TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-11-28, n. 201201944

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-11-28, n. 201201944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201944
Data del deposito : 28 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01555/2009 REG.RIC.

N. 01944/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01555/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2009, proposto da:
La Cascina Soc. Coop. P.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti M P ed E M, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. M A N in Lecce, via Pozzuolo, 9;

contro

Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall’avv. T M, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. A V in Lecce, via Zanardelli, 7;

per l’accertamento

- della sussistenza del diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale ex art. 6 della legge n. 537/1993 e art. 115 del d.lgs. n. 163/2006;

per la quantificazione dell’ammontare del credito vantato dalla deducente ovvero per l’imposizione alla P.A. dell’obbligo di procedere all’esperimento dell’istruttoria volta alla determinazione delle somme dovute;

e per la condanna della P.A. al pagamento delle somme nella misura evidenziata;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e sentito l’avv. avv. Perrone per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente, in qualità di impresa incorporante della Società Cooperativa La Fiorita a r.l., parte contrattuale, agisce per l’accertamento della sussistenza del diritto alla revisione del prezzo ex art. 115 del d.lgs. n. 163/200 (già art. 6 della l. n 537/1993), e per la condanna della provincia di Taranto al pagamento delle somme dovute a tale titolo con specifico riferimento sia alla convenzione stipulata il 28 aprile 1999 per la durata di 5 anni - relativamente al servizio di pulizia e manutenzione stradale -, che all’affidamento delle ulteriori attività connesse, concesse in estensione (delibere nn. 319 e 464 del 2004), per un importo totale rivendicato di €. 212.287,5, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiede, in subordine, la dichiarazione dell’obbligo della P.A. di procedere all’istruttoria per l’aggiornamento del suddetto corrispettivo contrattuale.

II. A sostegno del gravame deduce:

a) la violazione dell’art. 6 della l. n. 537/93 e dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006;

b) l’eccesso di potere.

III. Si è costituita l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 25 ottobre 2012, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

V. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.

V.

1. In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la presente controversia, inerente la revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, atteso che:

a) l’art. 244 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che “Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici”;

b) l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 del Codice del Processo Amministrativo stabilisce che: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie … relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163.....”.

V.

2. Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità ovvero tardività delle richieste revisionali e della conseguente azione giudiziale sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente: negli appalti pubblici di servizi e nelle pubbliche forniture, la pretesa ai compensi revisionali, siccome scaturente da una clausola che si inserisce automaticamente (ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. n. 537/1993) nei relativi contratti, ha sempre consistenza di diritto soggettivo perfetto in ordine all’“an” e al “quantum” della revisione prezzi, sicché, in base al c.d. criterio del “petitum sostanziale”, tutte domande azionate concernono la tutela di diritti soggettivi patrimoniali, previa eventuale “disapplicazione” dell’atto paritetico impugnato (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 28 aprile 2009, n. 823 e 29 dicembre 2008 n. 3756), senza alcuno spazio per ipotesi di decadenza.

Invero, quanto alla tempestività della domanda, la giurisprudenza prevalente, muovendo dalle premesse che la legge non ha provveduto a stabilire espressamente un periodo massimo oltre il quale non sia più possibile richiedere di procedere alla revisione del prezzo, ha concluso che la stessa richiesta possa essere effettuata “entro il termine di prescrizione stabilito per le prestazioni che devono essere rese in modo periodico, e quindi nel termine di prescrizione quinquennale dettato dall’art. 2948 n. 4) del c.c..” (così Cons. di St., sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362;
nello stesso senso, in pratica, anche III, 1° febbraio 2012, n. 504, secondo la quale “.. la parte interessata a ottenere il compenso revisionale ha l’onere di attivarsi entro un tempo ragionevole, per provocare una decisione dell’Amministrazione. Tale termine non può essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito” (Cons. di St., sez. V, 10 settembre 2012, n. 4783).

Sicché, poiché al momento della presentazione della prima domanda di revisione prezzi (per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003), precisamente in data 19 novembre 2004, non era ancora decorso il predetto termine di prescrizione quinquennale, decorrente, per le motivazioni di seguito esposte, dal secondo anno di vigenza della convenzione (1 ottobre 2000) e con cadenza annuale, la richiesta della società avrebbe dovuto trovare accoglimento.

VI. Nel merito, occorre distinguere:

A) con riferimento al periodo di stretta vigenza contrattuale, si osserva quanto segue:

VI.

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