TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-18, n. 202300341
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Pubblicato il 18/05/2023
N. 00341/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Terni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi
ope legis
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’avviso orale adottato dal Questore di Terni in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, nei confronti del ricorrente, con provvedimento Div. Anticr. n. -OMISSIS-, del seguente tenore: “Avvisa -OMISSIS- che sussistono a suo carico fondati ed attuali motivi per ritenere che sia dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica e lo invita pertanto a tenere una condotta conforme avvertendolo che, se nonostante il presente avviso non dovesse cambiare condotta, ma persistere nel compimento di azioni non conformi a legge, lo proporrà al competente Tribunale per l’applicazione di una più grave misura di prevenzione di cui agli artt. 5 e 6 del D. L.vo 159/2011 e succ. modifiche” ;
nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità dell’avviso orale emesso dal Questore di Terni nei confronti dell’odierno ricorrente, sulla scorta del deferimento di quest’ultimo all’A.G., disposto in data -OMISSIS-, per fatti di spaccio di sostante stupefacenti e detenzione illegale di artifizi esplodenti.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
II. Violazione degli artt. 1 lett. c) e 3 del d.lgs. n. 159/2011, difetto dei presupposti per l’adozione dell’avviso orale, difetto d’istruttoria, di motivazione ed eccesso di potere , atteso che il provvedimento impugnato, oltre a contenere informazioni non corrette, non svolge una disamina compiuta della situazione personale del ricorrente e di come questa possa influire sulla tranquillità sociale, ma si limita ad elencare una serie di condotte, che allo stato non trovano riscontro e quindi devono considerarsi irrilevanti o comunque inidonee a giustificare l’avviso orale adottato.
III. Contrasto con la disciplina C.E.D.U. con la normativa in materia di misure di prevenzione, eccessiva indeterminatezza dei potenziali destinatari e delle prescrizioni imposte , avendo la recente pronuncia della CEDU del 23.02.2017 (sentenza-OMISSIS-), censurato la normativa italiana in materia di misure di prevenzione (anche se il riferimento è alla disciplina abrogata di cui alla L. 1423/1956), in quanto in contrasto con la normativa CEDU sulla libertà di circolazione.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Terni si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Collegio ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato <<avendo il ricorrente confermato di essere stato arrestato dai Carabinieri di -OMISSIS- perché trovato in possesso di un quantitativo di marijuana e per aver detenuto degli artifizi esplosivi (cfr., pag. 2 del ricorso) e non risultando allegato alcun elemento probatorio dal quale desumere i prospettati effetti pregiudizievoli alla propria attività imprenditoriale>>.
All’udienza del giorno 18 aprile 2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto alla lamentata violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, giova osservare come la misura adottata nei confronti del ricorrente ricada nella eccezione all’obbligo di comunicazione, trattandosi di atto avente natura ed efficacia monitoria, il cui presupposto giuridico è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento, tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, sia in grado di porre in essere ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati (cfr. T.A.R. Napoli sez. V, 12 febbraio 2015, n. 1045;T.A.R. Catanzaro, 4 settembre 2014, n. 1427;T.A.R. Piemonte, sez. II, 28 novembre 2013, n. 1274 e 15 aprile 2010 n. 1930).
Infondata è anche la seconda censura con cui ci si duole dell’assenza dei presupposti per l’irrogazione della misura dell’avviso orale, posto che la valutazione dell’Autorità di P.S. non appare irragionevole né immotivata, alla luce dei dati di fatto precisi e circostanziati sui quali si basa detta misura, tra cui l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente acquisito dai Carabinieri all’esito delle perquisizioni personale e domiciliare, tale da fare fondatamente ritenere, anche alla luce dei precedenti il ricorrente sia persona socialmente pericolosa.
Del tutto priva di pregio è, infine, la terza censura con cui ci si duole della indeterminatezza delle prescrizioni, considerato che l’avviso orale altro non è che un invito a mutare condotta di vita e a tenere n comportamento rispettoso delle leggi e della civile convivenza che non ha alcuna finalità repressiva, ma costituisce un monito con cui si prospettano le gravi conseguenze di un comportamento non in liea con il rispetto delle regole della società civile.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.