TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-03-27, n. 202400925

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-03-27, n. 202400925
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400925
Data del deposito : 27 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2024

N. 00925/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2023 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R M e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del giudizio di non idoneità alla promozione al grado superiore datato 20/12/2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti i motivi aggiunti con richiesta di sospensione della Determinazione n.-OMISSIS- del 18/2/22 con cui è stata rigettata l’istanza di cessazione degli effetti di due sanzioni disciplinari “di corpo” irrogate al ricorrente;

Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista la memoria di parte ricorrente,

Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.494 del 2022 di rigetto della domanda di sospensione;

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n.3471 del 2022 di rigetto dell’appello avverso la citata ordinanza di questo Tribunale;

Viste le note di udienza con documentazione di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta all’udienza pubblica del 26 marzo 2024 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1.Espone in fatto parte ricorrente di essere stato giudicato non idoneo all’avanzamento del grado in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, avrebbe assunto reiterate condotte censurate sotto il profilo disciplinare quali avrebbero rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate, non offrendo dunque piene garanzie di poter disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore.

Avverso il suddetto provvedimento sono stati dedotti i seguenti motivi ai fini dell’accoglimento del ricorso:

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE OSTATIVE ALLA PROMOZIONE, PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

1.1Con motivi aggiunti è stata poi impugnata con richiesta di sospensione degli effetti la Determinazione n.-OMISSIS- del 18/2/22 con cui è stata rigettata l’istanza di cessazione degli effetti di due sanzioni disciplinari “di corpo” irrogate al ricorrente, precisamente un rimprovero inflitto nel 2018 ed una consegna di cinque giorni irrogata nel 2019, non riscontrandosi elementi per dedurre il pieno e sicuro miglioramento del militare.

Avverso il suddetto provvedimento sono stati dedotti i seguenti motivi ai fini dell’accoglimento del ricorso:

VIOLAZIONE DELL’ART.1369 DEL D. LGS. N.66/2010 E DELLA CIRCOLARE DEL 26/9/2014. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

1.2 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre circa la gravità dell’infrazione commessa e la mancanza dei requisiti necessari per l’istanza di sospensione formulata con i motivi aggiunti.

1.3. Con ordinanza del 28 aprile 2022, n.494 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione formulata con motivi aggiunti con la seguente motivazione:

“Considerato che il provvedimento con cui è stata rigettata l'istanza di cessazione degli effetti di due sanzioni disciplinari "di corpo", adottato in un ambito in cui l’amministrazione dispone di

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