TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-11, n. 202402495
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Pubblicato il 11/07/2024
N. 02495/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Davide Di Paola, in Catania, alla via Etnea;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catania, alla via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS-del 19 dicembre 2018, recante avviso orale ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- del silenzio-rigetto maturato in seguito di ricorso gerarchico al Prefetto di -OMISSIS-presentato il 11 febbraio 2019;
- della nota della Questura di -OMISSIS-del 10 maggio 2019, DIV. II MP – 2018/AO, di diniego di revoca del provvedimento di Avviso Orale per essersi formato il silenzio-assenso in seguito di ricorso al Questore di -OMISSIS-presentato il 11 febbraio 2019;
- del provvedimento della Questura di -OMISSIS-del 12 marzo 2019, DPAC/Cat. II-A.O./2018 Fasc. MEPQ00/2018/, con il quale è stato rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011avverso l’avviso orale;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, coevo, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 maggio 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Questore della Provincia di -OMISSIS-ha disposto avviso orale ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico di -OMISSIS-, avendo rilevato che questi annoverava precedenti penali e pregiudizi per furto tentato in concorso, ricettazione, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (reiterato), danneggiamento, macellazione clandestina, porto d’armi od oggetti atti ad offendere, essendo già stato in passato destinatario di avviso orale. Da ultimo, in data 21 giugno 2018, il citato -OMISSIS- era stato anche deferito, in stato di libertà, perché ritenuto responsabile, in concorso, di macellazione clandestina e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Inoltre, il destinatario del provvedimento era stato più volte controllato in compagnia di soggetti pregiudicati o di interesse operativo.
Per tali ragioni, l’Autorità di Pubblica Sicurezza lo ha avvisato di tenere una condotta conforme a legge.
2. – In data 11 febbraio 2019, il destinatario dell’avviso orale ha interposto ricorso gerarchico al Prefetto, che però deve intendersi rigettato per essere trascorsi 90 giorni senza alcuna risposta.
3. – Il medesimo 11 febbraio 2019 -OMISSIS- ha proposto al Questore di -OMISSIS-istanza di revoca del provvedimento. Essendo trascorsi 60 giorni senza ricevere la notificazione di alcun provvedimento, egli ha chiesto all’Autorità di prendere atto dell’intervenuta revoca ai sensi dell’art. 3, comma 3 d.lgs. n. 159 del 2019.
La Questura, nondimeno, ha rappresentato, con nota del 10 maggio 2019, che il precedente 12 marzo 2019 l’istanza di revoca era stata rigettata dal Questore, tenuto conto che, a parere dell’amministrazione, l’istante rientra tra coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubblica.
4. – -OMISSIS- si è quindi rivolto a questa Sezione Staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, domandando l’annullamento di tutti i provvedimenti indicati in epigrafe.
A sostegno della sua domanda ha lamentato:
a) la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento;
b) il difetto di motivazione, essendosi l’Autorità di Pubblica Sicurezza limitata a elencare precedenti penali e pregiudizi di polizia che, però, non offrono una visione dell’iter logico seguito per la propria decisione dall’amministrazione;
c) la violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 150 del 2011, non sussistendo i presupposti per l’avviso orale, essendo attribuiti al ricorrente reati bagattellari risalenti a lungo tempo addietro e comunque non significativi, ed essendo riferibili le frequentazioni con soggetti controindicati a meri episodici incontri con allevatori della zona;
d) la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011, essendosi, in realtà, già formato il silenzio assenso sulla domanda di revoca dell’avviso orale;
e) l’apoditticità e la mancanza di motivazione del tardivo rigetto, da parte del Questore di -OMISSIS-, dell’istanza di revoca dell’avviso orale.
5. – Costituitasi per resistere l’amministrazione intimata, il ricorso è stato trattato all’udienza straordinaria del 20 maggio 2024.
6. – Il primo motivo è infondato, in quanto l'ammonimento, caratterizzandosi per la sua natura preventiva ed emergenziale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 3 ottobre 2022, n. 1628;TAR Umbria, 18 maggio 2023, n. 341;TAR Puglia – Bari, Sez. II, 13 luglio 2023, n. 996).
7. – I motivi sub lett. b) , c) ed e) possono essere esaminati e rigettati unitariamente.
7.1. – Il d.lgs. n. 159 del 2011 dispone:
- all'art. 3 che «1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.