TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2022-10-21, n. 202206509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2022-10-21, n. 202206509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206509
Data del deposito : 21 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2022

N. 06509/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04519/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4519 del 2022, proposto da
VI TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Fumo, con reapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Presenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

LA LA, non costituitasi in giudizio;



per l'annullamento

previa richiesta di sospensione cautelare,

a) della deliberazione del Consiglio comunale di Presenzano n. 16 del 30 giugno 2022, notificata il successivo 2 settembre, recante: “Esame e valutazione delle giustificazioni per la procedura di decadenza dei consiglieri comunali Marco Cozzone e VI TI, ai sensi dell’art. 43 co 4 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.9 co 10 dello statuto comunale – provvedimenti conseguenti”, nella parte in cui dichiara non fondate le giustificazioni rese dal ricorrente dichiarandolo decaduto dalla carica di consigliere comunale;

b) della deliberazione del Consiglio comunale di Presenzano n.17 del 30 giugno 2022, notificata il successivo 2 settembre, recante: “procedimento di revoca dei consiglieri comunali Marco Cozzone e VI TI ai sensi art. 45 co.1 D.Lgs n.267/2000” nella parte in cui dispone la surroga del ricorrente con altro consigliere;

c) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, anche sconosciuti, se ed in quanto lesivi dell’interesse del ricorrente, tra i quali precipuamente:

- il verbale della seduta n. 2 del 18 luglio 2022;

- la nota prot. 2573 del 20 maggio 2022;

- lo Statuto Comunale pubblicato sul BURC n.22 (supplemento) dell’8 maggio 2022 nella parte in cui prescrive l’obbligo di far valere nei 10 giorni successivi alle sedute per iscritto le cause giustificative delle assenze).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Presenzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Il ricorrente, VI TI, è consigliere comunale di Presenzano, eletto nella tornata del maggio 2018. Non ha partecipato alle sedute consiliari svoltesi nelle date del: 30 luglio 2021, 5 novembre 2021 e 27 dicembre 2021.

A fronte delle tre assenze, l’ente comunale, con nota prot. 2573 del 20 maggio 2022, gli ha comunicato – ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990 - l’avvio del procedimento per la declaratoria di decadenza dalla carica di consigliere comunale, con invito a fare valere le ragioni giustificative, fornendo la relativa documentazione probatoria nel termine di venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Con note assunte dall’ente al protocollo n. 2610 del 23 maggio 2022 e n. 2867 del 7 giugno 2022, il ricorrente ha fornito chiarimenti e documentazione.

Ravvisando l’insufficienza e l’inidoneità delle giustificazioni addotte, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 30 giugno 2022, ha dichiarato l’intervenuta decadenza del ricorrente e, con deliberazione n. 17 del 30 giugno 2022, ha disposto la sua surroga con altro consigliere, LA LA.

2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 21 e 28 settembre 2022 e depositato il successivo 4 ottobre, TI VI ha impugnato le deliberazioni sopra indicate, formulando le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 43 d. lgs. 267/2000; dell’art. 51 Cost; illegittimità derivata; inapplicabilità del termine di cui all’art.9, comma 10, dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 39 del 27 dicembre 1999.

Lo Statuto comunale, all’art. 10 prescrive: “La mancata partecipazione del consigliere a n. 3 sedute consecutive del consiglio, senza far valere nei 10 giorni successivi alle sedute per iscritto le cause giustificative delle assenze, produce la decadenza dello stesso, da dichiararsi con apposita delibera”.

La disposizione illustrata si configurerebbe illegittima ed in violazione dell’art. 43 D. Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale oltre che dell’art.51 della Costituzione. Non sussiste infatti alcun obbligo a carico del consigliere di fornire giustificazioni e documenti nei dieci giorni successivi la seduta ed ancor prima della notifica di avvio del procedimento della proposta di decadenza (ex multis TAR Calabria, Catanzaro, 18 aprile 2018, n 925).

L’assenza reiterata, infatti, potrebbe ricollegarsi ad un momentaneo impedimento oggettivo che potrebbe essere valutato solo in fase di contestazione, non essendo possibile alcuna soluzione automatica e dovendosi istaurare un procedimento volto a

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