…), né viene richiesto di prolungare turni di lavoro oltre le normali 8 ore giornaliere. Evidentemente quanto esposto dall’Impresa Cogeas è in conflitto con tali indicazioni di progetto;l’organizzazione degli operai su più turni (…) dovrà essere attentamente valutata dal responsabile della Sicurezza in quanto ciò con molta probabilità comporterà la necessità di sospendere l’attività didattica per il problema rumore, polveri e sicurezza alunni con gravi disagi per il Comune. Il problema rumore e polveri si pone anche per le abitazioni adiacenti in quanto l’edificio oggetto dell’intervento è situato nel centro storico”;
- il cronoprogramma presentato dalla Cogeas s.r.l. come giustificativo dell’offerta temporale presenta 13 fasi lavorative incompatibili e 15 fasi lavorative parzialmente incompatibili con il cronoprogramma di progetto e il piano di sicurezza e coordinamento per la sovrapposizione delle fasi lavorative nella stessa area di lavoro.
6. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50/2016, sostenendo che:
- l’amministrazione avrebbe operato una valutazione circa l’anomalia della riduzione del tempo contrattuale, offerta in sede di gara quale miglioria, trasformandola di fatto in una nuova valutazione dell’offerta tecnica;
- l’offerta della Cogeas s.r.l. sarebbe stata ritenuta anomala in riferimento al tempo contrattuale offerto, sulla base di considerazioni personali circa la “probabilità” di una necessaria sospensione dell’attività didattica, priva di alcun riscontro, ed una presunta conflittualità e non corrispondenza dell’offerta della Cogeas s.r.l. alle indicazioni di progetto;l’offerta non verrebbe mai definita dai commissari non realizzabile, non seria ovvero non affidabile;
- non sussisterebbe una mancata corrispondenza dell’offerta al piano di sicurezza e coordinamento (PSC): come si evincerebbe dal cronoprogramma dei lavori dalla Cogeas s.r.l., le fasi di lavoro proposte, anche se sovrapposte, sarebbero compatibili con le prescrizioni del PSC che indica che “le lavorazioni potranno essere eseguite in presenza di altre lavorazioni purché non insistenti nell’area in cui si esegue la lavorazione”;tale prescrizione sarebbe rispettata in quanto la prima e la seconda area di lavoro non sono rappresentate da un'unica zona di intervento, ma da più zone sia interne che esterne, il che permetterebbe la realizzazione dei lavori secondo il cronoprogramma proposto non contravvenendo a nessuna prescrizione richiesta. Tutte le lavorazioni saranno effettuate dalla Cogeas s.r.l. quindi sarà presente in cantiere una sola ditta, pertanto non si potrebbero verificare interferenze o accavallamenti di lavorazioni tali da pregiudicare la svolgimento delle lavorazioni stesse o violazioni del PSC, come ipotizzato dalla relazione di anomalia. In ogni caso, il PSC per sua natura deve essere aggiornato, modificato e reso compatibile con le indicazioni di esecuzione rese dall’impresa esecutrice;
- non sarebbe dato comprendere, poiché non esplicitato, in forza di quali elementi i Commissari ritengano che la Cogeas s.r.l. preveda l’interruzione dell’attività didattica, ovvero di organizzare turni di lavoro di più di 8 ore, avendo invece espressamente la ricorrente dichiarato il contrario. Le lavorazioni rumorose sarebbero previste extra orario scolastico, proprio al fine di non disturbare o interrompere l’attività scolastica;il cantiere si presenta con due macro aree di lavoro entrambe di ampia superficie, il che consentirebbe di organizzare il lavoro senza interruzione dell’attività didattica.
7. Le censure non sono fondate.
8. La verifica dell'anomalia è finalizzata a valutare l'attendibilità e la serietà dell'offerta e ad accertare l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte: la serietà ed attendibilità dell'offerta va apprezzata nel suo complesso e cioè quanto alla sostenibilità non solo del prezzo offerto, ma anche dei tempi esecutivi indicati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 147/2015;T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 03/07/2017, n.3577).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha ritenuto inattendibile l’offerta della ricorrente, rilevando elementi di incongruità nel raffronto con le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e dal cronoprogramma di progetto.
Così operando l’amministrazione non ha violato l’art. 97, d.P.R. n. 50/2016: ritenendo non giustificato il ribasso offerto quanto ai tempi di esecuzione dei lavori, nel raffronto con le prescrizioni dettate dagli atti di gara e in particolare con la condizione prevista di non interrompere l’attività scolastica, non ha valutato l’ammissibilità dell’offerta ma piuttosto l’attendibilità e la serietà della stessa, nonché l’effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte.
Non può, poi, ravvisarsi una illegittimità nella circostanza che la valutazione sia stata espressa in termini probabilistici ciò in quanto il giudizio di anomalia si sostanzia, per l’appunto, di dubbi sulla congruità dell’offerta.
9. Per giurisprudenza consolidata, il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta è tipica espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2953;24 agosto 2018, n. 5047;sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444).
Nel caso di specie, il giudizio di anomalia espresso sull’offerta della ricorrente - legato all’incidenza negativa, sulla sicurezza, sull’attività didattica e sulla corretta esecuzione dei lavori, dell’ingente riduzione dei tempi proposti - è esente da questi vizi.
Un elemento di evidente anomalia è l’entità del ribasso offerto dalla ricorrente, pari al 79,16%.
La Cogeas s.r.l. ha dichiarato di realizzare i lavori in 50 giorni naturali consecutivi, non dunque 150 giorni, come erroneamente affermato dalla ricorrente nella memoria di replica: l’anomalia dell’offerta - raffrontata con i 240 giorni naturali consecutivi previsti in progetto e con la indicazione, da parte degli altri concorrenti, di tempi compresi fra i 210 ed i 150 giorni - è già, per ciò solo, palese.
Il giudizio di anomalia è inoltre giustificato dalla sovrapposizione di numerose fasi lavorative, puntualmente indicate dalla stazione appaltante e consistenti in tredici difformità totali e quindici difformità parziali del cronoprogramma presentato dalla Cogeas s.r.l. con il cronoprogramma di progetto e il piano di sicurezza e coordinamento.
È vero che il cronoprogramma della Cogeas s.r.l. rispetta la suddivisione delle due aree di cantiere A e B, tuttavia esso prevede, all’interno del medesimo ambiente, la contemporanea realizzazione di numerose lavorazioni (come gli impianti, gli intonaci, le controsoffittature e la posa di serramenti) che non possono ritenersi agevolmente conciliabili tra loro e che quindi, legittimamente, giustificano l’insorgere di dubbi circa la corretta esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.
Né può ritenersi irragionevole il giudizio dell’amministrazione circa la possibile incidenza negativa sulla sicurezza e sull’attività scolastica stante la contestualità di molteplici lavorazioni e la previsione dell’operare, anche in contemporanea, di più squadre.
Infine, quanto obiettato nel ricorso circa il fatto che la Cogeas s.r.l. non avrebbe mai affermato di prevedere turni di lavoro di 16 ore bensì di prevedere due turni di lavoro di 8 ore trova smentita nelle stesse giustificazioni rese dalla ricorrente: in esse si afferma, invero, che la società, oltre a volere utilizzare contemporaneamente più squadre di operai, intende eseguire le lavorazioni di notevole entità organizzando le squadre di operai su due turni di lavoro, aumentabili sino a tre (doc. 13 della ricorrente).
10. Il secondo motivo – con cui viene dedotto che, al di là della mera richiesta di produzione di giustificativi, la CUC non avrebbe in alcun modo consentito alla Cogeas s.r.l. di spiegare, in contraddittorio, la propria offerta sotto il profilo tempo – è privo di fondamento.
La stazione appaltante ha invitato la ricorrente a giustificare la propria offerta e, successivamente, a integrare le giustificazioni rese, con riferimento all'elemento temporale.
Se, poi, la ricorrente non si è avvalsa appieno di questa prerogativa, fornendo giustificazioni generiche e non convincenti, non può certamente essere addebitato alla pubblica amministrazione.
11. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.