TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-08-12, n. 201910526

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-08-12, n. 201910526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910526
Data del deposito : 12 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/08/2019

N. 10526/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01843/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2019, proposto da
A G, rappresentato e difeso dall’Avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza n. 22680/15, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione il 24.09.2015 e depositata il 5.11.2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 22680/15, emessa in data 24.09.2015 e depositata il 5.11.2015, nella parte in cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze è condannato a versare allo stesso, a titolo di equa riparazione, la somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre interessi sino al soddisfo.

1.1 - A fronte dell’inadempienza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorrente ha instaurato il giudizio in epigrafe, chiedendo a questo Tribunale di ordinare a detta Amministrazione di dare esecuzione, per la parte su evidenziata, alla sentenza, nonché di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta .

Lo stesso ha altresì chiesto la corresponsione del quantum dovuto “per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato” , ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

1.2 - L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

1.3 - Nella camera di consiglio del 10.7.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

2 - Devono rilevarsi i seguenti dati: a) la sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) il ricorrente ha inviato all’Amministrazione in data 12.10.2017 la documentazione prescritta dall’articolo 5 sexies della legge 24.03.2001, n. 89;
d) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall’articolo 5 sexies, comma 7, della citata legge n. 89 del 2001.

2.1 - Ne consegue che deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere al pagamento della somma dovuta ai ricorrenti nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.

3 - Con riguardo alla richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio rileva, in coerenza con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, che lo scrutinio di tale domanda comporta la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive;
fattori, questi che devono essere vagliati in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura, nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo (cfr. Ad. Plen. n. 15 del 2014;
T.a.r. Lazio, Roma, Sez. II, 4 agosto 2017, n. 9209).

In questa prospettiva, in considerazione della necessità di contemperare il diritto dei creditori con le previsioni e le esigenze di bilancio e tenuto conto, in particolare, della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, si ritiene di non accogliere la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes .

4 - Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , ai sensi del comma 8 del già richiamato articolo 5 sexies della legge n. 89 del 2001, nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento di quanto dovuto, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

5 - Le spese processuali vanno poste a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono liquidate in complessivi € 200,00 (duecento/00), oltre agli accessori di legge, in favore dell’Avvocato L C, in qualità di difensore antistatario.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi