TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-11-04, n. 202103273
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2021
N. 03273/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01440/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D F A, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Leni, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR Catania in Catania, via Istituto sacro Cuore n. 22;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del D.R.A. (ARTA) n. 853 dell’11 settembre 2020 Regione Siciliana Assessorato regionale Territorio e Ambiente- Dipartimento Regionale Ambiente – Area 2 – D Mmo, notificato a mezzo p.e.c. il 16/09/2020, con il quale l’ufficio regionale ha disposto la revoca della concessione demaniale (C.D.M.) n. 255/13 del 7 maggio 2013 intestata alla ditta Nautica Service Rinella di D F A registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo I in data 9 maggio 2013 al n° 6456 serie 3/a con utilizzo stagionale, dal 1 maggio al 30 settembre, di mq. 800 di specchio acqueo per la realizzazione di un campo boe in località Baia di Rinella nell’isola di Salina Comune di Leni, successivamente rinnovata al 31/12/2020 per effetto del D.A. n. 12/08/2014 n. 3694 e da ultimo al 31.12.2033 ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.r. n. 24/2019 e del D.A. n. 137/GAB del 21/05/2033 (la richiesta è stata inserita con esito positivo);
b) delle nota del 2 luglio n. 2020 n. 37761 di prot. della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente – Area 2 D Mmo UOB Territoriale e Ambientale I
– Messina con la quale l’ufficio ha avviato il procedimento sotteso alla revoca;
c) della nota del 21 luglio 2020 n. 41504 di prot. della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente – Area 2 D Mmo UOB Territoriale e Ambientale I – Messina con la quale l’ufficio ha integrato la motivazione richiamando, per relationem, il contenuto delle note allegate del Comune di Leni n° 2204 del 29/05/2020 e n° 2712 del 6/07 /2020.;
d) della nota dell’1 settembre 2020 n. 51131 Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente – Area 2 D Mmo UOB Territoriale e Ambientale I – Messina con il quale l’ufficio territoriale di Messina (S.T.A.) ha rigettato le deduzioni e controdeduzioni del ricorrente di cui alla nota del 30 luglio 2020 del proprio legale di fiducia;
e) del D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 Regione Siciliana Assessorato Regionale Territo- rio e Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica, pubblicato sulla GURS n. 37 del 24.08.2018 di approvazione del PRG portuale di Leni nella parte in cui prevede "Partico- lare attenzione dovrà porsi in ordine all'attuale campo boe che non potrà più essere man- tenuto in loco costituendo di fatto intralcio all'accesso ed alla movimentazione dei natanti , come rilevato anche in fase di redazione del Piano in esame. Infatti, lo stesso, esistente proprio di fronte la spiaggia libera, oltre ad essere relativamente prossimo alla linea di riva limitando e rappresentando un pericolo per la .balneazione , implica la necessità di porre particolare attenzione , da parte delle navi traghetto in manovra per l'ormeggio" ove alla stessa venga attribuita dalla PA efficacia prescrittiva con ciò precostituendo una norma regolamentare attuativa del Piano diretta alla revoca della concessione del ricorrente;
f) del parere vincolante del Consiglio Regionale Urbanistica per la Regione Siciliana di cui al voto n. 90 del 4 luglio 2018, allegato al D.D.G. n. n. 103 del 1/08/2018, per formare parte sostanziale del provvedimento nella parte in cui introduce la prescrizione tecnica attuativa di cui alla lett. c);
g) della delibera n.3 del 28 gennaio 2016 con la quale il Consiglio Comunale di Leni ha adottato il P.R.G. del Porto di Leni e le Norme Tecniche di Attuazione quale atto presupposto del D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 di approvazione del P.R.G. del Porto nella parte in cui prevede quale prescrizione tecnica attuativa " particolare attenzione dovrà porsi in ordine all'attuale campo boe che non potrà più essere mantenuto in loco costituendo di fatto intralcio all'accesso ed alla movimentazione dei natanti , come rilevato anche in fase di redazione del Piano in esame. Infatti, lo stesso, esistente proprio di fronte la spiaggia libera, oltre ad essere relativamente prossimo alla linea di riva limitando e rappresentando un pericolo per la balneazione, implica la necessità di porre particolare attenzione , da parte delle navi traghetto in manovra per l'ormeggio " indicata nelle note del Comune di Leni n° 2204 del 29/05/2020 e n° 2712 del 6/07 /2020 in opposizione alla proroga al 31.12.2033 della concessione e sollecitatorie della revoca della concessione;
h) delle note del Comune di Leni n° 2204 del 29/05/2020 e n° 2712 del 6/07 /2020 con le quali l’Amministrazione si oppone alla proroga della concessione demaniale marittima in ditta alla ricorrente (n° 2204 del 29/05/2020) e sollecita la revoca della concessione in essere (n° 2712 del 6/07/2020) in presunta attuazione delle N.T.A. del P.R.G. approvato con D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 e della prescrizione regolamentare di immediata dismissione del campo boe per cui è concessione alla ditta ricorrente ove valutati dal Tribunale quali atti a contenuto provvedimentale da parte dell’Ente cui è affidata la gestione del Por- to;
i) del verbale di consegna n. 06 del 29 gennaio 2020 con il quale il Dirigente dell’Area 2, D Mmo del Dipartimento Regionale dell’Assessorato Territorio e Ambiente, in pendenza della validità della concessione demaniale del ricorrente, ha consegnato al Comune di Leni e per esso al responsabile unico del progetto “Interventi di riqualificazione del Porto di Rinella” uno specchio acqueo di mq 10.153,00, comprensivo dello specchio acqueo di mq. 800 in concessione al ricorrente, per attuazione degli interventi Asse prioritario 4 ambiente – intervento strategico “Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella – Completamento in assenza di preventiva comunicazione al concessionario;
- di ogni altro atto, parere indicato ad allegato del D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 Regione Siciliana Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Regionale Urbanisti- ca a contenuto analogo diretto alla dismissione del campo boe ed alla revoca della con- cessione demaniale.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 05/07/2021:
per l’annullamento,
della nota del 4 maggio 2021 n. 27722 di prot. dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Ambiente- Area 2 Sezione D Mmo Strutture Territoriali dell'Ambiente di Messina – UOB Territoriale Ambientale 1, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’annullamento dell’estensione della validità al 31.12. 2033 della concessione demaniale n. 77/2018 del 20/06/2018 (ex C.D.M 177/2011).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e del Comune di Leni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con D.R.A. (ARTA) n. 853 dell’11 settembre 2020, descritto in epigrafe, il Dirigente del Dipartimento Regionale Ambiente – Area 2 – D Mmo ha disposto la revoca della concessione demaniale (C.D.M.) n. 255/13 del 7 maggio 2013 intestata alla ditta Nautica Service Rinella di D F A, interessante uno specchio acqueo di mq 800,00, con utilizzo stagionale da maggio a settembre, in località Baia di Rinella nell’isola di Salina Comune di Leni con scadenza al 31/12/2020 (D.A. n. 12/08/2014 n. 3694) la cui durata è stata estesa al 31/12/2033 ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.r. n. 24/2019 e del D.A. n. 137/GAB del 21/05/2020 dalla comunicazione automaticamente generata dal Portale del D Mmo in base alla istanza di estensione n. 365 del 15/07/2020 presentata dal ricorrente. La concessione prevede l’utilizzo stagionale, dal 1 maggio al 30 settembre, dello specchio acqueo di mq. 80000 contiguo al Porto di Rinella. In detto specchio acqueo stagionalmente (dal 1 maggio al 30 settembre) viene montato un campo boe il quale, unitamente ad altra struttura contigua in specchio acqueo in concessione ad altra ditta, costituisce l’unico ormeggio protetto per il diportismo nautico offrendo un servizio di rilevante interesse pubblico anche per la comunità locale poiché contribuisce ad incrementare le presenze turistiche nel Comune di Leni.
L’atto di revoca conclude il procedimento di cui alla nota del 2 luglio n. 2020 n. 37761 di prot. e successiva nota integrativa del 21 luglio 2020 n. 41504 di prot. della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente – Area 2 D Mmo UOB Territoriale e Ambientale I – Messina, sul presupposto della asserita incompatibilità della concessione in essere con una presunta prescrizione contenuta nel P.R.P. portuale, adottato dal Consiglio Comunale di Leni con delibera n.3 del 28 gennaio 2016 ed approvato con D.D.G. n. 103 del 1/08/2018, delle note del Comune Leni n° 2204 del 29/05/2020 e n° 2712 del 6/07 /2020 - con le quali l’Amministrazione si oppone alla proroga della concessione demaniale marittima in favore della ditta alla ricorrente (n° 2204 del 29/05/2020) e sollecita la revoca della concessione in essere (n° 2712 del 6/07/2020) in presunta attuazione delle N.T.A. del P.R.G. approvato con D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 e della prescrizione regolamentare di immediata dismissione del campo boe per cui è concessione – e del fatto che lo specchio acqueo in concessione è ricompreso tra le aree e spazi acquei consegnati al Comune di Leni con verbale di consegna area ex art. 34 C.N. n° 6 del 29/01/2020 ( mq. 2358,00 di area a terra e mq,. 10.153,00 di specchio acqueo) oggetto di impugnativa, finalizzato alla realizzazione dei lavori “PATTO DEL SUD”- Attuazione degli interventi – Asse prioritario 4 Ambiente – Intervento strategico “Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella”” e della nota del Comune di Leni del 29/05/2020 n° 2204.
Per effetto della revoca il ricorrente è stato invitato a provvedere allo sgombero e messa in pristino delle aree occupate entro il termine di gg. 15 dal ricevimento del decreto.
Con ricorso notificato il 30/09/2020 la società ricorrente, agendo a mezzo del proprio legale rappresentante, impugnava gli atti indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio tanto l’intimato Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, quanto il Comune di Leni (ME).
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 02/07/2021, la società ricorrente impugnava la sopravvenuta nota del 4 maggio 2021 n. 27722 di prot. dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Ambiente- Area 2 Sezione D Mmo Strutture Territoriali dell'Ambiente di Messina – UOB Territoriale Ambientale 1, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’annullamento dell’estensione della validità al 31.12. 2033 della concessione demaniale n. 77/2018 del 20/06/2018 (ex C.D.M 177/2011), e chiedeva l’accertamento del diritto della società (già) ricorrente all’indennizzo di cui all’art. 42 C.N. ed all’art. 21 quinquies L. 241/90 per effetto dell’annullamento e per il condannatorio dell’Amministrazione Regionale al pagamento del relativo indennizzo.
In data 03/11/2021 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
I – Preliminarmente, il gran numero di atti impugnati oltre quello immediatamente lesivo della posizione della società ricorrente – ovvero il D.R.A. (ARTA) n. 853 dell’11 settembre 2020 Regione Siciliana Assessorato regionale Territorio e Ambiente- Dipartimento Regionale Ambiente – Area 2 – D Mmo, di la revoca della concessione demaniale (C.D.M.) n. 255/13 del 7 maggio 2013 intestata alla ditta Nautica Service Rinella di D F A – impone di verificare per quali effettivamente sussista un interesse a contestarli, e/o la tempestività delle censure contro di essi proposte tramite il presente atto di gravame.
I.a – Cominciando dallo scrutinio circa l’effettivo sussistere di un interesse sotteso alla proposta impugnativa, esso manca con riguardo ai seguenti atti e per le ragioni specificatamente indicate per ciascuno di essi:
1) la nota del 2 luglio n. 2020 n. 37761 di prot. della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente – Area 2 D Mmo UOB Territoriale e Ambientale I
– Messina ;dato che per una costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non intende discostarsi nel decidere, il mero avviso di avvio di un procedimento amministrativo è un mero atto endoprocedimentale non lesivo, e la cui impugnazione deve pertanto ritenersi inammissibile (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, Sent. 6 agosto 2015, n. 10708);
2) la nota del 21 luglio 2020 n. 41504 di prot. della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente – Area 2 D Mmo UOB Territoriale e Ambientale I – Messina con la quale l’ufficio ha integrato la motivazione richiamando, per relationem , il contenuto delle note allegate del Comune di Leni n° 2204 del 29/05/2020 e n° 2712 del 6/07 /2020;in quanto anch’esso mero atto endoprocedimentale, suscettibile in astratto di determinare, ma soltanto in via derivata, vizi dell’impugnato provvedimento di revoca;
3) la nota dell’1 settembre 2020 n. 51131 Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente – Area 2 D Mmo UOB Territoriale e Ambientale I – Messina con il quale l’ufficio territoriale di Messina (S.T.A.) ha rigettato le deduzioni e controdeduzioni del ricorrente di cui alla nota del 30 luglio 2020 del proprio legale di fiducia;in quanto anch’esso mero atto endoprocedimentale, suscettibile in astratto di determinare, ma soltanto in via derivata, vizi dell’impugnato provvedimento di revoca;
4) parere vincolante del Consiglio Regionale Urbanistica per la Regione Siciliana di cui al voto n. 90 del 4 luglio 2018, allegato al D.D.G. n. n. 103 del 1/08/2018, per formare parte sostanziale del provvedimento nella parte in cui introduce la prescrizione tecnica attuativa di cui alla lett. c);dato che esso non ha alcuna autonoma lesività, rivestendo il ruolo di mero atto istruttorio endoprocedimentale relativo alla processo di formazione del D.D.G. n. n. 103 del 1/08/2018;
5) la nota del Comune di Leni n° 2204 del 29/05/2020 con la quale l’Amministrazione si oppone alla proroga della concessione demaniale marittima in ditta alla ricorrente;in quanto anch’esso mero atto endoprocedimentale, suscettibile in astratto di determinare, ma soltanto in via derivata, vizi dell’impugnato provvedimento di revoca;
6) la nota n° 2712 del 6/07 /2020 del Comune di Leni con la quale l’Amministrazione comunale sollecita la revoca della concessione in ditta alla ricorrente per presunta attuazione delle N.T.A. del P.R.G. approvato con D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 e della prescrizione regolamentare di immediata dismissione del campo boe per cui è concessione alla ditta ricorrente ove valutati dal Tribunale quali atti a contenuto provvedimentale da parte dell’Ente cui è affidata la gestione del Porto;in quanto tale atto assume il valore di una mera istanza, indirizzata ad altra Amministrazione Pubblica per l’eventuale esercizio dei poteri di propria competenza.
La impugnazione proposta avverso tutti gli atti sopra indicati deve quindi ritenersi inammissibile per carenza d’interesse a ricorrere, e quindi tale parzialmente il ricorso che la veicola.
I.b – Per quanto invece attiene alla tempestività della impugnazione proposta avverso altri atti, a venire in considerazione sono:
7) il D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica, pubblicato sulla GURS n. 37 del 24.08.2018 di approvazione del PRG portuale di Leni (anche se soltanto nella parte in cui prevede che “particolare attenzione dovrà porsi in ordine all'attuale campo boe che non potrà più essere mantenuto in loco costituendo di fatto intralcio all'accesso ed alla movimentazione dei natanti, come rilevato anche in fase di redazione del Piano in esame. Infatti, lo stesso, esistente proprio di fronte la spiaggia libera, oltre ad essere relativamente prossimo alla linea di riva limitando e rappresentando un pericolo per la balneazione, implica la necessità di porre particolare attenzione, da parte delle navi traghetto in manovra per l'ormeggio", ove alla stessa venga attribuita dalla PA efficacia prescrittiva con ciò precostituendo una norma regolamentare attuativa del Piano diretta alla revoca della concessione del ricorrente);
8) la delibera n.3 del 28 gennaio 2016 con la quale il Consiglio Comunale di Leni ha adottato il P.R.G. del Porto di Leni e le Norme Tecniche di Attuazione quale atto presupposto del D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 di approvazione del P.R.G. del Porto nella parte in cui prevede quale prescrizione tecnica attuativa " particolare attenzione dovrà porsi in ordine all'attuale campo boe che non potrà più essere mantenuto in loco costituendo di fatto intralcio all'accesso ed alla movimentazione dei natanti , come rilevato anche in fase di redazione del Piano in esame. Infatti, lo stesso, esistente proprio di fronte la spiaggia libera, oltre ad essere relativamente prossimo alla linea di riva limitando e rappresentando un pericolo per la balneazione, implica la necessità di porre particolare attenzione , da parte delle navi traghetto in manovra per l'ormeggio ".
Considerato che all’interno del D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica viene rappresentata la positiva acquisizione della certificazione in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera n.3 del 28 gennaio 2016 del Consiglio Comunale di Leni, il termine massimo di sessanta giorni per la impugnazione del relativo atto non poteva che decorrere, al minimo, dalla data del 01/08/2018. Per quanto invece attiene al D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica, il medesimo termine non poteva decorrere che dalla data della sua avvenuta pubblicazione in GURS n. 37 del 24.08.2018 a norma – in assenza di previsioni di più specifiche leggi della Regione Siciliana, o ex art. 5 della L. n. 84/1994 - dell’art. 10, comma 6, della L. n. 1150/1942. Da ciò consegue che il presente ricorso, in quanto notificato (soltanto) il 30/09/2020, deve ritenersi in parte irricevibile per tardività con riguardo alle impugnazioni proposte avverso gli atti sub 7) e sub 8).
II – Rimane dunque ristretto a due il numero degli atti impugnati e scrutinabili dal Collegio: ovvero al D.R.A. (ARTA) n. 853 dell’11 settembre 2020 Regione Siciliana Assessorato regionale Territorio e Ambiente- Dipartimento Regionale Ambiente – Area 2 – D Mmo, di revoca della concessione demaniale (C.D.M.) n. 255/13 del 7 maggio 2013 intestata alla ditta Nautica Service Rinella di D F A;ed al verbale di consegna n. 06 del 29 gennaio 2020 con il quale il Dirigente dell’Area 2, D Mmo del Dipartimento Regionale dell’Assessorato Territorio e Ambiente, in pendenza della validità della concessione demaniale del ricorrente, ha consegnato al Comune di Leni e per esso al responsabile unico del progetto “Interventi di riqualificazione del Porto di Rinella” uno specchio acqueo di mq 10.153,00, comprensivo dello specchio acqueo di mq. 800 in concessione al ricorrente, per attuazione degli interventi Asse prioritario 4 ambiente – intervento strategico “Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella” completamente in assenza di preventiva comunicazione al concessionario.
III.a – A giudizio della società ricorrente il Decreto n. 853 dell’11/09/2020 dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Ambiente – Area 2 – D Mmo sarebbe inficiato da vizi di (generica) violazione della L. n. 241/1990, dell’art. 42 Cod. Nav., del principio di buon andamento, imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa, nonché da vizi di eccesso di potere per errata presupposizione dei presupposti di fatto, superficialità dell’istruttoria e difetto di motivazione.
Secondo il ricorrente “ non è in discussione il potere della P.A. di revocare “le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima ” (art. 42 CN) ma il principio di diritto che l’ Amministrazione nell’esercizio del potere di revoca deve ponderare accuratamente gli interessi coinvolti, al fine precipuo di individuare una soluzione che pur corrispondendo alle esigenze connesse ai lavori comporti il minor sacrificio possibile delle prerogative del concessionario. Il provvedimento contrario, che revoca la concessione, ampiamente discrezionale, deve essere sorretto da congrua motivazione in ordine ai mutamenti eventualmente intervenuti nella situazione di fatto, ovvero alle ragioni per cui una situazione immutata sino a quel momento, debba essere considerata e valutata in modo diverso rispetto alla valutazione effettuata al momento del rilascio della concessione stessa (Tar. Sicilia Palermo, Sez. I, 19 febbraio 2015 n. 492). Va da sé che l’istruttoria debba essere puntuale. Nel caso di specie l’ufficio regionale ha omesso ogni valutazione di soluzioni alternative alla revoca e soprattutto ha fondato il provvedimento su illegittimi provvedimenti o peggio su inesistenti presupposti di fatto e di diritto ”.
Il punto, però, è che l’impugnato atto di revoca non è stato in realtà adottato nell’esercizio del potere discrezionale contemplato dall’art. 42 Cod. Nav.: in quanto esso è invece divenuto un atto vincolato in concreto a seguito del contenuto del D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica (di approvazione del PRG portuale di Leni) - divenuto inoppugnabile per le ragioni di cui già al punto I.b della presente decisione -, come espressamente risulta dalla sua motivazione là dove si afferma che “ tale prescrizione (ovvero quella secondo cui ““ particolare attenzione dovrà porsi in ordine all'attuale campo boe che non potrà più essere mantenuto in loco costituendo di fatto intralcio all'accesso ed alla movimentazione dei natanti, come rilevato anche in fase di redazione del Piano in esame. Infatti, lo stesso, esistente proprio di fronte la spiaggia libera, oltre ad essere relativamente prossimo alla linea di riva limitando e rappresentando un pericolo per la balneazione, implica la necessità di porre particolare attenzione, da parte delle navi traghetto in manovra per l'ormeggio "), impone l’immediata attivazione delle conseguenti procedure amministrative al fine di eliminare ogni possibile intralcio all’ingresso e uscita delle navi e aliscafi di linea e, più in generale, dei natanti anche da diporto, dalla baia e dalle banchine di attracco e ormeggio ”.
E’ quindi evidente come del tutto fuori fuoco siano le censure proposte avverso l’impugnato – e non discrezionale in concreto;se non per la scelta fra revoca della concessione e spostamento dell’area concessa, della quale ci occuperemo a seguire - atto di revoca. E di ciò si rende ben conto lo stesso ricorrente, tentando di smentire la efficacia condizionante del D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica (di approvazione del PRG portuale di Leni) sulle concrete scelte dell’Amministrazione Regionale intimata mediante la seguente argomentazione: “ la prescrizione indicata nel provvedimento di revoca, quale derivante dalle norme del PRP, altro non è che una mera “raccomandazione” del funzionario istruttore del P.R.P. e di progettisti di piano con la quale, a porto turistico realizzato, si manifesta la necessità di procedere alla dismissione del campo boe ”. Tuttavia quella “prescrizione ” costituisce invece parte integrante del D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica (di approvazione del PRG portuale di Leni);ed in quanto non consentiva comunque più il mantenimento “in loco” del campo boe di cui alla poi revocata concessione, costituiva una previsione immediatamente lesiva per la società attuale ricorrente, la quale ha invece omesso qualunque iniziativa giudiziaria per tempestivamente avversarla. Quella omissione rende dunque vincolato in concreto l’impugnato atto di revoca, e non consente di contestarlo oggi per vizi di vizi di (generica) violazione della L. n. 241/1990, dell’art. 42 Cod. Nav., del principio di buon andamento, imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa, nonché da vizi di eccesso di potere per errata presupposizione dei presupposti di fatto, superficialità dell’istruttoria e difetto di motivazione in relazione ad una circostanza di fatto, quale quella del costituire la concessione del campo boe poi revocata “ di fatto intralcio all'accesso ed alla movimentazione dei natanti, come rilevato anche in fase di redazione del Piano in esame. Infatti, lo stesso, esistente proprio di fronte la spiaggia libera, oltre ad essere relativamente prossimo alla linea di riva limitando e rappresentando un pericolo per la balneazione, implica la necessità di porre particolare attenzione, da parte delle navi traghetto in manovra per l'ormeggio ", ormai oggetto di definitiva accertamento all’interno di un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile.
Quanto poi alla lamentata “ mancanza di proporzionalità del provvedimento di revoca ove rapportato alla durata dei lavori che come detto solo marginalmente interessano lo specchio acqueo ”, il Collegio osserva come la necessità di “ non vanificare i lavori di ripascimento, con impiego di risorse pubbliche, dell’unica spiaggia esistente nella frazione di Rinella ”, pur menzionata nella motivazione dell’impugnato provvedimento di revoca, non costituisce l’unica ragione a sua base. Sicchè, fondando la sua legittimità, secondo le considerazioni di cui già in precedenza, il D.D.G. n. 103 del 1/08/2018 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica (di approvazione del PRG portuale di Leni) - là dove si afferma che “ tale prescrizione (ovvero quella secondo cui ““ particolare attenzione dovrà porsi in ordine all'attuale campo boe che non potrà più essere mantenuto in loco costituendo di fatto intralcio all'accesso ed alla movimentazione dei natanti, come rilevato anche in fase di redazione del Piano in esame. Infatti, lo stesso, esistente proprio di fronte la spiaggia libera, oltre ad essere relativamente prossimo alla linea di riva limitando e rappresentando un pericolo per la balneazione, implica la necessità di porre particolare attenzione, da parte delle navi traghetto in manovra per l'ormeggio "), impone l’immediata attivazione delle conseguenti procedure amministrative al fine di eliminare ogni possibile intralcio all’ingresso e uscita delle navi e aliscafi di linea e, più in generale, dei natanti anche da diporto, dalla baia e dalle banchine di attracco e ormeggio ” -, il Collegio esclude la rilevanza della presente censura in base al principio, saldo nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “ nel caso in cui il provvedimento amministrativo si fondi su più motivazioni, tra di loro autonome ma ciascuna delle quali risulti di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento medesimo nel suo complesso resti indenne ”( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 maggio 2014, n. 2728).
III.b - L’unica questione che residua, malgrado la ritenuta natura di atto vincolato in concreto dell’impugnato provvedimento di revoca, attiene al momento di (più ridotta) discrezionalità amministrativa insito nella scelta fra la revoca del titolo concessorio in questione, in alternativa ad una modificazione del suo oggetto mediante una diversa collocazione spaziale dell’area affidata in concessione. A questo riguardo il Collegio non può non evidenziare come, sebbene nelle proprie osservazioni il ricorrente ha prospettato, quale soluzione alternativa alla revoca, quella dello spostamento del campo boe affidatogli in concessione, ivi è mancato totalmente uno sviluppo di argomentazioni utili a far comprendere in che modo tale spostamento avrebbe potuto concretamente essere effettuato nel caso di specie – in particolare tenendo conto di come, senza mai aver specificato in che modo uno spostamento del sito della concessione lungo la linea di costa avrebbe comunque potuto soddisfare gli interessi del (poi) ricorrente, militassero contro la soluzione dell’avvicinamento del campo boe alla linea di costa le considerazioni di cui alla memoria del Comune di Leni del 19/02/202, laddove “ relativamente al secondo profilo: lavori di protezione e ripascimento della spiaggia esistente nella frazione di Rinella, con impiego di risorse pubbliche, al fine di renderla fruibile alla balneazione con eliminazione di ogni possibile pericolo e/o pregiudizio ” [attuati con due cospicui finanziamenti dei quali: i) il primo con il D.D.G. n. 792 del 26.10.2011 a valere sulla “Linea di Intervento 2.3.1.1 del PO